Con l’approvazione definitiva del decreto legislativo correttivo riguardante il Concordato Preventivo Biennale (CPB), il Consiglio dei Ministri ha apportato una serie di rilevanti modifiche non solo in ambito di adempimenti fiscali, ma anche nell’ambito dell’accertamento e, soprattutto, del contenzioso tributario.
Le nuove disposizioni rappresentano un passo verso una maggiore efficienza del sistema tributario e introducono semplificazioni procedurali pensate per ridurre i tempi e i costi della giustizia fiscale.
Verso un contenzioso tributario più snello: addio all’originale cartaceo
Il DL correttivo sul CPB contiene un importante aggiornamento in materia di contenzioso tributario che riguarda la gestione documentale nei procedimenti giudiziari.
Con la nuova normativa, non è più richiesta la produzione dell’originale cartaceo dei documenti processuali. Sarà ora sufficiente una semplice attestazione da parte del difensore sulla conformità tra il documento digitale depositato in formato PDF e la copia ricevuta o digitalizzata.
Questo cambiamento semplifica notevolmente le attività di deposito e gestione degli atti processuali, allineandosi alle esigenze di digitalizzazione della giustizia tributaria e riducendo le possibilità di contenzioso su vizi formali. Viene così meno un ostacolo burocratico che, in passato, poteva alimentare controversie incentrate non sul merito della causa, ma su questioni meramente procedurali.
Ampliamento della conciliazione in Cassazione
Un’ulteriore innovazione importante riguarda la possibilità di conciliare le controversie tributarie in sede di legittimità, ovvero presso la Corte di Cassazione. Il decreto estende questa facoltà anche ai procedimenti già pendenti alla data del 4 gennaio 2024, superando il precedente limite temporale che la circoscriveva solo ai ricorsi notificati successivamente a quella data.
Questa estensione ha un impatto concreto sulla deflazione del contenzioso tributario, consentendo ai contribuenti e all’amministrazione finanziaria di giungere a un accordo anche nelle fasi più avanzate del processo, riducendo ulteriormente il carico di lavoro delle sezioni tributarie della Corte di Cassazione e favorendo una più rapida definizione delle controversie pendenti.
Riforma dell’accertamento con adesione: una sola occasione
Il decreto interviene anche sul meccanismo dell’accertamento con adesione, ridefinendone le modalità operative. In base alla nuova disciplina, qualora il contribuente abbia attivato un tentativo di adesione, senza però arrivare a una conclusione positiva dell’accordo, tale strada non potrà più essere ripercorsa in un momento successivo, una volta che l’atto impositivo sarà stato formalizzato.
In altre parole, il contribuente dispone di un’unica possibilità per cercare un accordo con l’Agenzia delle Entrate prima della notifica dell’accertamento. E, quindi, evitare il prolungarsi del contenzioso tributario. Questo vincolo ha l’effetto di responsabilizzare maggiormente entrambe le parti nella fase iniziale del confronto. E di evitare strategie dilatorie o strumentali che possano influenzare negativamente l’efficacia dell’accertamento e alimentare ulteriori fasi del contenzioso tributario.
Contenzioso tributario: un sistema più efficiente e orientato alla deflazione
Le novità introdotte dal decreto correttivo sono orientate a una maggiore funzionalità dell’intero impianto del contenzioso tributario. Eliminando la necessità di conservare gli originali cartacei, incentivando la conciliazione anche in Cassazione e ponendo dei limiti ben precisi alla rinnovabilità dell’accertamento con adesione, si riducono le occasioni di controversia.
E si semplifica il lavoro di contribuenti e difensori e si alleggerisce il carico giudiziario.
Tutto ciò si inserisce in un più ampio processo di revisione e razionalizzazione del sistema fiscale italiano. Che mira a incentivare il dialogo tra fisco e contribuente e a prevenire l’accesso alla giurisdizione come prima opzione. In quest’ottica, il contenzioso tributario diventa uno strumento residuale, da utilizzare solo quando ogni altra via conciliativa sia stata tentata e fallita.
Riassumendo
- Eliminato l’obbligo dell’originale cartaceo nei documenti processuali tributari.
- Conciliazione in Cassazione estesa anche ai procedimenti già pendenti al 4 gennaio 2024.
- Un solo tentativo di adesione ammesso prima dell’accertamento formale.
- Semplificata la gestione documentale e ridotti i vizi formali nei ricorsi.
- Incentivata la definizione anticipata delle controversie per ridurre il carico giudiziario.
- Riforma orientata alla digitalizzazione e alla razionalizzazione del contenzioso tributario.