I bonus edilizi seppur in vigore da tantissimi anni, sono ancora caratterizzati da diversi dubbi operativi che mettono in difficoltà non solo i contribuenti ma anche gli intermediari del settore fiscale e non.
Uno di questi riguarda la necessità di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei potenziali danni subiti dall’immobile ristrutturato.
Dopo aver completato con successo i lavori di ristrutturazione della propria abitazione principale, un contribuente si ritrova con una domanda tanto semplice quanto legittima: è obbligato, per non perdere il diritto alla detrazione fiscale, a stipulare una polizza assicurativa sull’immobile oggetto degli interventi? In caso contrario, rischia di dover restituire quanto recuperato tramite il bonus edilizio?
Si tratta di un dubbio ricorrente, alimentato spesso da voci di corridoio, consigli non sempre corretti o un’eccessiva prudenza nel gestire gli adempimenti successivi alla fine dei lavori.
Eppure, per rispondere con chiarezza, occorre prima contestualizzare il quadro normativo dei bonus edilizi in essere nel 2025 e delle novità che li riguardano.
I bonus edilizi in essere nel 2025 e negli anni successivi
Nel 2025 il sistema degli incentivi per la casa continua a sostenere la riqualificazione del patrimonio immobiliare, ma con importanti rimodulazioni. La Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), insieme alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19 giugno 2025, ha confermato e in parte riformulato i principali bonus edilizi.
In particolare, è stato mantenuto il bonus ristrutturazioni con una distinzione importante tra abitazione principale e altre tipologie di immobili: per l’abitazione principale, la detrazione rimane al 50% delle spese sostenute nel 2025; per le seconde case e gli immobili non destinati ad abitazione principale, la detrazione è invece già scesa al 36% dal 1° gennaio 2025, come previsto dal nuovo regime ordinario definito dalla stessa legge di bilancio e dalla circolare 8/E.
L’Ecobonus e il Sismabonus, rispetto agli anni precedenti, subiscono una riduzione delle aliquote: nel 2025 la detrazione è pari al 36% per tutte le tipologie di intervento, con elevazione al 50% solo nel caso in cui le spese siano sostenute da proprietari o titolari di diritti reali su unità adibite ad abitazione principale. Le percentuali scendono ulteriormente al 30% per il 2026 e al 36% (maggiorata) solo in presenza di abitazione principale.
Conferme ed esclusioni
Confermato anche il Bonus mobili, che consente una detrazione del 50% su un tetto massimo di spesa pari a 5.000 euro, purché l’acquisto di mobili ed elettrodomestici sia connesso a lavori di ristrutturazione agevolati.
Tuttavia, viene escluso dal beneficio ogni acquisto non riconducibile a spese edilizie documentate.
Tra le novità di carattere ambientale si segnala infine l’esclusione dai bonus delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Dunque sono escluse: le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili.
L’esclusione dalla detrazione non si applica, invece, ai microcogeneratori, quand’anche siano alimentati da combustibili fossili, e ai generatori a biomassa.
Si veda la circolare n°9/2025 sui bonus edilizi.
Assicurazione obbligatoria a fine lavori? Nessun obbligo previsto
Né la Legge di Bilancio, né le circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate (tra cui la più recente n. 8/E del 19 giugno 2025), né tantomeno le disposizioni contenute nel TUIR richiamano, tra gli adempimenti necessari al fine del mantenimento della detrazione, la sottoscrizione di una copertura assicurativa.
La risposta alla domanda iniziale, dunque, è chiara: non esiste alcuna norma che imponga al beneficiario di un bonus edilizio l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa sull’immobile a fine lavori.
Questo significa che il contribuente, una volta terminati i lavori e rispettati tutti gli obblighi documentali e procedurali (pagamento con bonifico parlante, invio della comunicazione ENEA se richiesta, corretta indicazione in dichiarazione dei redditi):
- può conservare il beneficio fiscale;
- anche senza stipulare alcuna assicurazione sull’immobile.
Naturalmente, l’assicurazione sulla casa può restare una buona pratica in termini di protezione patrimoniale.
Interventi di ristrutturazione o riqualificazione energetica comportano spesso un incremento del valore dell’immobile e una maggiore esposizione a rischi.
In tal senso, una copertura contro incendi, eventi atmosferici o danni strutturali può rappresentare una scelta prudente. Ma è appunto una libera scelta, non un vincolo legale connesso alla fruizione dei bonus.
D’altra parte, in ambito edilizio, l’unico ambito in cui è necessaria un’assicurazione obbligatoria è quello disciplinato dall’articolo 4 del Decreto legislativo 122/2005.
Ciò in riferimento agli immobili oggetto di compravendita su carta (c.d. immobili in costruzione). Dove è previsto l’obbligo per il costruttore di stipulare una polizza postuma decennale a tutela dell’acquirente.
Ma è un altro contesto, del tutto distinto da quello dei bonus edilizi legati alla ristrutturazione di un immobile già esistente.
In definitiva, il contribuente che ha beneficiato di bonus fiscali per lavori sull’abitazione principale o su un immobile di cui è proprietario non perde alcuna agevolazione se decide di non assicurare l’immobile a fine lavori.
Riassumendo
- Nel 2025 sono ancora attivi diversi bonus edilizi, tra cui ristrutturazione, ecobonus, sismabonus e bonus mobili.
- La detrazione per l’abitazione principale è al 50%, mentre per le seconde case è già scesa al 36% dal 2025.
- I requisiti per accedere ai bonus riguardano titolarità e destinazione dell’immobile, ma non la stipula di una polizza.
- Non è previsto alcun obbligo normativo di assicurare l’immobile a fine lavori.
- La scelta di assicurare la casa resta personale e consigliabile, ma non necessaria per il mantenimento della detrazione.
