Superbonus ancora al 110: ecco dove fino al 2026

Il superbonus 110% resta valido fino al 2026, ma solo in specifiche aree dell'Italie e purché sia rispettate specifiche condizioni
2 settimane fa
2 minuti di lettura
superbonus
Foto © Licenza Creative Commons

Un’ulteriore estensione temporale per il superbonus 110% è stata introdotta dal Decreto Legge n. 95 del 2025, soprannominato “Omnibus”. La misura interessa specificamente gli interventi edilizi realizzati nei Comuni dell’Italia centrale colpiti dai terremoti a partire dal 24 agosto 2016, nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

La proroga conferma la possibilità di usufruire della detrazione al 110% fino al 31 dicembre 2026, ma solo al ricorrere di precise condizioni normative e temporali.

Superbonus ancora al 110%: le aree interessate

La nuova proroga, stabilita dal decreto Ominibus, è destinata esclusivamente alle aree dichiarate in stato di emergenza a seguito degli eventi sismici. Tuttavia, per poter accedere all’agevolazione maggiorata anche nel 2026, è indispensabile che la richiesta di contributo per la ricostruzione sia stata presentata a partire dal 30 marzo 2024.

Questo requisito temporale rappresenta un discrimine fondamentale: interventi identici, ma con istanze anteriori a tale data, non potranno beneficiare dell’estensione al 2026 della misura al 110%.

Riferimenti normativi e ambiti applicativi

Il riferimento normativo principale per la proroga è contenuto nell’articolo 4, comma 2, del DL 95/2025. Tale disposizione richiama espressamente quanto già previsto dall’art. 2, comma 3-ter.1, del Decreto Legge 11/2023. A sua volta, questa norma stabilisce criteri specifici per l’accesso al superbonus in situazioni particolari.

In particolare, il beneficio fiscale nella versione al 110% sarà riconosciuto nel 2026, a quanto pare, solo se verrà esercitata una delle due opzioni previste dall’articolo 121 del DL 34/2020: la cessione del credito o lo sconto in fattura. Entrambe le modalità consentono al beneficiario di non anticipare direttamente la spesa, ma di trasferire il vantaggio fiscale a soggetti terzi.

Incertezze applicative: attesa di chiarimenti ufficiali

Nonostante l’apparente chiarezza del dettato normativo, emergono dubbi interpretativi.

Una questione centrale riguarda l’eventuale esclusione della possibilità di beneficiare del superbonus 110% tramite detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. La norma, infatti, menziona esplicitamente solo le opzioni alternative (cessione e sconto), lasciando aperta la questione per chi preferisce detrarre direttamente l’importo in dichiarazione.

D’altronde la possibilità di opzione per cessione o sconto, è stata accantonata per tutti i bonus edilizi, solo con qualche specifica deroga. In assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate o di un intervento normativo correttivo, permane un’incertezza applicativa che potrebbe incidere sulla pianificazione degli interventi.

Superbonus al 110: la deroga al blocco delle opzioni

Un ulteriore intervento normativo di rilievo riguarda le modifiche apportate al DL 11/2023. In particolare, si è introdotta una deroga proprio al cosiddetto “blocco delle opzioni”. Ovvero la restrizione alla possibilità di cedere il credito o ottenere lo sconto in fattura, in vigore dal 17 febbraio 2023.

Grazie alla modifica, gli immobili danneggiati dai terremoti nelle zone interessate potranno continuare a beneficiare di queste modalità agevolative, purché l’istanza per il contributo alla ricostruzione risulti presentata dal 30 marzo 2024.

Condizioni specifiche per l’accesso alla detrazione

Oltre agli aspetti temporali e procedurali, il superbonus 110% nei territori colpiti dai sismi è subordinato a requisiti tecnici ben definiti. In primo luogo, gli interventi devono riguardare immobili danneggiati dai terremoti oggetto della normativa.

In secondo luogo, la richiesta di contributo alla ricostruzione deve risultare presentata a partire dalla data indicata del 30 marzo 2024.

Infine, è necessario che si attesti il nesso di causalità tra l’inagibilità dell’immobile e l’evento sismico. Tale attestazione deve risultare dalla scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica), con un esito di classificazione B, C o E. Queste categorie identificano rispettivamente edifici temporaneamente inagibili, parzialmente inagibili o totalmente inagibili, sulla base di una valutazione tecnica ufficiale.

Un aspetto cruciale della disciplina è il coordinamento tra il superbonus 110% e i contributi per la ricostruzione. La detrazione non può sovrapporsi al contributo pubblico, può essere applicata solo sulla parte delle spese sostenute che eccedono l’ammontare del contributo riconosciuto. In altre parole, il superbonus copre solo la quota residuale a carico del contribuente, impedendo sovra-compensazioni.

Riassumendo

  • Prorogato il superbonus 110% fino al 2026 per zone terremotate del Centro Italia.
  • Ammissibili solo interventi con richiesta contributo presentata dal 30 marzo 2024.
  • Obbligatoria la cessione del credito o lo sconto in fattura per il 2026.
  • Restano dubbi sulla validità per chi usa la detrazione in dichiarazione.
  • Deroga al blocco delle opzioni per immobili danneggiati dai sismi.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

contributi colf e badanti
Articolo precedente

Colf e badanti, contributi 2025 in scadenza: entro il 10 luglio il secondo trimestre

bonus nuovi nati
Articolo seguente

Bonus nuovi nati INPS. In arrivo i primi pagamenti per le domande già presentate