L’imposta sostitutiva, o Cedolare secca, conviene? Se si è locata una casa non registrando il contratto di affitto e non dichiarando le somme percepite come canone di locazioni si rientra negli affitti in nero e si rischia di ricevere una verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.   Per pagare sanzioni minori possibili è bene che il proprietario che ha affittato un immobile in nero cerchi di mettersi in regola pagando una sanzione per l’omesso versamento dell’imposta di registro.

  Innanzitutto il proprietario, quindi, dovrà individuare la data a partire dalla quale è iniziato il contratto di affitto in questione anche se è plausibile che se si è gestita una locazione con l’affitto in nero non sia stato stipulato alcun contratto scritto. In questo caso non sarà facile individuare una data certa di inizio della locazione in questione.   Per provvedere alla regolarizzazione di un contratto di locazione in nero bisogna, quindi, provvedere al calcolo delle somme spettanti per mettersi in regola su 3 elementi:

  • valore della sanzione

  Vediamo, quindi, come procedere. Innanzitutto bisogna calcolare quale sarebbe stata l’imposta di registro dovutache ammonta al

  • 2% del canone annuo per il numero di annualità per i fabbricati ad uso abitativo
  • 1% del canone annuo per fabbricati strumentali se la locazione è effettuati da soggetti passivi di Iva o il 2% in tutti gli altri casi
  • 0,5% del corrispettivo annuo per il numero di annualità per i fondi rustici
  • 2% del corrispettivo annuo per tutti gli altri immobili.

  Per quel che riguarda, invece, la sanzione applicata per l’omessa o tardiva richiesta di registrazione si può avere l’applicazione dell’omesso versamento dell’imposta di registro che va dal 120 al 240% a cui applicare, poi, la minore sanzione prevista per il ravvedimento operoso.

Per quel che riguarda, invece, il ravvedimento operoso le sanzioni previste sono:

  • Entro 90 giorni dalla violazione (scadenza dell’omesso o ritardato pagamento o parziale): sanzione  1/9 del minimo 120%; percentuale 13,333%
  • Entro un anno dalla violazione (scadenza dell’omesso o ritardato pagamento o parziale): sanzione 1/8 del minimo 120%; percentuale 15,00%
  • Entro due anni dalla violazione (scadenza dell’omesso o ritardato pagamento o parziale): sanzione 1/7 del minimo del 120%; percentuale 17,143%
  • Oltre due anni dalla violazione (scadenza dell’omesso o ritardato pagamento o parziale): sanzione 1/6 del minimo 120%; percentuale 20,00%
  • Dopo la notifica del verbale di accertamento: sanzione 1/5 del minimo del 120%; percentuale 20,00%