Congedo paternità alternativo: quando il papà può sostituire la mamma

Il congedo paternità alternativo tutela i padri in casi eccezionali, garantendo continuità nell’assistenza al neonato.
1 mese fa
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congedo paternità
Foto © Investireoggi

Il diritto al congedo paternità rappresenta un importante strumento di tutela per i padri lavoratori, consentendo loro di affiancare i figli nei momenti più delicati della prima infanzia.

Tra le diverse tipologie previste dalla normativa italiana, un ruolo particolarmente rilevante è assunto dal congedo paternità alternativo, una misura eccezionale che entra in gioco in situazioni di particolare criticità familiare.

Questa forma di congedo è regolata dall’articolo 28 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e permette al padre dipendente di sostituire la madre nell’astensione obbligatoria dal lavoro nei casi in cui la madre sia impossibilitata a prendersi cura del neonato. La previsione di tale possibilità sottolinea l’evoluzione culturale e normativa che punta a riconoscere il ruolo genitoriale del padre come centrale e non subordinato a quello materno.

Congedo paternità: misura straordinaria per contesti eccezionali

Il congedo paternità alternativo (al congedo maternità) non è una facoltà accessibile liberamente, bensì un diritto attivabile solo in presenza di condizioni ben precise, di natura eccezionale. Le circostanze che legittimano questa particolare forma di congedo sono tre:

  • decesso della madre del bambino – il padre subentra in modo integrale nell’assistenza al neonato a causa della perdita della madre, acquisendo il diritto a fruire dell’intero periodo di congedo originariamente destinato alla madre lavoratrice;
  • grave patologia invalidante della madre – qualora la madre si trovi in condizioni di salute talmente compromesse da non poter occuparsi del figlio, il padre può richiedere di sostituirla nel periodo di astensione obbligatoria;
  • abbandono del figlio da parte della madre o affidamento esclusivo al padre – in entrambi i casi, l’interruzione o l’impossibilità del legame materno comportano il passaggio del diritto di congedo al genitore rimasto, ossia al padre.

In tutte queste ipotesi, l’obiettivo della norma è garantire al minore un’adeguata presenza genitoriale nelle fasi iniziali della crescita, anche in assenza della madre, assicurando una continuità di cure e affetto fondamentali per lo sviluppo del bambino.

Durata e modalità di fruizione

Il congedo paternità alternativo permette al padre di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente a quello che sarebbe spettato alla madre in virtù del congedo di maternità obbligatorio. Se la situazione che ha originato il diritto si verifica durante il congedo già in corso, il padre può usufruire della sola parte residua non ancora fruita dalla madre. Se invece l’evento si verifica prima della nascita o immediatamente dopo, il padre ha diritto a godere dell’intero congedo.

La fruizione del congedo segue quindi le stesse regole temporali previste per il congedo di maternità, ovvero cinque mesi complessivi, articolati tra il periodo pre e post parto.

Adempimenti necessari per la richiesta del congedo paternità

Accedere al congedo paternità alternativo richiede una procedura formale che garantisca la regolarità e la trasparenza della richiesta. Il lavoratore deve comunicare la propria intenzione al datore di lavoro presentando adeguata documentazione che certifichi la sussistenza di una delle condizioni che danno diritto al beneficio.

Nel dettaglio:

  • in caso di malattia grave della madre, è necessario allegare un certificato medico che attesti l’impossibilità per la madre di prendersi cura del bambino;
  • in caso di affidamento esclusivo o abbandono, deve essere fornita una copia del provvedimento giudiziario o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Questa documentazione è indispensabile per giustificare l’assenza del lavoratore e attivare il diritto al trattamento economico e previdenziale previsto per il periodo di astensione.

Tutele economiche e previdenziali

Durante il periodo di congedo paternità alternativo, il padre lavoratore ha diritto alla medesima indennità prevista per il congedo di maternità, vale a dire un trattamento economico pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Questo importo è erogato direttamente dall’INPS o, in alcuni casi, anticipato dal datore di lavoro.

Inoltre, il periodo di astensione è coperto da contribuzione figurativa, utile sia ai fini pensionistici sia per la maturazione di altri istituti contrattuali come ferie, TFR e tredicesima, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Congedo paternità: una tutela a sostegno della genitorialità paritaria

Il congedo paternità alternativo rappresenta una misura che, pur attivandosi in contesti complessi, assume una valenza fondamentale nell’ambito della promozione della genitorialità condivisa. Anche se la sua applicazione è limitata a circostanze straordinarie, essa testimonia l’importanza attribuita al ruolo paterno nella cura e nell’assistenza dei figli.

Nel tempo, il riconoscimento del diritto del padre ad assumere la responsabilità primaria nella gestione dei figli ha contribuito ad ampliare la visione tradizionale della genitorialità, promuovendo una maggiore equità tra i ruoli familiari.

Riassumendo

  • Il congedo paternità alternativo è previsto in casi eccezionali di assenza materna.
  • Può essere richiesto per morte, grave infermità o abbandono da parte della madre.
  • Il padre può usufruire dell’intero congedo di maternità o della parte residua.
  • Serve documentazione specifica: certificati medici o dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
  • Durante il congedo spetta l’indennità pari all’80% della retribuzione.
  • Promuove la genitorialità paritaria in situazioni familiari complesse e delicate.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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