Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di approvazione degli interventi pagati da tutti i condòmini in base alla tabella millesimale di proprietà. Tuttavia, è necessario che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole. Dunque, è richiesta l’approvazione  dei lavori con un numero di voti che rappresenta  la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Tale previsione di coordinamento è contenuta nella Legge di bilancio 2021. Legge di bilancio che domani sarà in Senato per il voto finale per poi approdare in Gazzetta Ufficiale.

Il superbonus 110%

Il superbonus 110%(art.119 del D.L. 34/2020) premia i lavori finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico.

Nello specifico, sono agevolati  i seguenti lavori  trainanti:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri (cappotto termico);
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Se eseguiti contestualmente a quelli trainanti il 110% spetta anche per i seguenti interventi trainati:

  • interventi di efficientamento energetico ordinario;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Lavori effettuati su edifici residenziali con spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Grazie al superbonus è possibile detratte le spese al 110%.

In alternativa alla detrazione è possibile optare per la cessione o lo sconto.

Gli edifici agevolabili

l superbonus 110% si applica ai suddetti interventi se realizzati su:

 

  • parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati)
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Soggetti beneficiari

Possono beneficare del 110% :

  • i condomìni,
  • le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
  • nonché gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.

Inoltre,  sono ammesse: le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, gli enti del Terzo settore, nonché le associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento.

Non sono agevolati al 110% immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Superbonus 110% e maggioranze condominiali: l’autorizzazione ai lavori

L’art.119 sopra citato individua le maggioranze necessarie affinché siano ritenute valide le delibere dell’assemblea condominiale  aventi ad  oggetto l’approvazione degli interventi ammessi al 110%.

Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonche’ l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Superbonus 110% e maggioranze condominiali: le novità della Legge di bilancio 2021

Potrebbe accadere che i lavori condominiali siano finanziati da un solo condòmino o da alcuni dei condòmini. Insomma, non tutti i condòmini potrebbero partecipare alle spese necessarie per eseguire i lavori ammessi al 110%.

In tale caso, quali sono le maggioranza richieste per rendere valide le delibere assembleari che autorizzano i lavori pagati da uno solo o alcuni dei  condòmini?

Ebbene la risposta è contenuta nella Legge di bilancio 2021.

A tal proposito, è previsto che le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di approvazione viste nel paragrafo precedente. A condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

 

Dunque, per intenderci, le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di approvazione degli interventi pagati da tutti i condòmini. In base alla tabella millesimale di proprietà.