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Esclusione dal CPB: le tre risposte dell’ADE che cambiano i piani di professionisti e imprese

Esclusione dal CPB: chiarimenti decisivi su associazioni, affitto d’azienda, sospensione attività e perdita dei benefici premiali
25 Febbraio 2026
esclusione cpb
Foto © Investireoggi

Il concordato preventivo biennale (CPB) continua a essere al centro di domande pratiche, soprattutto quando si intreccia con situazioni “ibride” come partecipazioni in associazioni tra professionisti, riorganizzazioni aziendali e sospensioni dell’attività per eventi personali. Su questi punti, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti attraverso risposte a interpello pubblicate il 24 febbraio 2026, utili per comprendere quando scattano le cause di esclusione o di cessazione degli effetti del patto fiscale.

Esclusione dal CPB (concordato preventivo biennale): la partecipazione in associazioni professionali

Un primo nodo riguarda il lavoro autonomo svolto “in parallelo” rispetto a una partecipazione in un’associazione o società tra professionisti.

La questione nasce dalla regola introdotta per evitare disallineamenti: l’art. 11, c. 1, lett. b-quinquies), D. Lgs. 13/2024 prevede una causa di esclusione dal CPB (concordato preventivo biennale) se, nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta, il titolare di reddito di lavoro autonomo dichiara anche redditi individuali e contemporaneamente partecipa a un’associazione o società tra professionisti che non aderisce al CPB per gli stessi periodi d’imposta.

Nel caso esaminato dall’Agenzia (risposta n. 45/2026), la partecipazione riguardava un’attività totalmente diversa da quella individuale: da un lato l’attività professionale principale, dall’altro l’attività svolta come associato in un contesto separato. Inoltre, i “bienni” non coincidevano: la proposta di CPB era per il 2025–2026, mentre l’associazione aveva aderito per il 2024–2025 e doveva ancora decidere per il 2026–2027. In un quadro simile, l’Agenzia ha escluso l’applicazione della causa, perché la norma richiede la coincidenza dei periodi d’imposta e un collegamento sostanziale che, nel caso concreto, non emergeva.

Ne deriva che non sempre la compresenza di posizioni comporta automaticamente l’esclusione dal CPB (concordato preventivo biennale): contano i requisiti richiesti dalla lettera della disposizione e l’effettiva sovrapposizione temporale.

Un ulteriore chiarimento di prassi (Circolare n. 9/2025) richiamato dall’Agenzia precisa, inoltre, che la causa opera solo quando l’associazione svolge un’attività per la quale sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità): un elemento che, nella pratica, orienta la valutazione dell’esclusione dal CPB (concordato preventivo biennale) anche in presenza di partecipazioni formali.

Affitto d’azienda: operazione ordinaria che non fa saltare il concordato

Un secondo tema riguarda l’affitto d’azienda (o di ramo d’azienda). Nella risposta n. 46/2026, l’Agenzia ha chiarito che questa scelta gestionale, di regola, non rientra tra le ipotesi che determinano la cessazione del CPB. Il riferimento è l’art. 21 del D. Lgs. 13/2024, che elenca operazioni straordinarie idonee a incidere sulla capacità reddituale in modo tale da rendere non più coerente il “patto” concordato (ad esempio, fusioni, scissioni, conferimenti e modifiche rilevanti della compagine sociale).

L’affitto d’azienda viene, invece, inquadrato come operazione ordinaria di organizzazione e amministrazione: può servire a razionalizzare costi, coordinare personale, semplificare funzioni, ma non è automaticamente assimilabile alle fattispecie straordinarie elencate dalla norma. In altre parole, non è una scorciatoia per uscire dal regime né una causa tipica di interruzione: l’attenzione resta sulla sostanza dell’operazione e sul suo impatto, non sull’etichetta contrattuale.

Sospensione dell’attività: quando lo scostamento supera la soglia del 30%

Il terzo punto, tra i più sensibili, riguarda la sospensione dell’attività professionale comunicata all’Ordine. Nella risposta n. 47/2026, l’Agenzia ha affermato che la sospensione può rappresentare una causa eccezionale idonea a far cessare gli effetti del concordato, a prescindere dalla durata, se produce una riduzione del reddito effettivo tale da determinare uno scostamento superiore al 30% rispetto a quanto concordato.

Il quadro normativo richiamato è il combinato dell’art. 19, c. 2, D. Lgs. 13/2024 e dell’art. 4 del D.M. del MEF 14 giugno 2024, che individua alcune cause eccezionali (tra cui, alla lett. f), la sospensione dell’esercizio professionale comunicata agli enti di appartenenza o previdenziali). Il punto non è “misurare” la legittimità della sospensione o il motivo sanitario, ma verificare l’effetto economico: la contrazione della base imponibile oltre la soglia. In presenza di tale condizione, l’esclusione dal CPB (concordato preventivo biennale) non è l’etichetta corretta (si parla di cessazione degli effetti), ma l’esito pratico è simile: il patto non opera per il periodo in cui si verifica lo scostamento.

Esclusione dal CPB e perdita dei benefici: cosa succede dopo l’uscita

Quando il concordato viene meno, l’attenzione si sposta sulle conseguenze. L’Agenzia ha precisato che la cessazione degli effetti comporta anche la perdita dei benefici premiali collegati al regime, richiamando l’art. 9-bis, c. 11, D.L. 50/2017. In termini operativi, ciò significa che l’uscita dal perimetro del CPB può riflettersi su agevolazioni e “premialità” che, in condizioni ordinarie, accompagnano l’adesione e la compliance.

In questo contesto, la valutazione delle cause non può ridursi a un automatismo. L’esclusione dal CPB (concordato preventivo biennale) dipende da presupposti puntuali (come la coincidenza dei periodi e la posizione dell’associazione), mentre la cessazione degli effetti richiede la verifica dello scostamento oltre il 30% e della presenza di una causa eccezionale nel perimetro normativo. La lettura coordinata di D.Lgs. 13/2024, prassi richiamata e decreto attuativo consente di distinguere i casi in cui il CPB resta in piedi da quelli in cui, invece, la fuoriuscita diventa inevitabile, con le conseguenze collegate anche sul fronte premiale.

Riassumendo

  • Chiarimenti su esclusione dal CPB (concordato preventivo biennale) per professionisti associati.
  • Nessuna esclusione senza coincidenza dei periodi d’imposta tra professionista e associazione.
  • Affitto d’azienda non è operazione straordinaria rilevante ai fini CPB.
  • Sospensione attività rileva se reddito cala oltre il 30%.
  • Superata la soglia, cessano effetti e benefici premiali collegati.
  • Norme chiave: D. Lgs. 13/2024, D.M. 14 giugno 2024, D.L. 50/2017.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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