Dal riscatto al pagamento annuale: in chiaro la rivoluzione del bollo sulle polizze vita

Dal 2025 cambia la tassazione delle polizze vita: l’imposta di bollo si verserà annualmente, con nuove regole operative
2 settimane fa
3 minuti di lettura
bollo assicurazione vita
Foto © Licenza Creative Commons

Con la pubblicazione della circolare n. 7/E del 4 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le nuove regole relative all’imposta di bollo applicabile alle polizze vita, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025.

Le recenti disposizioni mirano a uniformare e razionalizzare le modalità di versamento dell’imposta, con effetti significativi per le compagnie assicurative, soprattutto quelle attive nei rami III e V.

Riforma del bollo assicurativo: quadro normativo aggiornato

Il cuore della riforma riguarda l’articolo 13, comma 2-ter della Tariffa allegata al DPR 642/1972, che disciplina l’imposta di bollo su documenti relativi a strumenti finanziari. Con i commi 87 e 88 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025, il legislatore ha modificato il momento e le modalità con cui le imprese assicurative devono corrispondere tale imposta sulle polizze vita.

La nuova disciplina si applica alle assicurazioni sulla durata della vita umana e ai contratti collegati a fondi interni o a valori di mercato specifici, come nel caso delle polizze unit linked e index linked, appartenenti al ramo III. È coinvolto anche il ramo V, che riguarda le operazioni di capitalizzazione previste dal Codice delle assicurazioni private.

Nuove modalità di versamento dell’imposta di bollo

Una delle principali novità è il passaggio da un’imposta da corrispondere al momento del riscatto o del rimborso della polizza a un’imposta da versare annualmente. In concreto, per ogni anno di durata del contratto assicurativo, le compagnie sono tenute a calcolare e versare un bollo pari al 2 per mille del valore di mercato del contratto (oppure sul valore nominale o di rimborso, se non disponibile il primo).

Questa modalità si applica alle “comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari”, anche se non sottoposti a obbligo di deposito. Si tratta di un cambiamento che incide profondamente sulla gestione contabile delle polizze vita da parte delle imprese.

Versamento tramite modello F24 e compensazioni

Secondo quanto chiarito nella circolare sul bollo assicurazione vita emanata dsll’Agenzia delle Entrate, il pagamento dell’imposta deve avvenire in modalità virtuale, utilizzando il modello F24. Vengono richiamati a tal fine gli articoli 15 e 15-bis del DPR 642/1972 e l’articolo 4 del decreto ministeriale del 24 maggio 2012.

In aggiunta, viene ammessa la possibilità di utilizzare crediti relativi ad altri tributi per il pagamento dell’imposta (compensazione orizzontale). Offrendo così una maggiore flessibilità nella gestione delle uscite fiscali. Tuttavia, l’eventuale eccedenza dell’imposta di bollo già versata non può essere utilizzata per compensare altri debiti tributari tramite modello F24: si tratta, quindi, di una compensazione “a senso unico”.

Regole transitorie per le polizze vita in essere

La nuova disciplina prevede anche norme transitorie per gestire correttamente l’imposta di bollo già accantonata negli anni precedenti. Per i contratti assicurativi attivi al 1° gennaio 2025, il comma 88 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025 stabilisce che il versamento dell’imposta maturata fino al 31 dicembre 2024 debba avvenire in rate annuali, con prima scadenza fissata al 30 giugno 2025.

Questo approccio dilazionato consente alle imprese di diluire l’impatto finanziario derivante dall’adeguamento alla nuova normativa.

Ciò pur garantendo la completa riscossione dell’imposta pregressa da parte dello Stato.

Polizze estere e soggetti residenti: regole specifiche

Un ulteriore chiarimento fornito dalla circolare riguarda i contratti stipulati con compagnie estere che operano in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi. Quando tali polizze risultano affidate a società fiduciarie o intermediari finanziari residenti, è quest’ultimo soggetto a dover versare l’imposta di bollo secondo la disciplina previgente. Così come previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto del 24 maggio 2012.

Questo significa che, per tali casi specifici, non si applica il nuovo meccanismo di versamento annuale introdotto dalla legge di bilancio 2025. La responsabilità resta in capo all’intermediario, garantendo continuità normativa per i contratti transfrontalieri già in essere.

Il rapporto con lo “scudo fiscale” e le attività emerse

Un’attenzione particolare è riservata anche all’interazione tra la nuova normativa e l’imposta speciale annuale sui patrimoni finanziari oggetto di emersione (ex scudo fiscale). La circolare conferma che l’imposta già versata per gli anni precedenti al 2025 potrà essere dedotta dall’imposta di bollo accantonata fino al 2024.

L’eventuale differenza tra quanto già pagato e l’importo dovuto dovrà essere corrisposta seguendo lo stesso piano di rateazione previsto per le polizze attive al 1° gennaio 2025. A partire da quest’anno, invece, l’imposta speciale dovrà essere determinata al netto del bollo annuale dovuto sulle comunicazioni periodiche, come definito dal comma 87.

Novità bollo polizze vita: conseguenze operative per il settore assicurativo

Le modifiche introdotte rappresentano un cambio strutturale nella gestione fiscale delle polizze vita. Il passaggio al versamento annuale dell’imposta, l’utilizzo del modello F24 e le limitazioni alla compensazione delle eccedenze impongono un aggiornamento dei processi interni per le compagnie assicurative. Queste dovranno rivedere procedure contabili, informative e di rendicontazione verso la clientela.

Inoltre, per i contribuenti che investono in polizze unit linked o index linked, sarà fondamentale comprendere le implicazioni fiscali in termini di rendimenti netti e costi accessori. Ciò dato che l’imposta di bollo – sebbene a carico dell’impresa – può indirettamente incidere sull’effettivo ritorno dell’investimento.

Riassumendo

  • Nuove regole sul bollo assicurazione vita introdotte dalla legge di bilancio 2025.
  • Imposta di bollo annuale del 2 per mille su polizze vita finanziarie.
  • Versamento tramite modello F24 con possibilità di compensazione orizzontale parziale.
  • Rateizzazione per l’imposta accantonata fino al 2024 con scadenza dal 30 giugno 2025.
  • Polizze estere gestite da fiduciari seguono le vecchie modalità di pagamento.
  • L’imposta speciale dello scudo fiscale si sconta da quella ordinaria accantonata.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.