Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
Oggi: 09 Gen, 2026

Tassazione criptovalute: il nuovo quadro dopo la manovra 2026 versione definitiva

Dal 2026 la tassazione sulle cripto-attività cambia: aliquota al 33%, ma i token in euro restano al 26%
2 giorni fa
3 minuti di lettura
tassazione criptovalute
Foto © Pixabay

La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) interviene in modo mirato sulla tassazione delle cripto-attività, introducendo una distinzione importante tra le diverse tipologie di strumenti digitali. Il tema centrale riguarda l’imposta sostitutiva criptovalute, che dal 2026 subirà un aumento generalizzato, ma con una rilevante eccezione prevista dal legislatore.

La nuova normativa, contenuta al comma 28 della manovra 2026, chiarisce quali operazioni restano soggette all’aliquota ordinaria e quali, invece, beneficiano di un trattamento fiscale più favorevole. Il quadro che emerge è più articolato rispetto al passato e richiede attenzione soprattutto per chi detiene o utilizza token collegati all’euro.

Tassazione criptovalute: l’aumento dell’aliquota dal 26% al 33%

La base di partenza è rappresentata dalla legge di Bilancio 2025 (comma 24), che ha previsto un incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi derivanti dalle cripto-attività.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2026, i guadagni realizzati tramite rimborso, vendita, scambio o semplice detenzione di cripto-attività rientranti tra i redditi diversi sono tassati con un’aliquota del 33%.

Questo aumento riguarda le cripto-attività in senso ampio, così come definite dal Testo unico delle imposte sui redditi, e sostituisce la percentuale del 26% che rappresentava la regola generale. L’obiettivo del legislatore è stato quello di allineare la fiscalità delle valute digitali a un’impostazione più rigorosa.

L’eccezione prevista dalla manovra 2026

La legge di Bilancio 2026 introduce però una deroga significativa. Il comma 28 della nuova manovra modifica quanto stabilito in precedenza, escludendo dall’aumento al 33% alcune specifiche operazioni. In questi casi, l’imposta sostitutiva criptovalute resta fissata al 26%.

La riduzione dell’aliquota riguarda le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalla detenzione, dalla cessione o dall’utilizzo di token di moneta elettronica denominati in euro.

Si tratta di una scelta mirata, che distingue questi strumenti dalle altre cripto-attività più volatili.

Cosa sono i token di moneta elettronica

Per comprendere il perimetro dell’agevolazione, è necessario chiarire cosa si intende per token di moneta elettronica. La definizione è contenuta nel Regolamento europeo MiCA (Regolamento UE 2023/1114), che disciplina in modo uniforme il mercato delle cripto-attività all’interno dell’Unione europea.

Secondo il regolamento, i token di moneta elettronica sono cripto-attività progettate per mantenere un valore stabile, collegandolo a quello di una valuta ufficiale. In pratica, il loro prezzo non segue le oscillazioni tipiche di strumenti come il bitcoin, ma resta ancorato a una moneta tradizionale.

I token denominati in euro e i requisiti richiesti

La legge di Bilancio 2026, sempre al comma 28, fornisce una definizione ancora più precisa, limitando l’aliquota agevolata ai token di moneta elettronica denominati in euro. Rientrano in questa categoria i token il cui valore è stabilmente collegato all’euro e per i quali le riserve sono interamente detenute in attività denominate nella stessa valuta.

Un ulteriore requisito riguarda la custodia delle riserve, che deve avvenire presso soggetti autorizzati all’interno dell’Unione europea. Solo in presenza di tutte queste condizioni è possibile applicare l’aliquota del 26% prevista per l’imposta sostitutiva criptovalute.

Criptovalute: le operazioni che non generano plusvalenze

Un altro chiarimento importante riguarda le operazioni considerate fiscalmente neutre. La normativa stabilisce che non si realizza alcuna plusvalenza o minusvalenza nel caso di semplice conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro.

Lo stesso principio vale per il rimborso in euro del valore nominale dei token. In queste ipotesi, quindi, non si genera un reddito imponibile e non trova applicazione l’imposta sostitutiva.

Quando si applica l’aliquota del 33%

Resta, invece, soggetta all’aliquota più elevata del 33% la conversione di token di moneta elettronica non denominati in euro in token ancorati alla valuta europea. Un esempio tipico è lo scambio tra bitcoin e token di moneta elettronica in euro.

In questo caso, l’operazione è considerata fiscalmente rilevante e produce un reddito diverso tassato secondo la nuova aliquota maggiorata. La distinzione tra le diverse tipologie di token diventa quindi decisiva per determinare il corretto trattamento fiscale.

Tassazione criptovalute: un quadro normativo più selettivo

Con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026, la tassazione delle cripto-attività assume un’impostazione più selettiva. L’imposta sostitutiva criptovalute non si applica più in modo uniforme, ma varia in base alla natura dello strumento e alle caratteristiche dell’operazione.

L’intento del legislatore appare quello di favorire le forme di cripto-attività più stabili e vicine alla moneta tradizionale, mantenendo invece una tassazione più elevata per gli strumenti maggiormente esposti alla volatilità dei mercati digitali.

Riassumendo

  • La legge di Bilancio 2026 interviene sulla tassazione delle cripto-attività dal 1° gennaio 2026.
  • L’imposta sostitutiva criptovalute sale al 33% per la maggior parte delle operazioni.
  • I token di moneta elettronica denominati in euro restano tassati al 26%.
  • Tali token mantengono valore stabile e riserve interamente in euro nell’Unione europea.
  • Conversioni tra euro e token in euro non generano plusvalenze imponibili.
  • Scambi da cripto non in euro a token in euro restano tassati al 33%.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Il tesoro dei Bitcoin in Venezuela?
Articolo precedente

Il Venezuela avrebbe 600.000 Bitcoin per circa 60 miliardi di dollari? Dubbi, numeri e implicazioni

rottamazione quinquies
Articolo seguente

Rottamazione quinquies, le prime indicazioni ufficiali dell’Agenzia Entrate Riscossione