Super e Iper ammortamento: confermati nella legge di Bilancio 2020?

Con il piano “Industria 4.0” vengono, sostanzialmente, confermate le misure del super ammortamento e dell’iper ammortamento.
5 anni fa
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Le proroghe vengono confermate e inserite in Legge di Bilancio in data 2 novembre 2019. Precisamente se ne parla all’art. 22 del DDl di Bilancio 2020, e fa parte di un più ampio quadro denominato Industria 4.0.

Super e Iper ammortamento

Le 2 misure sopra citate sono, sostanzialmente, delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di beni strumentali. In particolare:

«L’agevolazione del “super ammortamento” consiste nella possibilità di maggiorare del 30%, ai fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti i 2,5 milioni di euro.

La disciplina si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, (…) anche alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che rientrano nel “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl n. 98/2011), ma non a quelle che applicano il “regime forfetario” (articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)».

Per quanto riguarda, invece, l’agevolazione dell’Iper ammortamento, La norma, si aggiorna con alcune differenze.

Sono previsti 3 tipi di maggiorazione, a seconda della spesa totale effettuata dall’impresa per tali beni:

  • 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Rispetto al passato l’iper ammortamento:

  • Si applica anche per i beni acquistati in leasing;
  • Non è previsto per investimenti al di sopra di 20 milioni di euro, e per tutti quei costi che hanno già in passato abbiano usufruito dell’iper ammortamento.

L’agevolazione è applicabile per i soli investimenti di cui alla “Tabella A allegata alla legge di Bilancio 2017 (art. 1 co. 9 della L. 232/2016) effettuati:

  • Entro il 31 dicembre 2020;
  • Entro il 31 dicembre 2021, solo se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il bene acquistato deve, inoltre, essere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

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