Il Superbonus 110% spetta anche a colui che ha il solo reddito dell’abitazione principale. Il reddito fondiario dell’abitazione principale concorre alla formazione del reddito complessivo ma non è tassato perché per tale reddito è prevista apposita deduzione. Tuttavia, ciò non esclude che colui che ha il solo reddito dell’abitazione principale possa optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito 110%.

 

Dunque, anche colui che ha il solo reddito dell’abitazione principale può usufruire dei benefici del 110%.

Il superbonus 110%

Il D.L. 34/2020, all’art.119, riconosce una detrazione del 110%,  per gli interventi di:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”.

 

Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i generi interventi c.d. “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

Gli edifici ammessi al superbonus

Gli interventi sopra analizzati devono essere realizzati:

 

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonch
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

 

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Superbonus 110%: soggetti senza reddito o com imposta sostituiva

 

Il Superbonus 110% non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente:

  1. redditi assoggettati a tassazione separata o
  2. ad imposta sostitutiva (forfettari e minimi) ovvero
  3. che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).

E’ chiaro che se tali soggetti (punti 1 e 2) posseggono altri redditi però soggetti ad Irpef, ad esempio redditi da locazione non in regime di cedolare secca, potrebbero detrarre in dichiarazione il 110%. Senza obbligatoriamente optare per la cessione o lo sconto.

 

Cessione della detrazione o sconto ammesso per tutti i soggetti sopra citati.

Sconto o cessione 110%

In alternativa alla detrazione del 110% , il contribuente può optare:

 

  • per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o
  • per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

 

I soggetti che ricevono il credito o che applicano lo sconto hanno, a loro volta, la facoltà di ulteriore cessione.

Superbonus 110%: se si ha il solo reddito dell’abitazione principale

E’ lecito chiedersi se il superbonus  possa spettare anche a cui che possiede il solo reddito dell’abitazione principale.

 

Nella circolare n° 30/E 2020, l’Agenzia delle entrate ha risposto al seguente quesito afferente proprio a tale aspetto.

 

Un contribuente con elevata disponibilità finanziaria che dispone solo del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale può beneficiare del 110 per cento cedendo il credito corrispondente alla detrazione sulle spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre di quest’anno per interventi di cui all’articolo 119 effettuati sull’abitazione principale?

Il Superbonus 110% spetta anche a colui che ha il solo reddito dell’abitazione principale.

Il reddito fondiario dell’abitazione principale concorre alla formazione del reddito complessivo ma non è tassato. Perché per tale reddito è prevista apposita deduzione, ex art.10 del DPR 917/86, TUIR.

 

Tuttavia, coloro che hanno il solo reddito dell’abitazione principale:

 

  • possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito,
  • in quanto posseggono comunque un reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo ma che non è soggetto ad imposta in virtù del particolare meccanismo di tassazione che prevede una deduzione di pari importo.

 

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, sulla base di quanto previsto dalla norma attuale, inoltre, è irrilevante la circostanza che il contribuente abbia “una elevata disponibilità finanziaria”(circolare n° 30/E 2020).