L’intervento contenuto nel decreto fiscale (DL . 38/2026) riporta al centro un tema molto sentito nel mondo sportivo di base: il trattamento tributario dei riconoscimenti economici assegnati per i risultati ottenuti nelle gare. La novità riguarda il ritorno dell’esenzione dalla trattenuta del 20% entro un tetto preciso, con effetti immediati dal 28 marzo 2026 e validità fino al 31 dicembre 2026. La misura interessa un ambito delicato, perché coinvolge associazioni, società sportive e soggetti tesserati che operano nel dilettantismo.
Premi agli atleti dilettanti: cosa cambia nel 2026
La regola introdotta dall’art. 9 del D.L. n. 38/2026 (decreto fiscale) stabilisce che, dal 28 marzo 2026 al 31 dicembre 2026, sui premi riconosciuti in ambito sportivo dilettantistico non si applica la ritenuta del 20% se l’importo complessivo erogato dallo stesso sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera 300 euro.
In pratica, entro questa soglia il beneficiario incassa la somma piena. Se, invece, il limite viene superato, la trattenuta si applica sull’intera cifra e non soltanto sulla parte eccedente.
Il ritorno dell’agevolazione sui premi agli atleti dilettanti segna una correzione rispetto al regime ordinario tornato operativo dal 1° gennaio 2025. La nuova scelta del legislatore riprende, di fatto, il meccanismo già visto nel 2024, mantenendo lo stesso tetto di 300 euro e lo stesso criterio “tutto o niente”, che fa scattare l’imposta sull’intero importo quando la soglia viene oltrepassata.
Il regime ordinario previsto dal D. Lgs. n. 36/2021
Per capire il peso della novità occorre partire dalla disciplina generale. L’art. 36, comma 6-quater, del D. Lgs. n. 36/2021 considera questi compensi come premi ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973. Questo significa che le somme corrisposte a tesserati, atleti e tecnici dell’area dilettantistica, per risultati ottenuti nelle competizioni oppure per la partecipazione a raduni come componenti di squadre nazionali, seguono una tassazione specifica.
Nel regime ordinario tali somme non sono qualificate come reddito di lavoro, non sono soggette a contributi previdenziali e non concorrono alla formazione del reddito complessivo del percettore. Tuttavia, al momento del pagamento, scatta una ritenuta a titolo d’imposta del 20%. Ritenuta che viene versata dal sostituto d’imposta con il codice tributo “1047”.
C’è però un confine da non trascurare. La regola speciale non opera se tra il sodalizio sportivo e il soggetto premiato esiste già un rapporto di lavoro, subordinato oppure autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. In questa ipotesi il premio confluisce nel rapporto principale e segue la tassazione propria di quel rapporto. Si tratta di un passaggio essenziale per evitare errori nella gestione dei premi agli atleti dilettanti da parte di ASD e SSD.
Le modifiche dal 2024 al 2025 e il cambio di rotta
La materia ha subito più correzioni in poco tempo. Con il D.L. n. 215/2023, convertito nella L. n. 18/2024, era stata introdotta per il 2024 la non applicazione della ritenuta del 20% entro 300 euro complessivi. Anche allora, se il valore totale superava quel limite, l’imposta colpiva l’intera somma. La norma richiedeva inoltre un’autocertificazione del percettore per attestare il mancato superamento della franchigia e prevedeva, per il sostituto d’imposta, l’obbligo di comunicazione nel RAS entro il secondo mese successivo all’erogazione.
Nel 2025, però, questa apertura non è stata prorogata. Di conseguenza si è tornati al sistema ordinario, con applicazione della ritenuta del 20% indipendentemente dall’ammontare corrisposto. In seguito, l’art. 45, comma 9, del D. Lgs. n. 33/2025 aveva previsto il ripristino della soglia di esenzione con decorrenza retroattiva dal 29 febbraio 2024. Quella formulazione lasciava anche ipotizzare il recupero delle trattenute applicate nel 2025.
Il quadro, tuttavia, è cambiato ancora. L’art. 18, comma 4, lett. h), del D. Lgs. n. 192/2025 ha abrogato tale previsione prima della sua piena operatività. Da qui la necessità di un nuovo intervento normativo, arrivato con il decreto fiscale del 2026, che ha riaperto la strada all’esenzione, ma solo per il periodo compreso tra il 28 marzo e il 31 dicembre 2026. Anche questa sequenza di stop e ripartenze spiega perché i premi agli atleti dilettanti siano diventati un tema centrale per chi gestisce lo sport di base.
Premi agli atleti dilettanti: effetti pratici per società e tesserati
Sul piano concreto, la regola è semplice solo in apparenza. Se una società sportiva riconosce nel 2026 somme per risultati sportivi e resta entro 300 euro complessivi per lo stesso soggetto, non deve operare la trattenuta. Se, invece, supera anche di poco quella soglia, la ritenuta del 20% si applica su tutto l’importo. Non esiste, quindi, una tassazione limitata alla sola eccedenza.
Per le realtà sportive sarà quindi decisivo monitorare con attenzione gli importi erogati nello stesso periodo agevolato. Per i percettori, il beneficio economico è evidente: entro il limite previsto, il premio arriva per intero. Per questo i premi agli atleti dilettanti tornano a rappresentare una leva utile di sostegno allo sport amatoriale e competitivo di base. Allo stesso tempo, i premi agli atleti dilettanti richiedono una gestione precisa, perché il superamento del tetto di 300 euro cambia subito il prelievo fiscale. Infine, i premi agli atleti dilettanti confermano quanto sia importante seguire con attenzione le continue revisioni normative in un settore dove anche una piccola modifica può incidere in modo diretto sulle somme effettivamente incassate.
Riassumendo
- Premi agli atleti dilettanti: nel 2026 torna l’esenzione fiscale fino a 300 euro.
- La novità vale dal 28 marzo al 31 dicembre 2026.
- Entro 300 euro non si applica la ritenuta del 20%.
- Oltre la soglia, la trattenuta colpisce l’intero importo erogato.
- Il regime ordinario resta quello previsto da D. Lgs. 36/2021 e D.P.R. 600/1973.
- Società sportive e tesserati devono controllare bene limiti, rapporti e adempimenti.