Molti lavoratori di grandi aziende, come ad esempio Stellantis, conoscono bene il meccanismo della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: un accordo tra azienda e dipendente per interrompere il rapporto, spesso accompagnato da incentivi economici all’esodo.
Si tratta di una prassi sempre più diffusa, utilizzata soprattutto nei processi di riorganizzazione aziendale. Tuttavia, una recente pronuncia della Cassazione introduce un elemento di forte incertezza: il rischio di perdere il diritto alla NASpI, anche in presenza di incentivi e accordi sindacali.
Niente Naspi dopo gli incentivi per lasciare il lavoro, nuova sentenza Cassazione
La logica degli esodi incentivati è chiara: l’azienda offre un premio economico per favorire l’uscita volontaria del dipendente, spesso affiancato – almeno nella prassi – dalla possibilità di accedere alla NASpI per un periodo fino a 24 mesi.
Tuttavia, secondo la recente ordinanza n. 6988 del 2026 della Corte di Cassazione, la situazione potrebbe essere diversa. La Corte ha infatti stabilito che, in caso di risoluzione consensuale, il diritto alla NASpI può essere negato, anche se:
- l’uscita è incentivata economicamente;
- l’accordo è stato sottoscritto in sede sindacale;
- nel verbale si richiama espressamente la possibilità di accedere alla disoccupazione.
Il principio è netto: per ottenere la NASpI, la perdita del lavoro deve essere involontaria. E, secondo i giudici, un accordo consensuale non soddisfa questo requisito.
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La NASpI rappresenta spesso un elemento decisivo nelle trattative per l’uscita dal lavoro. Non è solo un sostegno economico, ma una vera e propria “ponte” verso una nuova occupazione o verso la pensione.
Questo è particolarmente vero per lavoratori:
- in età avanzata;
- con difficoltà di ricollocazione;
- vicini alla pensione.
Senza NASpI, l’uscita incentivata perde gran parte della sua convenienza, perché il lavoratore si troverebbe senza un reddito stabile nel periodo successivo alla cessazione.
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Nella prassi, soprattutto in contesti come quelli di Stellantis, gli accordi di esodo vengono formalizzati attraverso conciliazioni sindacali, nelle quali si definiscono:
- l’incentivo economico;
- le motivazioni dell’uscita (crisi aziendale, riorganizzazione, ecc.);
- le condizioni complessive dell’accordo.
Spesso, in questi verbali, viene indicato esplicitamente che il lavoratore potrà presentare domanda di NASpI. Tuttavia, la Cassazione chiarisce che tale indicazione non è vincolante per l’INPS, che può comunque negare la prestazione.
L’unico caso in cui si evita questo rischio è quello del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dove la perdita del lavoro è chiaramente involontaria.
Resta quindi una situazione di incertezza interpretativa: da un lato la giurisprudenza, che restringe l’accesso alla NASpI; dall’altro la prassi operativa, che in molti casi continua a riconoscerla.
Un contrasto che richiederà ulteriori chiarimenti, perché in gioco non c’è solo una questione giuridica, ma un elemento centrale nella tutela economica dei lavoratori.
