Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo il DL correttivo delle disposizioni in materia di concordato preventivo biennale: Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.
Nel decreto ci sono degli interventi che riguardano anche altri ambiti tributari, nello specifico il nuovo provvedimento interviene in materia di fattura per le spese sanitarie, rendendo permanente il divieto di fatturazione tramite sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate, S.d.I.
Il motivo dell’intervento è sempre quello di salvaguardare la privacy dei cittadini proteggendo quei dato considerati “sensibili”.
Grazie alla nuova norma, non sarà più necessario prorogare di anno in anno il divieto come è avvenuto negli ultimi periodo, di recente con il DL 202/2024, c.
d. decreto Milleproroghe.
A ogni modo, il divieto a regime di fatturazione elettronica non è l’unica novità per le spese sanitarie.
Il divieto di fatturazione elettronica per le spese sanitarie
Prima di entrare nello specifico delle novità di cui al nuovo DL correttivo, è necessario partire dalla norma che prevede il divieto di fatturazione elettronica per la sanità.
Nello specifico, il divieto è stato previsto:
- all’art. 10-bis, D.L. n. 119/2018, in base al quale i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture emesse verso privati e da trasmettere al sistema T.S. (medici, farmacie, fisioterapisti, logopedisti, ecc.);
- all’art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 135/2018 che dispone il divieto per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.
Dal punto di vista pratico, ciò comporta che: le fatture relative a prestazioni sanitarie rese a persone fisiche devono: essere emesse in cartaceo, oppure in formato elettronico senza transitare dal Sistema di Interscambio (SdI), come chiarito dalla circolare AE n. 14/E del 2019.
Il divieto in parola è stato prorogato di anno di anno. Di recente era stato il DL 202/2024 Milleproroghe post conversione in legge a spostare il divieto di F.E. dal 31 marzo al 31 dicembre 2025.
La precedente deadline era fissata al 31 marzo 2025.
Il divieto di fatturazione elettronica diventa permanente
In data 4 giugno, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo il DL correttivo delle disposizioni in materia di concordato preventivo biennale: Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.
Il decreto interviene anche sul divieto di fatturazione elettronica qui in esame.
Nello specifico, il divieto è reso permanente, in tal modo viene meno la necessità di adozione di una nuova norma periodica per l’estensione dell’operatività della disposizione.
Ma dal punto di vista pratico come deve essere gestito il divieto da parte degli operatori sanitari? Non possono mai emettere fattura elettronica?
Per rispondere a queste domande riportiamo in tabella le varie casistiche rispetto alle quali è possibile emettere la F.E ovvero bisogna procedere solo con il cartaceo (oppure F.E. non in transito dallo S.d.I. vedi 1° pr).
Tabella sintetica sui casi di obbligo o divieto di fatturazione elettronica tramite SdI.
Situazione concreta | E-fattura tramite SdI? | Osservazioni / Eccezioni |
Prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (es. fisioterapista che fattura al paziente) | NO – divieto | Documento cartaceo o e-fattura fuori dallo SdI |
Prestazioni sanitarie a privati che si oppongono all’invio al Sistema TS | NO – divieto | Idem come sopra |
Prestazioni sanitarie a soggetti giuridici (ASD, SSD ecc.) | SÌ – obbligo | Non indicare il nome dell’atleta/paziente (interpello n. 307/2019) |
Partecipazione del sanitario come relatore a convegni/corsi | SÌ – obbligo | Trattasi di prestazione professionale non sanitaria |
Fatture “sdoppiate”: prestazione sanitaria + prestazione non sanitaria al medesimo privato | Misto | La parte non sanitaria può transitare via SdI solo se il documento non rivela dati sanitari; la parte sanitaria è soggetta a divieto |
Ricovero/degenza di un privato in struttura sanitaria | NO – divieto | Anche se la fattura non riporta il motivo del ricovero, va emessa fuori SdI |
Infine, lo stesso DL correttivo ha previsto che l’invio dei dati di spesa sanitaria al Sistema T.S. avvenga
una sola volta all’anno. Cade dunque l’obbligo di invio semestrale. Il termine specifico d’invio sarà stabilito con DM MEF.
Riassumendo.
- Via libera definitivo del Governo (4 giugno 2025) al decreto correttivo su adempimenti tributari e concordato preventivo biennale. Il provvedimento è stato approvato in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri.
- Il divieto di fatturazione elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche diventa permanente. Stop alle proroghe annuali: la regola, introdotta per proteggere i dati sensibili dei pazienti, entra a regime.
- Come emettere le fatture sanitarie B2C nel 2025 e oltre. Restano validi il formato cartaceo o l’e-fattura fuori SdI; l’invio via SdI resta ammesso (e obbligatorio) solo per operazioni verso soggetti titolari di partita IVA, senza indicare dati clinici identificabili.
- Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria una sola volta all’anno. La cadenza semestrale scompare: i dati delle spese sanitarie 2025 si invieranno in un’unica soluzione, presumibilmente entro il 31 gennaio 2026, semplificando gli adempimenti.
- Tabella confermata sugli obblighi/deroghe. Rimangono vietate le e-fatture SdI per prestazioni a privati (anche con opposizione TS) e per ricoveri, mentre sono obbligatorie per servizi non sanitari (convegni, vendite beni) o a soggetti giuridici; i casi “misti” seguono la regola più cautelativa.