Anche se il bonus 110 è stato esteso alle case singole a determinate condizioni, la ratio della maxi detrazione nasce per i lavori in condominio. Proprio in risposta ai dubbi dei condomini e alle liti condominiali che possono nascere in programmazione dei lavori agevolati al 110, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate in più occasioni.

Abbiamo già visto quale maggioranza assembleare serve per l’approvazione della delibera dei lavori in condominio.

Pensiamo al cappotto termico, intervento iconico del bonus 110 in condominio. Quest’opera riguarda le parti comuni dell’immobile.

Il che spiega perché tutti sono tenuti a partecipare alla spesa (ovviamente in misura proporzionale ai millesimi di proprietà).

Lavori agevolati al 110: le liti condominiali

Il comma ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio chiarisce espressamente che per il Superbonus 110% lo stato da presentare riguarda le parti comuni dell’immobile, mentre non si fa nessun riferimento alla situazione nelle singole unità immobiliari. Questo dovrebbe rassicurare chi ha abusi all’interno della propria singola proprietà.

 

Per quanto riguarda la spesa ammissibile per ciascun proprietario, oltre alle unità abitative rilevano anche le pertinenze. Ma se un soggetto esterno non proprietario di casa possiede invece una cantina o un box auto nello stabile? Al paragrafo 2 della Circolare 24/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito nero su bianco che se i lavori con il 110 interessano le parti comuni, ne usufruiranno anche questi ultimi.

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