Assegno temporaneo figli, a chi verranno riconosciuti gli arretrati

Assegno temporaneo figli minori Inps: come cambiano gli importi per le domande inviate dopo il 30 settembre
3 anni fa
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Il 30 settembre 2021 rappresenta una sorta di “data spartiacque” per i beneficiari dell’assegno temporaneo figli minori Inps. Come specificato dal Dipartimento per le politiche della famiglia, infatti, dalla data di invio della domanda dipenderà il riconoscimento – o meno – degli arretrati. Ma quali saranno le conseguenze per chi non ha rispettato i termini prefissati?

Assegno temporaneo figli minori Inps: come cambiano gli importi per le domande inviate dopo il 30 settembre

Coloro i quali risultano essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento dell’assegno temporaneo figli minori riconosciuto dall’Inps, qualora dovessero presentare domanda dopo il 30 settembre 2021, non perderanno alcun diritto acquisito.

A cambiare, però, saranno gli importi erogati dall’Istituto.

Infatti, mentre per le domande che saranno presentate entro la data indicata verranno riconosciuti gli arretrati, per chi presenta la richiesta dopo l’erogazione l’Inps non terrà conto delle mensilità precedenti. Nello specifico:

  • per le richieste inviate prima del 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021;
  • in caso di presentazione successiva, il sussidio sarà riconosciuto a partire dal primo giorno del mese di invio della domanda.

L’istanza, comunque, può essere presentata fino al 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;
  • Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Inoltre, in via transitoria, per le domande di assegno presentate entro il 30 settembre sarà possibile presentare la DSU anche successivamente alla domanda, purché entro la stessa data del 30 settembre.

DSU e ISEE: come e quando vanno presentati

Non potranno essere accolte domande per le quali la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) non è stata presentata e, dunque, non è possibile rinvenire un ISEE attestato, ovvero l’ ISEE è scaduto o ancora delle DSU nelle quali non è presente il minore per il quale l’assegno è richiesto.

Nel caso in cui l’ ISEE che rechi le cc.dd. omissioni e/o difformità del patrimonio mobiliare o del reddito, la domanda di assegno temporaneo non potrà essere istruita e dovrà procedersi alla regolarizzazione (presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’ ISEE; presentando una nuova DSU , comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; rettificando la DSU, con effetto retroattivo, qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale).

In caso di variazione del nucleo familiare, dell’assegno dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata la prestazione decade d’ufficio, pertanto, è necessario presentare una nuova domanda di assegno temporaneo il cui importo terrà conto della nuova composizione del nucleo.

I beneficiari di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta infatti automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.

Chi può presentare domanda per l’Assegno temporaneo figli minori Inps

L’assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF):

  • lavoratori autonomi;
  • disoccupati;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • titolari di pensione da lavoro autonomo;
  • nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

Come specifica l’Inps, il richiedente l’assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere:

  • cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno;
  • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi;
  • essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • con ISEE in corso di validità.

L’assegno può essere richiesto anche da dai cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea ma in possesso del permesso di soggiorno UE.

Come funziona l’Assegno temporaneo figli minori Inps

L’assegno temporaneo è una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. La misura, finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità, è stata adottata in attesa dell’attuazione dell’assegno unico e universale che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli.

L’assegno,  viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE). In particolare:

  • l’importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest’ultimo caso l’importo è maggiorato del 30%;
  • l’importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE .

Gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

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