La Legge di Bilancio 2026 introduce una novità che riguarda la riscossione dei debiti iscritti a ruolo: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) potrà usare informazioni ricavate dalle e-fatture per individuare più facilmente crediti da aggredire con l’esecuzione forzata. La base normativa è nell’art. 1, commi 117 e 118, L. n. 199/2025 (Bilancio 2026).
L’idea è semplice: i dati delle fatture elettroniche, se letti in modo strutturato, aiutano a capire con quali soggetti un debitore lavora e quali incassi può vantare. In questo quadro, l’accesso alle fatture elettroniche viene ampliato per rendere più “mirate” alcune azioni di recupero, in particolare quando il credito del debitore si trova presso terzi (ad esempio clienti o committenti).
Questa scelta si inserisce nel percorso, già avviato da anni, di utilizzo delle banche dati fiscali per rendere più efficaci i controlli e la riscossione. Resta però un tema delicato: l’equilibrio tra efficacia dell’azione pubblica e tutela dei dati economici dei contribuenti.
Come funziona l’analisi delle fatture elettroniche per pignoramenti presso terzi
Il comma 117 della Legge bilancio 2026 concentra l’attenzione su un dato specifico: la somma dei corrispettivi delle fatture emesse negli ultimi sei mesi verso lo stesso soggetto. In pratica, l’informazione aggregata permette di stimare se, e in quale misura, un debitore abbia crediti ricorrenti verso un determinato cliente. Da qui l’utilità operativa: individuare con maggiore precisione il “terzo” presso cui avviare un pignoramento.
Il meccanismo si collega alle procedure esecutive presso terzi previste dal sistema della riscossione: non si tratta di una nuova tipologia di pignoramento, ma di un modo diverso (più informato) di selezionare i casi su cui intervenire.
In questa prospettiva, l’accesso alle fatture elettroniche diventa una leva per ridurre tentativi a vuoto e aumentare la probabilità di recupero.
L’analisi, per come è descritta dalla norma, non richiede necessariamente la lettura del dettaglio di ogni singola fattura: il punto centrale è l’aggregazione dei corrispettivi riferiti a un rapporto commerciale ripetuto nel tempo. Il riferimento temporale “ultimi sei mesi” è un indicatore di attualità del credito, utile a evitare interventi su rapporti ormai chiusi.
Tempi di avvio e provvedimento attuativo: i 90 giorni
La misura non è immediatamente operativa. Il comma 118 prevede un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà definire le modalità applicative entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, fissata al 1° gennaio 2026. In termini di calendario, il perimetro temporale porta verso la fine di marzo 2026 come finestra entro cui attendere le regole tecniche.
Questo passaggio è decisivo, perché chiarirà aspetti pratici: quali flussi informativi verranno trasmessi, con quale livello di dettaglio, con quali controlli interni e con quali tracciamenti degli accessi. Per il sistema, l’accesso alle fatture elettroniche non è solo una “porta aperta”: deve diventare un processo definito, verificabile e coerente con le finalità indicate dalla legge.
Un elemento che merita attenzione è il disegno complessivo dei soggetti autorizzati. La Bilancio 2026 richiama il D. Lgs. n. 127/2015, già centrale nella disciplina della fatturazione elettronica e degli utilizzi connessi.
Nel tempo, il perimetro degli accessi si è allargato: l’accesso alle fatture elettroniche era già previsto per Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, anche con attività coordinate; per l’Agenzia delle Dogane nelle materie di competenza; e per l’INPS in relazione ai pagamenti verso i propri debitori. Con la nuova norma, si aggiunge AdER (Agenzia Entrate Riscossione).
Accesso alle fatture elettroniche e tutele: i punti da seguire
L’estensione è rilevante e, per natura, invasiva: i dati delle fatture descrivono relazioni economiche, volumi e continuità dei rapporti. Per questo, l’accesso alle fatture elettroniche va letto insieme alle garanzie che saranno fissate in attuazione: limitazione delle finalità, selezione dei dati strettamente necessari, registrazione degli interrogazioni e controllo degli utilizzi.
La fase applicativa sarà il vero banco di prova. La concreta configurazione dell’accesso alle fatture elettroniche potrà incidere sul modo in cui vengono scelti i soggetti “terzi” da coinvolgere, sulla rapidità delle azioni e sul numero di procedure avviate. Da qui l’interesse a seguire il provvedimento attuativo: chiarirà da quando la misura sarà pienamente utilizzabile e con quali confini operativi.
Riassumendo
- La Legge di Bilancio 2026 amplia l’uso dei dati e-fattura nella riscossione coattiva.
- AdER potrà individuare crediti verso terzi analizzando corrispettivi fatturati degli ultimi sei mesi.
- L’obiettivo è rendere più efficaci i pignoramenti presso terzi già previsti dalla normativa vigente.
- La misura diventerà operativa dopo un provvedimento attuativo entro 90 giorni dal 1° gennaio 2026.
- L’estensione si collega al D.Lgs. 127/2015 e coinvolge più amministrazioni fiscali e previdenziali.
- Restano centrali le tutele sui dati e i limiti nell’uso delle informazioni economiche dei contribuenti.
