Tettoia, tenda da giardino e fioriera in terrazzo: cosa rientra nel bonus verde

Bonus verde: cos'è e come funzione la detrazione Irpef (anche per gli interventi in giardino). I lavori ammessi dall'Agenzia delle Entrate.
3 anni fa
3 minuti di lettura
Perché del bonus padri devono essere contente le mamme di figli di separati

Tettoia, tenda da giardino e fioriera in terrazzo: cosa rientra nel bonus verde? Un utente ci scrive:

Ho acquistato una tettoia (struttura in ferro e copertura trasparente) da installare sul mio terrazzo, per proteggerlo dalle intemperie e dal sole (aggiungerò poi una tenda da sole, sottostante). Inoltre, verrà realizzata una struttura in legno, addossata parapetti di cemento, lungo tutta la lunghezza degli stessi, che sarà avrà funzione di fioriera. Verrà poi riempita con geolana, per il contenimento della terra e il mantenimento dell’umidità, e con diverse piantine e fiori, della macchia mediterranea. Di tutto ciò, vorrei sapere: cosa rientra nel bonus giardini?

Quello che il nostro lettore chiama “bonus giardini” non è altro che il cd.

bonus verde introdotto nel 2020 e poi prorogato fino al 2024.

Vediamo, nel dettaglio, come funziona e quando spetta.

Bonus verde: cos’è e come funzione la detrazione Irpef (anche per gli interventi in giardino)

Il bonus verde consiste in una detrazione Irpef pari al 36% riconosciuta sulle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022 per i seguenti interventi:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti;
  • unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
  • impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La Legge di Bilancio 2022 ha poi prorogato questa agevolazione fino al 2024, confermando che danno diritto all’agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all’esecuzione di questi interventi.

In particolare, la detrazione va:

  • ripartita in dieci quote annuali di pari importo;
  • e calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.

Pertanto, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile. Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (per esempio, bonifico bancario o postale).

Bonus verde: chi può richiederlo

Hanno diritto all’agevolazione i contribuenti che:

  • possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi;
  • hanno sostenuto le relative spese.

Sono agevolabili anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.

I lavori e gli interventi nei condomini ammessi al bonus verde

L’agenzia delle Entrate, nel chiarire quali sono i lavori ammessi al bonus verde, fa una distinzione tra interventi eseguiti su un singolo edificio e interventi eseguiti in condominio. Il nostro lettore, nel quesito posto, non ha specificato a quale categoria appartiene il suo appartamento. Tuttavia, va detto, che il singolo condomino può usufruire della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali.

Sono parti comuni:

  • il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri;
  • i tetti e i lastrici solari;
  • le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili (in genere, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune);
  • i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;
  • le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune (come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti);
  • le fognature e i canali di scarico;
  • gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili.

È l’amministratore del condominio che, per gli interventi sulle parti comuni, provvede all’indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione. Ove non esista possibilità di accordo tra i condomini sulla gestione delle parti comuni di un edificio, l’autorità giudiziaria potrà nominare un rappresentante giudiziale del condominio. Tale soggetto è legittimato a porre in essere tutti gli adempimenti inerenti la gestione dell’agevolazione.

Ricade su di esso anche il rilascio della certificazione dell’avvenuto assolvimento degli obblighi necessari ai fini dell’imputazione/suddivisione della spesa per ciascun condomino.

L’elenco degli interventi che danno diritto alla detrazione

Il bonus verde riguarda le spese sostenute nel corso dell’anno per interventi effettuati su:

  • singole unità immobiliari residenziali;
  • parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.

Gli interventi edilizi agevolabili, sotto il profilo tecnico e nei loro contenuti, sono classificati e dettagliatamente definiti dall’art. 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni, la detrazione spetta per le spese di:

  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e di risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.

Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze, la detrazione compete per le medesime spese. L’unica eccezione è quella relativa alla manutenzione ordinaria.

Ora, il legislatore non nomina espressamente tettoie, giardini e tende. La normativa, tuttavia, ha definito interventi di:

  • “manutenzione ordinaria” le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  • “manutenzione straordinaria” le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
  • “restauro e di risanamento conservativo” le opere di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
  • ristrutturazione edilizia” gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione.

Unica eccezione è rappresentata dalla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

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