Acquisti in erboristeria. Quali si possono scaricare nel 730?

La detrazione per gli scontrini dell'erboristeria spetta solo per dispositivi medici con marcatura CE mentre tisane, integratori e parafarmaci restano esclusi
4 giorni fa
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spese sanitarie
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Con l’avvio della stagione dichiarativa  2025 ogni contribuente è chiamato a fare ordine tra ricevute, fatture e scontrini rispetto ai quali non è sempre possibile scaricare la spesa in dichiarazione dei redditi.

Dunque, non tutte le spese vantano lo stesso peso ai fini dell’IRPEF: alcune garantiscono un ristoro fiscale, altre restano semplici memorie di acquisto.

Tra i documenti che più spesso generano dubbi figurano gli scontrini rilasciati dalle erboristerie, complice la crescente diffusione di prodotti naturali destinati al benessere personale.

Se per un farmaco da banco la detraibilità appare intuitiva, la questione si complica quando si parla di tisane rilassanti, integratori fitoterapici o oli essenziali.

I confini giuridici fra medicinale, parafarmaco e dispositivo medico possono mutare il destino fiscale di un’uscita di pochi euro, trasformandola in un prezioso risparmio o, al contrario, relegandola a mera spesa di consumo.

Prima di concentrarci sulla detrazione degli scontrini dell’erboristeria , conviene dunque ricostruire, in modo organico, le coordinate entro cui si muove la detrazione del 19 % prevista dall’art. 15 del TUIR per le spese sanitarie.

Solo chiarendo quali siano i requisiti di carattere documentale, le modalità di pagamento ammesse e le franchigie applicabili sarà possibile comprendere se – e in quali circostanze – l’acquisto di un prodotto erboristico possa consentire la detrazione e trovare posto nel quadro E del modello 730. O nel quadro RP del modello Redditi.

La detrazione delle spese sanitarie

Il contribuente può portare in diminuzione dell’IRPEF il 19 % dell’importo che eccede la franchigia di 129,11 euro. 

La detrazione opera secondo il principio di cassa, sicché rileva la data di pagamento, non quella della prestazione o dell’emissione del documento fiscale.

Dal 1° gennaio 2020, fatte salve alcune eccezioni, la detrazione è subordinata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili (carte, bonifici, assegni, app).

Restano esonerati dall’obbligo contante soltanto:

  • l’acquisto di farmaci (anche omeopatici);
  • l’acquisto di dispositivi medici con marcatura CE;
  • le prestazioni rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Il requisito in parola impone la conservazione sia del documento commerciale “parlante” sia della prova del pagamento elettronico, qualora necessaria.

Il contenuto dello “scontrino”

Il documento di spesa deve riportare:

  • Codice fiscale del paziente;
  • Natura dell’acquisto (es. “farmaco” o indicazione della marcatura CE per il dispositivo);
  • Importo pagato.

In mancanza di tali elementi lo scontrino rischia di essere inutilizzabile.

Il modello 730/2025 prevede  un abbattimento lineare di 260 euro sulle detrazioni al 19 % per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 50 000 euro; tuttavia, la norma esclude espressamente le spese sanitarie, che continuano a fruire dell’agevolazione piena indipendentemente dal reddito personaleinvestireoggi.it.

Cosa si può scaricare?

Oltre ai farmaci e ai dispositivi medici, rientrano nel perimetro detraibile: visite specialistiche, analisi di laboratorio, ricoveri, ticket sanitari, prestazioni di fisioterapia e riabilitazione

Detrazione scontrini erboristeria . Quando è ammessa?

In premessa ci siamo chiesti se è ammessa o meno la detrazione degli scontrini pagati in erboristeria.

A tal proposito, c’è da dire che queste spese non possono essere scaricate in dichiarazione dei redditi.

Infatti, non rientrano tra le spese detraibili (o deducibili) quelle per l’acquisto di “parafarmaci” (per esempio, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate), anche se acquistati in farmacia o assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica.

Indicazione ribadita anche nella guida dell’Agenzia delle entrate sulle spese sanitarie.

Attenzione però, un discorso a parte va fatto per i dispositivi medici acquistati in erboristeria.

A tal proposito sulla rivista dell’Agenzia delle entrate, Fiscooggi, è stato ribadito che:

Come previsto dalla circolare n. 14/2023, le spese sostenute per i dispositivi medici sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia, in presenza di determinate condizioni. In particolare, per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risultino chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. Non possono essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico” (circolare n. 20/2011). La natura del prodotto come dispositivo medico può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica). per individuare i dispositivi medici è possibile consultare l’apposito elenco nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero della salute.

Riassumendo

  • Le spese sanitarie possono essere detratte al 19 % sulla quota eccedente la franchigia di 129,11 €, secondo il principio di cassa e previo possesso di documentazione “parlante” idonea.
  • Dal 1° gennaio 2020 la detrazione richiede pagamenti tracciabili; fanno eccezione soltanto farmaci, dispositivi medici marcati CE e prestazioni rese da strutture pubbliche o accreditate al SSN.
  • Ai fini fiscali, parafarmaci, integratori fitoterapici, tisane e oli essenziali acquistati in erboristeria non rientrano tra le spese detraibili, neppure se prescritti dal medico.
  • Costituiscono eccezione i dispositivi medici venduti in erboristeria: sono detraibili se lo scontrino indica la descrizione tecnica del prodotto, la marcatura CE e il codice fiscale dell’acquirente.
  • Il “taglio fisso” di 260 € previsto per altre detrazioni non si applica alle spese sanitarie, le quali restano interamente detraibili anche per redditi superiori a 50 000 €.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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