Negli ultimi anni il sistema economico italiano si è progressivamente abituato a convivere con i crediti fiscali. Bonus edilizi, Transizione 4.0, incentivi energetici, crediti ricerca e sviluppo e compensazioni tramite modello F24 sono diventati strumenti ordinari di gestione finanziaria per imprese e professionisti.
Ma nel frattempo qualcosa è profondamente cambiato.
Fino a pochi anni fa il problema principale era ottenere il beneficio fiscale: accedere all’agevolazione, maturare il credito e monetizzarlo. Oggi, invece, la vera difficoltà sta diventando un’altra: riuscire a mantenerlo nel tempo senza contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Controlli sempre più preventivi e selettivi
L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza stanno infatti trasformando il sistema dei controlli.
Si sta passando gradualmente da verifiche successive e prevalentemente formali a controlli preventivi, automatizzati e sempre più selettivi.
Il fenomeno è particolarmente evidente nel settore dei bonus edilizi, dove i sequestri di crediti ritenuti inesistenti hanno raggiunto dimensioni enormi. Ma l’attenzione del Fisco non riguarda più soltanto il Superbonus. I controlli si stanno estendendo anche ai crediti ricerca e sviluppo, Transizione 4.0 e alle compensazioni effettuate tramite modello F24.
La differenza tra credito inesistente e non spettante
In questo scenario emerge una questione molto tecnica ma decisiva: la differenza tra credito “inesistente” e credito “non spettante”.
Si tratta di una distinzione fondamentale, perché da essa derivano conseguenze molto diverse sotto il profilo tributario, sanzionatorio e persino penale.
A fare chiarezza sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 34419 dell’11 dicembre 2023. La Suprema Corte ha precisato che il credito inesistente è quello privo dei presupposti sostanziali previsti dalla legge, mentre il credito non spettante riguarda situazioni nelle quali il credito esiste astrattamente, ma viene utilizzato in modo non corretto o oltre i limiti consentiti.
La differenza non è soltanto teorica.
Nel caso di crediti inesistenti, infatti, il Fisco dispone di termini più lunghi per il recupero delle somme e il sistema sanzionatorio diventa molto più severo. Inoltre aumentano i rischi sotto il profilo penale, soprattutto nei casi di indebita compensazione o utilizzo di documentazione falsa.
Un sistema fiscale sempre più rigoroso
Le più recenti pronunce giurisprudenziali mostrano una tendenza ad ampliare il concetto di “inesistenza” del credito, soprattutto quando mancano i requisiti sostanziali dell’agevolazione o quando il credito viene utilizzato da soggetti diversi dal reale titolare del beneficio fiscale.
Parallelamente anche il legislatore continua a restringere l’utilizzo dei crediti in compensazione. Dal 2026, ad esempio, è stata ridotta da 100.000 a 50.000 euro la soglia dei debiti iscritti a ruolo che impedisce la compensazione orizzontale tramite modello F24.
Si tratta di segnali molto chiari.
Il sistema tributario italiano sta passando da una logica puramente dichiarativa a una logica preventiva e predittiva. Oggi non conta più soltanto ciò che il contribuente dichiara, ma anche la coerenza dei dati trasmessi, la tracciabilità documentale e la capacità di dimostrare concretamente la spettanza del beneficio fiscale.
Cambia anche il ruolo del professionista
In questo contesto cambia inevitabilmente anche il ruolo del professionista.
I commercialisti, non sono più chiamati soltanto a “ottenere” il credito fiscale. Sempre più spesso devono invece verificare la solidità della documentazione a supporto, analizzare il rischio fiscale dell’operazione e valutare preventivamente la difendibilità del credito nel tempo.
Ed è probabilmente proprio questa la nuova parola chiave del sistema: difendibilità.
Perché nel nuovo scenario fiscale italiano il problema non è più soltanto maturare un credito. È riuscire a difenderlo. Nel tempo.