La discussione sul rapporto tra Fisco e banche è tornata al centro dell’attenzione dopo un recente passaggio parlamentare. Alla Camera, nella seduta del 3 febbraio 2026, è stata affrontata l’interrogazione n. 5-04968, che ha chiesto chiarimenti su come si inserisce una pronuncia della Corte Europea dei diritti dell’uomo (CEDU) nel sistema italiano dei controlli finanziari, ed in particolare sull’accesso ai dati bancari dei contribuenti. Il tema, in sintesi, è il bilanciamento tra lotta all’evasione e garanzie per chi subisce verifiche.
Accesso ai dati bancari: perché il tema è tornato attuale
Il punto di partenza è comprendere cosa riguarda davvero la decisione CEDU richiamata nel dibattito.
Dai chiarimenti emersi, la pronuncia non sembra colpire in modo diretto l’Archivio dei rapporti finanziari, cioè la raccolta centralizzata di informazioni prevista dagli artt. 11 e 11-bis del D.L. 201/2011. Il focus, invece, è sulle indagini finanziarie “mirate”, svolte caso per caso durante un’istruttoria, quando l’amministrazione decide di entrare nel dettaglio delle movimentazioni.
In questo contesto, l’accesso ai dati bancari indica un potere istruttorio invasivo, che richiede un equilibrio: da un lato l’interesse pubblico a ricostruire redditi e imponibili reali; dall’altro la necessità di evitare controlli automatici e non motivati. La discussione politica, infatti, non ha riguardato solo “se” lo strumento sia legittimo, ma “come” debba essere usato, e con quali cautele procedurali.
Le indagini finanziarie in Italia: le regole di base e i riferimenti normativi
Nel sistema tributario italiano la base normativa delle indagini finanziarie sui conti correnti (e non solo) dei contribuenti è chiara e consolidata. Per le imposte dirette il riferimento principale è l’art.
32, co. 1, n. 7, DPR 600/73; per l’IVA la norma parallela è l’art. 51, co. 2, n. 7, DPR 633/72. Queste disposizioni consentono agli uffici di ottenere informazioni su conti e rapporti finanziari quando esistono elementi che rendono utile l’approfondimento.
Un punto spesso trascurato è che non si tratta, almeno sul piano formale, di un “via libera” generalizzato. Le richieste per l’accesso ai dati bancari devono essere autorizzate dai responsabili competenti e collegate a una finalità istruttoria concreta. In pratica, l’analisi riguarda incoerenze tra quanto dichiarato e quanto emerge dai movimenti: versamenti, prelievi e giacenze possono diventare indizi, con un meccanismo presuntivo che può portare a una rettifica del reddito o della base imponibile. In questa cornice, l’accesso ai dati finanziari è uno strumento, non un automatismo, e richiede una traccia logica nella motivazione.
Contraddittorio preventivo e tutele: cosa cambia dopo la riforma dello Statuto
Tra le garanzie più rilevanti richiamate nella risposta parlamentare c’è il contraddittorio preventivo. L’idea è semplice: prima di arrivare a un atto impositivo, la persona interessata deve poter intervenire e spiegare, documenti alla mano, l’origine di determinate somme o la ragione di specifiche operazioni. Il passaggio operativo è l’invito formale previsto dall’art. 32, co. 1, n. 2, DPR 600/73, che comunica le ragioni dell’attività istruttoria e riassume le informazioni acquisite.
Questo momento serve anche a ridurre il contenzioso: una giustificazione coerente può chiudere il tema prima dell’accertamento, evitando contestazioni basate su letture incomplete dei movimenti.
Con la riforma collegata alla delega fiscale, il quadro delle tutele è stato rafforzato: il D. Lgs. 219/2023, attuativo della L. 111/2023, ha inciso sulla disciplina dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) ampliando e consolidando la logica del contraddittorio in più ambiti. In altre parole, quando l’accesso ai dati bancari entra in gioco, la procedura tende a richiedere più passaggi “a garanzia”, non meno.
Accesso ai dati bancari e selezione dei casi: motivazione, rischio fiscale e possibili sviluppi
Un altro elemento emerso riguarda la selezione delle posizioni da controllare. Nella prassi, l’attivazione delle indagini non dovrebbe partire dal nulla: occorre una valutazione del rischio, con anomalie significative nelle dichiarazioni che rendano ragionevole l’approfondimento. L’amministrazione, quindi, è chiamata a spiegare perché proprio quel caso richiede un livello di intrusività più alto, fino all’interrogazione della posizione bancaria.
Da qui nasce anche il dibattito sulle possibili correzioni future. Se la giurisprudenza europea spinge verso controlli più proporzionati e motivati, gli interventi possibili possono riguardare soprattutto le “forme” dell’istruttoria: criteri più trasparenti di selezione, motivazioni più dettagliate, e un contraddittorio realmente efficace, capace di valorizzare prove e documenti presentati in tempo utile. In questo scenario, l’accesso ai dati bancari resta un pilastro del contrasto all’evasione, ma tende a essere incanalato in procedure più controllabili e verificabili, con un’attenzione crescente alle garanzie.
Riassumendo
- Il dibattito nasce da una pronuncia CEDU su controlli fiscali e garanzie procedurali.
- L’Archivio dei rapporti finanziari non è messo in discussione dalla decisione europea.
- Le indagini finanziarie sono regolate da DPR 600/73 e DPR 633/72.
- L’accesso ai dati bancari richiede motivazione e autorizzazioni interne specifiche.
- Il contraddittorio preventivo rafforza le tutele previste dallo Statuto del contribuente.
- Futuri sviluppi puntano a controlli più proporzionati e trasparenti nei casi selezionati.