Dal 1° giugno 2026 cambia il percorso per alcune domande legate alla disabilità e alle prestazioni assistenziali. La novità riguarda in particolar modo l’invalidità civile di soggetti di età pari o superiore a 70 anni, quando sono presenti malattie croniche e condizioni di salute destinate a peggiorare nel tempo. L’obiettivo è evitare incertezze durante la fase sperimentale della riforma della disabilità, chiarendo quando resta valido il sistema precedente e quando, invece, si applica il nuovo procedimento previsto dal D. Lgs. n. 62/2024.
E l’INPS, con il Messaggio n. 1750 del 27 maggio 2026 ha diramato le istruzioni ai medici certificatori e ai loro assistiti per l’avvio del procedimento di riconoscimento della condizione di disabilità in esame.
Invalidità civile di soggetti di età pari o superiore a 70 anni: quando resta la procedura precedente
Per l’invalidità civile non vale sempre lo stesso iter. La regola dipende da due elementi: l’età anagrafica e il quadro clinico. La disciplina richiamata dall’art. 4, comma 4-quater, D.L. n. 19/2026, conv. in L. n. 50/2026, ha modificato l’art. 28, comma 7, D.Lgs. n. 29/2024.
In pratica, per chi ha almeno 70 anni e presenta patologie croniche e ingravescenti indicate dall’art. 27, comma 2, D.Lgs. n. 29/2024, l’accertamento segue ancora le regole anteriori alla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 62/2024. Questo vale anche nelle province coinvolte nella sperimentazione del nuovo sistema.
La scelta serve a gestire con maggiore cautela le situazioni più fragili, in attesa della piena attuazione della riforma sulle politiche per le persone anziane. La sperimentazione è stata spostata al 1° gennaio 2027, mentre l’avvio a regime su tutto il territorio nazionale è previsto dal 1° gennaio 2028, secondo il D.
L. n. 200/2025, conv. in L. n. 26/2026.
Il ruolo del medico certificatore nel nuovo passaggio informatico
Il certificato medico introduttivo resta il punto di partenza. Dopo l’inserimento del codice fiscale, il sistema verifica automaticamente se la persona ha compiuto 70 anni alla data di presentazione del certificato.
Per l’invalidità civile di soggetti di età pari o superiore a 70 anni, nelle aree interessate dalla sperimentazione, il medico deve indicare due aspetti. Il primo riguarda la presenza di almeno una malattia cronica. Il secondo riguarda condizioni cliniche che, anche a causa dell’età, possono ridurre progressivamente le normali funzioni e aumentare il rischio di perdita dell’autonomia nelle attività essenziali della vita quotidiana.
Se entrambe le condizioni risultano presenti, il sistema indirizza verso il modello già utilizzato prima della riforma. In questa ipotesi il certificato, da solo, non basta: occorre anche la domanda amministrativa. Se, invece, manca una delle due condizioni, oppure mancano entrambe, si apre il percorso della valutazione di base previsto dal D. Lgs. n. 62/2024. In tal caso basta solo il certificato medico introduttivo, senza necessità poi di presentare anche la domanda amministrativa.
Domanda amministrativa: quando serve e chi può inviarla
La domanda amministrativa rimane necessaria quando il medico conferma entrambe le condizioni richieste. In tale scenario, il certificato medico introduttivo deve essere collegato alla richiesta di accertamento sanitario per invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi della L.
n. 104/1992.
Per l’invalidità civile di soggetti di età pari o superiore a 70 anni, il termine da rispettare è importante: la domanda va presentata entro 90 giorni dal rilascio del certificato medico. L’invio può avvenire tramite il servizio online, con identità digitale, oppure attraverso patronati e associazioni di categoria abilitate.
Possono intervenire anche soggetti autorizzati, come tutore, amministratore di sostegno o chi esercita responsabilità genitoriale, quando la situazione personale lo richiede. La procedura conserva quindi un canale assistito, utile nei casi in cui la persona interessata non possa gestire direttamente gli adempimenti.
Quando, invece, il medico indica una sola condizione o nessuna delle due, il certificato medico introduttivo assume valore sufficiente per avviare l’istanza. In questo caso, come detto, non serve completare il percorso con una domanda amministrativa separata, secondo l’art. 8, D. Lgs. n. 62/2024.
Invalidità civile di soggetti di età pari o superiore a 70 anni: cosa cambia davvero
La novità principale non riguarda il diritto alla tutela, ma il modo in cui viene avviato l’accertamento. L’invalidità civile di soggetti di età pari o superiore a 70 anni resta legata alla verifica sanitaria, ma il percorso cambia in base alla combinazione tra età, malattia cronica e possibile peggioramento dell’autonomia.
Nei territori non coinvolti dalla sperimentazione continuano ad applicarsi le regole precedenti per tutti i richiedenti, senza distinzione di età. Nelle province sperimentali, invece, il sistema effettua una distinzione più mirata. Per l’invalidità civile di soggetti di età pari o superiore a 70 anni, la presenza di entrambe le condizioni cliniche porta al mantenimento dell’iter tradizionale, con certificato e domanda amministrativa. L’assenza anche di uno solo dei requisiti porta al nuovo modello basato sul certificato introduttivo.
L’invalidità civile di soggetti di età pari o superiore a 70 anni diventa, quindi, un caso particolare dentro la fase di transizione della riforma. La regola pratica è semplice: il medico certificatore ha un ruolo decisivo nell’individuare il percorso corretto, mentre la persona interessata deve rispettare i termini quando resta necessaria la domanda amministrativa.
Riassumendo
- Invalidità civile di soggetti di età pari o superiore a 70 anni: procedura distinta.
- Dal 1° giugno 2026 partono nuove istruzioni operative.
- Il medico certificatore verifica età, cronicità e rischio di peggioramento.
- Con entrambe le condizioni resta il vecchio iter.
- La domanda amministrativa va inviata entro 90 giorni.
- Senza entrambi i requisiti basta il nuovo certificato introduttivo.
