Con l’introduzione del Decreto Legislativo n. 192 del 2024, la disciplina fiscale delle persone fisiche ha subito un’ulteriore evoluzione, che mira a rendere il sistema più coerente con i principi di equità e razionalizzazione tributaria. In risposta a queste modifiche, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, con l’obiettivo di fornire chiarimenti interpretativi sull’applicazione pratica delle nuove disposizioni. Uno dei punti centrali del documento riguarda la gestione fiscale dei contributi al SSN e delle forme integrative di assistenza sanitaria, con particolare attenzione alla deducibilità ai fini IRPEF e all’esclusione di alcuni benefit dal reddito imponibile da lavoro dipendente.
Deduzione IRPEF dei contributi sanitari integrativi SSN
Tra le principali innovazioni introdotte dalla riforma, spicca il nuovo regime fiscale applicabile ai contributi versati a forme sanitarie integrative. Tali contributi, quando versati a favore di fondi, enti o casse aventi finalità esclusivamente assistenziali e che operano nel rispetto dei criteri mutualistici e solidaristici, risultano deducibili dal reddito complessivo del contribuente, a condizione che l’ente destinatario sia regolarmente iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi.
Si tratta di una precisazione fondamentale, poiché sancisce un doppio vincolo per la deduzione IRPEF dei contributi al SSN versati a forme integrative: l’iscrizione del fondo in un apposito elenco istituzionale e il rispetto di criteri operativi solidali. Viene pertanto rafforzata la distinzione tra forme di assistenza mutualistica e coperture assicurative di tipo commerciale.
Estensione ai familiari fiscalmente a carico
Le modifiche introdotte non si limitano al solo lavoratore. La circolare sui chiarimenti IRPEF chiarisce infatti che le agevolazioni fiscali legate ai contributi sanitari e ai premi per la non autosufficienza si estendono anche a taluni familiari del dipendente.
In particolare, sono inclusi:
- il coniuge, purché non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, a prescindere dall’età;
- gli ascendenti conviventi, quindi genitori e nonni.
Il requisito fondamentale per l’estensione del beneficio è che tali soggetti siano considerati fiscalmente a carico del lavoratore, in base ai limiti reddituali stabiliti dalla normativa vigente.
Questa apertura rappresenta un passo significativo verso una visione più inclusiva del concetto di “famiglia fiscale” e contribuisce ad ampliare la portata delle agevolazioni connesse ai contributi al SSN e alle coperture integrative.
Contributi SSN per non autosufficienza e reddito da lavoro dipendente
Un altro ambito oggetto di approfondimento riguarda il trattamento fiscale dei versamenti effettuati dai datori di lavoro per coperture assicurative relative alla non autosufficienza. La circolare 4/E/2025 ribadisce che, nel caso in cui tali versamenti siano destinati alla generalità dei lavoratori o a categorie omogenee, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Anche in questo caso, le prestazioni possono estendersi ai medesimi familiari a carico già menzionati per le forme sanitarie integrative, rafforzando ulteriormente l’equiparazione tra esigenze individuali e familiari nella logica delle agevolazioni fiscali.
Tale misura assume rilevanza particolare in un contesto socio-economico in cui la tutela contro il rischio di perdita dell’autosufficienza assume crescente importanza, soprattutto per le famiglie che si fanno carico dell’assistenza a soggetti anziani o fragili.
Requisiti soggettivi e oggettivi per la deducibilità
La circolare entra nel merito anche dei presupposti necessari per il riconoscimento della deducibilità o dell’esenzione. Dal punto di vista soggettivo, il beneficiario della prestazione deve rientrare tra i soggetti fiscalmente a carico, mentre sotto il profilo oggettivo, è essenziale che l’ente beneficiario operi nel rispetto di principi mutualistici.
Ciò implica che il fondo, la cassa o l’ente debba offrire le proprie prestazioni in favore di una comunità di iscritti, regolata da un patto di solidarietà interna, e non possa agire con finalità lucrative. Il legislatore intende così valorizzare gli strumenti di welfare partecipato, a scapito delle forme individualistiche o meramente commerciali.
Contributi al SSN e coerenza del sistema fiscale
La circolare 4/E si colloca in un più ampio percorso di riordino del sistema di welfare integrativo in Italia. Il riconoscimento fiscale ai contributi al SSN, quando veicolati attraverso fondi integrativi conformi ai principi di mutualità, riflette la volontà del legislatore di incentivare l’adesione a forme collettive di assistenza.
Il sistema sanitario nazionale, pur nella sua natura universalistica, viene così affiancato da strumenti complementari che rafforzano la rete di protezione, soprattutto in ambiti meno coperti, come le prestazioni specialistiche, la riabilitazione o l’assistenza domiciliare.
In tal senso, l’intervento normativo e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate agiscono in sinergia per garantire la coerenza tra le finalità sociali delle misure e il trattamento tributario delle stesse.
Riassumendo
- La riforma IRPEF agevola fiscalmente i contributi al SSN tramite fondi integrativi.
- Deduzione IRPEF ammessa solo se i fondi sono iscritti e mutualistici.
- Benefici estesi a coniuge, figli e ascendenti conviventi fiscalmente a carico.
- Contributi per non autosufficienza esclusi dal reddito da lavoro dipendente.
- Fondi sanitari devono operare secondo principi di solidarietà e non profit.
- Chiarimenti Agenzia Entrate favoriscono il welfare sanitario integrativo e collettivo.