Possiamo finalmente dire che il fenomeno dei furbetti del super bonus cashback volge al termine.

In questi giorni, infatti, alcuni utenti stanno ricevendo dei messaggi dove viene spiegato loro che, probabilmente, alcune transazioni sono ritenute non legittime ai fini del programma Cashback. Transazioni che vengono sottratte allo stesso utente.

Furbetti del bonus Cashback

Già diverse volte abbiamo parlato dei cosiddetti “furbetti del cashback”, ossia di quei soggetti che, sfruttando alcune “falle” di questa misura, riescono a scalare la classifica del super bonus cashback e ottenere il tanto ambito premio da 1.500 euro a semestre (fino a 3.000 euro l’anno).

Il metodo più utilizzato dai furbetti è quello di frazionare (qualora possibile) un unico acquisto attraverso più di una transazione.

Queste operazioni, lo ricordiamo, sono del tutto legali, ma per gli esercenti possono rappresentare delle vere e proprie stangate in termini di commissioni da pagare. Da qui la decisione di annullare tutte quelle micro-transazioni effettuate a pochi secondi l’una dall’altra e sempre nello stesso esercente.

Taglio alle transazioni anomale, ma è possibile presentare reclamo

Il messaggio ricevuto dai furbetti del bonus cashback, o dai presunti tali, è il seguente:

“Stiamo effettuando delle verifiche su alcune transazioni anomale, ricorrenti di importo irrisorio, effettuate in numero elevato presso lo stesso esercente, lo stesso giorno e che, pertanto, appaiono non qualificabili come “acquisti” di beni o servizi. (…) Queste transazioni, se legate a condotte abusive, non darebbero diritto ad alcun tipo di rimborso. Per questo abbiamo provveduto a stornare le operazioni sospette”.

Ad ogni modo, si legge nel messaggio, gli utenti potranno presentare reclamo se pensano di essere stati ingiustamente penalizzati dal taglio del numero delle loro transazioni.

Le transazioni sospette, infatti, verranno segnalate all’interno della stessa app IO. “Se l’utente pensa che si tratti di un errore e le tue transazioni sono in regola, ha 7 giorni di tempo dalla data di invio del messaggio per provare la legittimità delle stesse”.

 

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