Il legislatore prevede l’esenzione bollo auto disabili. A tal fine è necessario che il veicoli sia intestato al disabile oppure, in alternativa, al soggetto di cui il disabile è fiscalmente a carico (ad esempio al genitore).

Cosa succede in casi di cointestazione dell’auto?

Esenzione bollo auto disabili: quando si applica

In primis occorre ricordare che l’esenzione bollo auto disabili per veicoli posseduti da soggetti affetti da handicap è legata alla tipologia di veicolo ed anche al numero di veicoli posseduti.

In dettaglio, il beneficio spetta esclusivamente per veicoli aventi cilindrata fino a:

  • 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido
  • 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido
  • di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

La richiesta dell’esenzione deve essere fatta alla Regione competente ed è permanente, nel senso che sussiste fino a quando saranno presenti i requisiti. Spetta per un solo veicolo ed in caso di più veicoli può essere richiesta per uno solo di essi (la scelta è a discrezionalità del contribuente).

La cointestazione del veicolo

Come detto in premessa, l’esenzione bollo auto disabili si applica sia se il veicolo è intestato al disabile stesso sia laddove intestato ad un soggetto cui questi è fiscalmente a carico.

Quindi un soggetto cointestatario dell’auto diverso da quelli citati non può usufruire dell’agevolazione. C’è, invece, esenzione totale in caso di:

  • cointestazione del veicolo in capo ad entrambi i genitori di minore disabile che risulti a loro carico fiscalmente
  • cointestazione del veicolo al disabile e alla persona di cui questi è fiscalmente a carico.

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