Con l’ordinanza n. 15224/2025, la Corte di Cassazione offre un importante chiarimento in materia di detrazioni per carichi di famiglia: il genitore affidatario, già titolare al 100 % della detrazione quando i figli sono minorenni, mantiene integralmente il beneficio anche dopo il raggiungimento della maggiore età dei medesimi, senza che sia necessario un nuovo accordo con l’altro genitore separato o divorziato.
In concreto, la Suprema Corte ha riformulato la decisione di merito che limitava la detrazione al 50 %, riaffermando la prevalenza del criterio dell’affidamento sul mero dato anagrafico.
Le detrazioni per carichi di famiglia
L’articolo 12 del DPR 917/86, TUIR disciplina le detrazioni d’imposta per i familiari a carico, fissando importi che il contribuente sottrae dall’IRPEF lorda qualora il suo reddito non superi determinati scaglioni.
Per i figli—minorennI o maggiorenni—la detrazione spettante è attribuita “di regola nella misura del 50 % a ciascun coniuge”.
La norma introduce però una serie di eccezioni pensate a tutelare il genitore che sostiene concretamente le spese di mantenimento, soprattutto in situazioni di crisi della coppia.
Genitori separati o divorziati
Il testo vigente dell’art. 12 del TUIR detrazioni per carichi di famiglia stabilisce, al comma 1 lett c) che:
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 % tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore, il quale, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore una somma pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 % della stessa.
In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
La ratio della norma è chiara: la detrazione deve supportare economicamente il genitore che sostiene le spese primarie di mantenimento. Finché il figlio resta fiscalmente “a carico” (cioè non supera il reddito annuo di 4.000 euro, o 2.840,51 euro se under 24), l’Amministrazione finanziaria riconosce il beneficio al soggetto affidatario.
Dal 2025, le detrazioni per familiari a carico sono cambiate.
Regole di Ripartizione della Detrazione per Figli a Carico
Situazione | Detrazione spettante |
Affidamento esclusivo (figli minorenni) | 100 % al genitore affidatario |
Affidamento esclusivo (figli maggiorenni) – secondo Cass., ord. 15224/2025 | 100 % al genitore affidatario |
Affidamento congiunto / condiviso, mancanza di accordo | 50 % ciascun genitore |
Genitore affidatario incapiente (limite di reddito) | 100 % al secondo genitore, che riversa l’importo al primo |
Coniuge fiscalmente a carico dell’altro | 100 % al coniuge non a carico |
Genitore affidatario. Detrazione carichi di famiglia al 100% anche per i figli maggiorenni
La vertenza oggetto dell’ordinanza trae origine da una cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate a una madre separata, affidataria esclusiva di due figli divenuti nel frattempo maggiorenni.
Il Fisco riteneva decaduto l’affidamento ai fini fiscali dopo i diciotto anni, imponendo la ripartizione 50/50 della detrazione con l’ex coniuge.
La contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado; in appello l’Amministrazione aveva ottenuto il ripristino della cartella, sostenendo la necessità di un nuovo accordo post-maggiore età. A dir la verità l’Agenzia delle entrate smentisce quanto da essa stessa affermato in alcuni documenti di prassi.
Infatti, la Cassazione ribalta nuovamente la decisione e, riprendendo sia la circolare 15/E 2007 sia la successiva 34/E 2008, afferma che i “genitori possono continuare, salvo diverso accordo, a fruire per il figlio maggiorenne della detrazione ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età”
Ne discende il principio di diritto secondo cui la detrazione resta al 100 % in capo al genitore affidatario anche oltre i diciotto anni, senza che sia necessario un nuovo accordo.
Gli argomenti della Corte
- Assenza di fondamento normativo per la tesi restrittiva. L’art. 12 non prevede alcuna cessazione automatica dell’affidamento ai fini fiscali al compimento della maggiore età; la pretesa erariale non trova quindi sponda legislativa.
- Unitarietà dell’obbligo di mantenimento. L’affidamento civilistico, pur esaurendosi con la maggiore età, lascia inalterato l’obbligo di mantenere il figlio finché non sia economicamente autosufficiente. La detrazione riflette quest’esigenza di continuità.
- Orientamento di prassi conforme. Le stesse circolari dell’Agenzia riconoscono il principio di stabilità del criterio di ripartizione, salvo diverso accordo fra i genitori.
Conseguentemente la Corte annulla definitivamente l’atto impositivo, riconoscendo alla contribuente la detrazione integrale e condannando l’Agenzia alle spese.
Implicazioni operative
Dichiarazione dei redditi. Il genitore affidatario che ha fruito del 100 % della detrazione per figli minorenni può continuare a indicare integralmente l’importo in dichiarazione anche negli anni successivi alla maggiore età, fino a quando permanga la condizione di “figlio fiscalmente a carico”.
Ruolo dell’accordo tra genitori. Un nuovo accordo è necessario solo se si vuole modificare il precedente assetto, ad esempio per ripartire la detrazione 50/50 o attribuirla all’altro genitore per incapienza reddituale.
Controlli dell’Agenzia. Eventuali cartelle che riducono d’ufficio la detrazione senza previa verifica dell’esistenza di un accordo possono essere impugnate sulla scorta del principio fissato dalla Cassazione.
Riassumendo
- Principio fissato – La Cassazione (Ord. 15224/2025) stabilisce che il genitore affidatario mantiene il 100 % della detrazione per figli a carico anche dopo la maggiore età, senza bisogno di un nuovo accordo con l’altro genitore.
- Base normativa – L’art. 12 TUIR prevede, in assenza di accordo, l’attribuzione integrale della detrazione al genitore affidatario; con affidamento congiunto la quota è 50 % ciascuno.
- Continuità del beneficio – Il diritto alla detrazione segue l’obbligo di mantenimento: finché il figlio resta fiscalmente a carico (redditi sotto soglia), l’affidatario può dedurre l’intero importo, a prescindere dall’età.
- Gestione dell’incapienza – Se l’affidatario è incapiente, la detrazione passa all’altro genitore, che deve riversargli la somma salvo diverso accordo.
- Implicazioni pratiche – Eventuali atti dell’Agenzia delle Entrate che riducono d’ufficio la detrazione al 50 % possono essere contestati, invocando il principio di diritto espresso dall’ordinanza