La risposta all’interrogazione parlamentare dell’11 marzo 2026, n. 5-05142, ha acceso l’attenzione su un tema molto concreto: il diritto al trattamento integrativo per i lavoratori domestici quando manca la dichiarazione dei redditi. Si parla di una misura che molti continuano a chiamare ex bonus Renzi, anche se oggi rientra nel trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. Spesso è noto anche come bonus IRPEF 100 euro.
Dal 2021 il beneficio è pari a 1.200 euro annui (prima erano 600 euro). In via ordinaria viene riconosciuto direttamente dal datore di lavoro, che lo inserisce mese per mese nella retribuzione e poi recupera le somme tramite compensazione.
Questo meccanismo, però, non funziona per tutte le categorie allo stesso modo.
Il punto centrale riguarda, infatti, colf, badanti e baby-sitter. In questi rapporti di lavoro il datore domestico non opera come sostituto d’imposta. Proprio per questa ragione il trattamento non può essere anticipato in busta paga in modo automatico. In queste situazioni, il diritto all’ex bonus Renzi passa normalmente dalla dichiarazione dei redditi, che diventa lo strumento con cui il lavoratore può ottenere quanto spettante.
Ex bonus Renzi e trattamento integrativo: come funziona la regola generale
Il chiarimento fornito parte dalla ricostruzione del quadro normativo del bonus, oggi confluito nel trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente e assimilati. La misura, nella formulazione attuale, riconosce 1.200 euro all’anno a partire dal 2021.
Nel sistema ordinario il datore di lavoro agisce come sostituto d’imposta. Questo significa che trattiene le imposte dovute dal lavoratore, effettua i conguagli fiscali e attribuisce, se spettante, anche il beneficio mensile collegato all’ex bonus Renzi.
In pratica, l’importo viene erogato direttamente in busta paga e il datore recupera poi quanto anticipato con gli strumenti previsti dal sistema fiscale.
La risposta parlamentare ricorda, dunque, un principio già noto: il trattamento integrativo segue, di regola, il canale della sostituzione d’imposta. Tuttavia, proprio questo passaggio mette in evidenza il problema dei rapporti di lavoro domestico, nei quali manca il presupposto operativo necessario per l’erogazione automatica.
Perché colf, badanti e baby-sitter non lo ricevono in automatico
Per i lavoratori domestici si crea una condizione particolare. I datori di lavoro domestico non hanno la qualifica di sostituti d’imposta. Di conseguenza non possono riconoscere il trattamento integrativo (ex bonus Renzi) nella retribuzione mensile, né effettuare il recupero delle somme come avviene negli altri rapporti di lavoro dipendente.
In questo contesto, il lavoratore può ottenere il beneficio solo presentando la dichiarazione dei redditi. È, infatti, in quella sede che il trattamento integrativo può essere fatto valere, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla legge. La risposta richiama, su questo punto, i chiarimenti sul bonus IRPEF 100 euro già forniti dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 29/2020.
Secondo tale impostazione, in assenza del sostituto d’imposta il bonus non si perde in automatico, ma deve essere richiesto in dichiarazione, dove va a ridurre l’imposta dovuta al momento del conguaglio fiscale.
Il problema pratico nasce però quando la dichiarazione non viene presentata. In quel caso, la mancata attivazione del procedimento rischia di tradursi nella perdita dell’ex bonus Renzi, anche se i requisiti reddituali sostanziali risultano presenti.
Omessa dichiarazione: cosa accade nella fase di accertamento
La questione sollevata in Parlamento riguarda proprio questa criticità: se il lavoratore domestico non presenta la dichiarazione, il diritto al beneficio deve considerarsi definitivamente perso oppure può essere recuperato in un momento successivo?
La risposta dell’Amministrazione finanziaria si sviluppa partendo dall’art. 41 del DPR n. 600/1973. Questa disposizione disciplina l’accertamento del reddito nei casi di omessa dichiarazione e consente agli uffici di riconoscere, anche in tale sede, gli oneri deducibili e le detrazioni spettanti, purché risultino presenti i requisiti previsti dalla normativa.
Non solo. Il riconoscimento resta subordinato anche agli elementi richiesti dalla legge in materia di documentazione e tracciabilità dei pagamenti, quando necessari. Quindi, il principio non è quello di un automatismo assoluto, ma di una valutazione fondata sulla spettanza concreta del beneficio e sulla verifica dei presupposti.
È proprio questo passaggio a rendere rilevante il chiarimento: l’assenza della dichiarazione non chiude necessariamente la porta al trattamento integrativo.
Accertamento e adesione: quando l’ex bonus Renzi può essere riconosciuto
La conclusione della risposta è favorevole al contribuente. In base all’impianto normativo richiamato, non emergono motivi per negare il riconoscimento del trattamento integrativo anche durante l’accertamento. In altre parole, l’ex bonus Renzi può essere preso in considerazione anche dopo l’omessa dichiarazione, se i requisiti sostanziali risultano esistenti.
Il riconoscimento può avvenire già nella fase istruttoria, quindi durante l’attività degli uffici, ma anche in un momento successivo, ad esempio nell’ambito di un accertamento con adesione. Si tratta di un chiarimento importante per i lavoratori domestici, perché evita che una mancanza formale produca automaticamente la perdita di un importo pari a 1.200 euro annui.
Il quadro che emerge è, dunque, chiaro: per colf, badanti e baby-sitter il trattamento non passa dalla busta paga, ma dalla dichiarazione; se questa manca, però, il diritto non è escluso in modo assoluto. Grazie all’art.
41 del DPR n. 600/1973 e ai chiarimenti già richiamati dalla circ. AE n. 29/2020, anche l’ex bonus Renzi può trovare riconoscimento nella successiva attività accertativa.
Riassumendo
- L’ex bonus Renzi per i domestici non arriva in automatico in busta paga.
- Il trattamento integrativo vale 1.200 euro annui dal 2021.
- Il datore domestico non è sostituto d’imposta.
- Il beneficio si richiede con la dichiarazione dei redditi.
- Anche senza dichiarazione, il bonus può emergere in accertamento.
- Il riconoscimento può avvenire pure con accertamento con adesione.