La rottamazione quinquies è stata introdotta dall’art. 1, commi 82-101, della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026). La misura consente di regolarizzare carichi affidati alla riscossione con modalità agevolate, secondo un calendario molto rigido.
L’istanza di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2026. Successivamente, il pagamento della prima rata – oppure dell’unica soluzione – deve avvenire entro il 31 luglio 2026.
Il pagamento della rottamazione quinquies
Andando nel dettaglio delle scadenze di pagamento della rottamazione quinquies, il piano può prevedere (scelta da fare in sede di domanda):
- pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
- pagamento dilazionato fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.
Per il 2026 sono previste tre scadenze:
- 31 luglio 2026 (prima rata o unica rata);
- 30 settembre 2026 (seconda rata);
- 30 novembre 2026 (terza rata).
Dal 2027 al 2034 le rate, dalla quarta alla cinquantunesima, scadono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno. Le ultime tre rate (dalla 52ª alla 54ª) sono fissate al 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035. Laddove la scadenza cada di sabato, domenica o altro giorno rosso a calendario, la scadenza passa al primo giorno lavorativo successivo.
La rottamazione quinquies non prevede i 5 giorni di tolleranza per ritardi nei versamenti. Le scadenze sono quindi tassative.
Rottamazione quinquies: quando si perde il beneficio e cosa accade con una rata saltata
Le regole sulla decadenza sono contenute nel comma 95 dell’art. 1, L. 199/2025. La perdita dei benefici si verifica nei seguenti casi:
- mancato o parziale pagamento dell’unica rata scelta;
- mancato o parziale pagamento di due rate, anche non consecutive, nel caso di rateazione (questa regola consente anche di non decadere dalla rottamazione quinquies se non si paga la prima rata);
- mancato o parziale pagamento dell’ultima rata del piano.
È però ammesso il mancato versamento di una sola rata, purché non sia l’ultima. In tal caso, il pagamento successivo viene imputato alle rate già scadute, secondo quanto stabilito dall’art. 31 del DPR 602/1973. Questo significa che, anche se il contribuente indica di voler pagare la rata in scadenza, l’importo viene utilizzato per coprire prima la rimasta insoluta.
Un esempio chiarisce il meccanismo (vedi FAQ rottamazione quinquies): in un piano in tre rate, se vengono pagate la prima e la terza, saltando la seconda, l’importo della terza rata viene imputato alla seconda. Di conseguenza, risulta non pagata l’ultima rata e si verifica la decadenza.
La rottamazione quinquies richiede quindi una pianificazione attenta dei pagamenti, perché non sono ammessi ritardi neppure minimi.
Le scadenze della rottamazione-quater: rata di febbraio e proroghe per gli alluvionati
Accanto alla nuova procedura resta in vigore la rottamazione-quater, disciplinata dall’art. 1, commi 231-252, della L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), con successive modifiche.
Per i contribuenti in regola con i pagamenti, l’undicesima rata è in scadenza il 28 febbraio 2026 (sabatot). Grazie alla previsione del lieve inadempimento (comma 244, L. 197/2022), sono considerati tempestivi i versamenti effettuati entro il 9 marzo 2026, tenendo conto dei 5 giorni di tolleranza e dei differimenti per giorni festivi.
Per i residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali, l’art.
1, comma 9, del DL 61/2023 ha riconosciuto una proroga di tre mesi per tutte le scadenze ordinarie. In questo caso, la decima rata deve essere versata entro il 9 marzo 2026.
Per i soggetti riammessi alla rottamazione-quater, ai sensi dell’art. 3-bis del DL 202/2024, la terza rata è anch’essa in scadenza il 9 marzo 2026. La riammissione era possibile per chi, al 31 dicembre 2024, era decaduto per omesso, insufficiente o tardivo versamento, con domanda da presentare entro il 30 aprile 2025.
Il rientro per i decaduti entro il 30 settembre 2025
Un aspetto di rilievo riguarda il possibile passaggio alla nuova procedura. Il comma 99 dell’art. 1, L. 199/2025 prevede che i contribuenti decaduti al 30 settembre 2025 da una delle procedure della rottamazione-quater (ordinari, alluvionati o riammessi) possano presentare istanza di adesione alla rottamazione quinquies entro il 30 aprile 2026.
La nuova definizione riguarda i carichi già oggetto della precedente procedura, a condizione che derivino da omessi versamenti di imposte o contributi previdenziali e non da accertamenti.
Non è invece ammesso il rientro per chi risulti decaduto dopo il 30 settembre 2025. In questo caso, la possibilità di definizione agevolata risulta definitivamente preclusa.
Rottamazione quinquies: strada favorevole con strettoie
La rottamazione quinquies rappresenta, quindi, una nuova opportunità per chi ha perso i benefici in passato, ma impone un calendario stringente e senza margini di ritardo. Una corretta gestione delle scadenze – 30 aprile 2026 per la domanda e 31 luglio 2026 per il primo pagamento – diventa fondamentale per non compromettere il beneficio previsto dalla legge.
Il quadro normativo delineato dalla L. 199/2025 e dalle disposizioni precedenti evidenzia un sistema articolato ma molto rigoroso. La rottamazione quinquies offre una nuova possibilità di regolarizzazione dei debiti derivanti da omessi versamenti di imposte e contributi, anche per chi è decaduto entro il 30 settembre 2025 dalle precedenti procedure. Tuttavia, il rispetto delle scadenze – in particolare il 30 aprile 2026 per la domanda e il 31 luglio 2026 per il primo pagamento – assume un valore decisivo.
L’assenza dei 5 giorni di tolleranza e le regole stringenti sulla decadenza impongono un’attenta programmazione finanziaria. Anche una sola disattenzione può comportare la perdita dei benefici, soprattutto in presenza di rateazioni lunghe fino al 2035. La rottamazione quinquies si conferma, quindi, una misura di favore importante, ma accompagnata da obblighi precisi e da un calendario che non ammette ritardi.
Riassumendo
- Domanda rottamazione quinquies entro 30 aprile 2026, pagamento dal 31 luglio.
- Possibile pagamento in unica soluzione o 54 rate bimestrali.
- Nessuna tolleranza di 5 giorni per ritardi nei versamenti.
- Decadenza con mancato pagamento di due rate o ultima rata.
- Rottamazione-quater: rata 28 febbraio 2026, tolleranza fino al 9 marzo.
- Decaduti entro 30 settembre 2025 possono aderire alla rottamazione quinquies.