Saldo Iva: versamento entro il 16 marzo

Possibile rateizzare gli importi dovuti fino al 16 novembre prossimo
4 anni fa
4 minuti di lettura
trattamento IVA procedura concorsuale

Entro il 16 marzo va versato il saldo Iva 2020, risultante dalla dichiarazione Iva il cui termine di presentazione scadrà il prossimo 30 aprile. La scadenza del 16 marzo non è tassativa, infatti, è possibile rimandare i pagamenti al 30 giugno, termine di versamento delle imposte sui redditi. In tale caso sarà dovuta una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di esso successivo al 16 marzo. Sono ammesse anche ulteriori ipotesi di rateazione degli importo dovuti.

Il saldo Iva: le risultanze della dichiarazione Iva 2021

Nel rigo VL30, va indicato il maggiore importo tra l’Iva l’ammontare dell’Iva periodica dovuta e l’ammontare dell’Iva periodica versata.

 

Nello specifico, la compilazione della dichiarazione Iva, Rigo VL30, segue le seguenti indicazioni:

  • nel campo 2 si indica l’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta; tale importo corrisponde alla somma degli importi dell’IVA indicati nella colonna 1 del rigo VP14 del liquidazioni periodiche 2020 e del quadro VP della stessa dichiarazione, qualora compilato (senza considerare gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo VP14 ma non versati in quanto non superiori a 25,82 euro). A tale ammontare va sommato anche l’importo del- l’acconto dovuto indicato nel rigo VP13, campo 2 In caso di comunicazioni periodiche omesse o errate si prendono in considerazione gli importi inseriti nel quadro VH
  • nel campo 3, il totale dei versamenti periodici, compresi l’acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento, ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, relativi al 2020. Su tale punto, l’ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati IVA riportati nella colonna “Importi a debito versati” della “Sezione erario” dell’F24, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi sempre all’Iva o ad altri tributi o contributi;
  • nel campo 4, l’ammontare dell’IVA periodica, relativa al 2020, versata a seguito di ricezione degli avvisi bonari afferenti le liquidazioni periodiche. In pratica si indicano i versamenti 2020 effettuati in F24 con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi), fino alla data di presentazione della dichiarazione;
  • nel campo 5, l’ammontare dell’IVA periodica, relativa al 2020, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione, a seguito della notifica di cartelle di pagamento.

La determinazione del saldo Iva

Attenzione, detto ciò, nel campo 1 del rigo VL30 va indicato il maggiore importo tra quello indicato nel campo 2 e la somma di quelli indicati nei campi 3, 4 e 5.

Ai fini dell’individuazione dell’importo dovuto, rigo VL38, difatti non rileva se l’Iva periodica dovuta sia stata effettivamente versata o meno. Anche per effetti di provvedimenti di sospensione legate al covid-19. Al contrario, ai fini del computo dell’eventuale credito invece si considerano soli i versamenti effettivamente eseguiti.

Dunque il saldo Iva è pari alla differenza tra l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e il totale delle somme versate a seguito delle liquidazioni periodiche. Considerato anche l’acconto Iva versato.

Il versamento del Saldo Iva 

Il versamento del saldo Iva può avvenire, oltre che in unica soluzione entro il 16 marzo, anche in rate mensili di pari importo. La prima rata che deve essere pagata entro lo stesso termine del 16 marzo ovvero:

  • maggiorando l’importo complessivamente dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo,
  • entro il termine per il pagamento delle imposte sui redditi ossia il 30 giugno (tax day).

L’ultima rata non può andare oltre il 16 novembre (articolo 20, Dlgs 241/1997).

Le rate successive alla prima scadono il giorno 16 di ciascun mese (16 aprile, 16 maggio ecc); fa eccezione quella di agosto, alla quale si applica la sospensione degli adempimenti fiscali in scadenza dal 1° al 20 agosto; in tale caso la rata di agosto si può versare entro il 20 dello stesso mese.

 Senza alcuna ulteriore maggiorazione (articolo 37, comma 11-bis, Dl 223/2006).

Sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile; pertanto, sulla seconda rata va aggiunto lo 0,33%, sulla terza lo 0,66%, sulla quarta lo 0,99% e così via.

Riepilogo modalità di versamento

Riepilogando, il saldo Iva può essere versato:

  • in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzato fino al 16 novembre, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima
  •  un’unica soluzione entro il 30 giugno, maggiorando l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, oppure rateizzato dallo stesso 30 giugno e fino al 16 novembre, prima maggiorando l’importo dovuto con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e poi applicando lo 0,33% mensile a ogni rata successiva alla prima;
  •  un’unica soluzione entro il 30 luglio, prima maggiorando l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e poi applicando sul totale un altro 0,40% per l’ulteriore differimento, oppure rateizzato dallo stesso 30 luglio e fino al 16 novembre, prima maggiorando l’importo dovuto con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, poi applicando sul totale un altro 0,40% per l’ulteriore differimento e aggiungendo, infine, lo 0,33% mensile a ogni rata successiva alla prima.

La compilazione dell’F24

Il saldo Iva va versato in F24, indicando, nella sezione “Erario” il codice tributo “6099” (Iva annuale saldo comprese le maggiorazioni per differimento); in caso di pagamento rateizzato, i relativi interessi si evidenziano con il codice tributo “1668”.

Inoltre, nell’F24 bisogna indicare:

  • il numero della rata da versare e
  • il numero totale delle rate (ad esempio, “0109” se a marzo si paga la prima di nove rate (da marzo a novembre); per il versamento in unica soluzione, va indicato “0101”),“anno di riferimento”, il 2020.

La presentazione dell’F24 può avvenire anche tramite il servizio home banking della propria banca.

Attenzione però, se in F24 si riportano delle compensazioni orizzontali sarà necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate ossia i servizi “F24 web” o “F24 online” attraverso i canali Entratel o Fisconline.

 L’F24 va presentato anche in caso di saldo a zero tramite i servizi citati.

Il versamento può essere effettuato direttamente o tramite gli intermediari abilitati quale può essere il proprio consulente di fiducia.

Le regole per utilizzare in compensazione i crediti Iva

Per utilizzare i crediti Iva (stesse regole per i crediti da imposte sui redditi e Irap) in compensazione orizzontale ossia tra crediti e debiti di natura diversa, ad esempio si compensa l’Ires con l’Iva, è necessaria:

  • la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono i crediti che si intende utilizzare; l’effettivo impiego delle somme può avvenire soltanto a partire dal decimo giorno successivo;
  • l’apposizione del visto di conformità in relazione alle dichiarazioni dalle quali il credito emerge.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.