L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 579 del 10 dicembre 2020, fornisce utili chiarimenti in merito alla corretta aliquota Iva da applicare alla cessione dei preparati a base di miscugli di piante o parti di piante, semi o frutta di diverse specie con altre sostanze che costituiscono prodotti utilizzati per la preparazione di infusi o di tisane.

Il quesito del contribuente

La società istante intende commercializzare un nuovo prodotto destinato al mercato italiano. Si tratta di una miscela di piante, semi o frutta di diverse specie con altre sostanze, non destinati al consumo immediato ma utilizzati per la preparazione di infusi o di tisane, aventi delle proprietà lassative, purgative, diuretiche, carminative.

Ciò detto, l’Istante richiede all’Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito alla corretta aliquota Iva da applicare al nuovo prodotto.

Miscele di piante, Iva al 10%

L’Agenzia delle entrate, citando normativa e documenti di prassi, afferma che per le cessioni di “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura, l’aliquota IVA da applicazione è quella del 10 per cento”.

Inoltre, l’istante ha prodotto e fornito alla stessa Ade il parere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale, in riferimento al caso in esame, afferma quanto segue:

“In considerazione della composizione dichiarata e sulla base dell’analisi chimica del prodotto, tenuto conto della destinazione d’uso del bene, si ritiene che la merce possa essere classificata alla sottovoce Taric 2106 9092 60. In applicazione infatti delle note esplicative del sistema armonizzato tra i prodotti compresi nella sottovoce SA 2106 90 al punto 14) ci si riferisce a “i miscugli di piante o parti di piante, semi o frutta di diverse specie o di piante o parti di piante, semi o frutta di una o più specie mescolati con altre sostanze, che non siano destinati al consumo immediato ma costituiscono prodotti utilizzati per la preparazione di infusi o di tisane in particolare quelle aventi delle proprietà lassative, purgative, diuretiche, carminative), così come i prodotti che dovrebbero alleviare certi disturbi o contribuire al buono stato di salute”.

Alla luce della documentazione prodotta dall’istante e, in particolare, del predetto parere tecnico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, si ritiene che alla cessione del prodotto descritto dell’Istante si rende applicabile l’aliquota ridotta del 10 per cento.

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