Gli interventi secondari detti trainati, rientranti nel superbonus 110%, non possono essere effettuati prima di quelli principali detti trainanti, effettuati in ottica di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico.

 

Infatti, gli interventi trainati devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus.

 

Tali indicazioni sono state fornite dal Ministero dell’economia e delle Finanze con apposite F.A.Q.

 

Noi di Investireoggi ti spieghiamo le corrette tempistiche di effettuazione degli interventi rientranti nel superbonus 110%.

Il superbonus 110%: interventi trainanti e trainati

Con l’intento di dare una spinta al settore edile e di favorire la conservazione del patrimonio immobiliare presente sul territorio nazionale, il D.L. 34/2020, all’art.119 prevede un superbonus del 110%.

 

In particolare si tratta di una detrazione Irpef/Ires del 110% che spetta per i lavori effettuati su immobili residenziali.

 

Si deve trattare di lavori di risparmio energetico o di riduzione del rischio sismico.

 

Si distingue tra lavori trainanti e lavori trainati. Quest’ultimi sono agevolati sono se effettuati congiuntamente a quelli trainanti.

 

Per meglio intenderci, rientrano tra gli interventi trainanti quelli di:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”.

 

Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi  “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

 

Indicazioni specifiche sul bonus, sono state date dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n°24/e 2020.

Superbonus 110%: ambito soggettivo

Il superbonus 110% può essere riconosciuto a:

 

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni di volontariato;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

Anche per gli immobili d’impresa si può richiedere il 110%, in caso  di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

 

Il superbonus spetta anche per i magazzini di proprietà, non dell’impresa.

Edifici agevolabili

Gli interventi agevolati devono essere realizzati su:

 

  • parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  •  edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Superbonus 110% e lavori trainati: congiuntamente con i trainanti.

Individuati sopra la distinzione tra interventi trainanti e trainati, è lecito chiedersi se sia possibile gli interventi secondari (trainati) prima di quelli principali (trainanti).

 

Ebbene, a tal proposito il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) ha lasciato uno specifico chiarimento.

 

Secondo il Ministero, ai fini del Superbonus 110%, i lavori trainati  devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus. In particolare,  le spese sostenute per gli interventi trainati sul singolo appartamento devono essere effettuate:

 

  • nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e
  • dalla data di fine lavori per gli interventi trainanti.

Non è ammesso dunque, ai fini del superbonus, effettuare prima gli interventi trainati e poi quelli trainanti.