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Rottamazione quater, nuova rata in scadenza tra il 31 maggio e l’8 giugno

Rottamazione quater 2026, nuova rata in scadenza: pagamenti entro l’8 giugno per evitare la perdita dei benefici.
12 Maggio 2026
rottamazione cartelle esattoriali
Foto © Investireoggi

Il calendario della riscossione torna al centro dell’attenzione con un passaggio importante per i contribuenti che hanno ancora in corso un piano di definizione agevolata. Mentre si attende il completamento della procedura legata alla rottamazione quinquies, con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione chiamata a comunicare entro il 30 giugno 2026 l’esito delle domande presentate, resta aperto l’impegno già fissato per la rottamazione quater.

La data da segnare è il 31 maggio 2026. Entro tale termine deve essere versata una nuova quota del piano rateale scelto al momento dell’adesione alla misura. In particolare, la scadenza riguarda la 12° rata per la generalità dei contribuenti ancora in regola con i pagamenti.

Per i soggetti interessati dalle disposizioni del cosiddetto “Decreto Alluvione”, invece, l’appuntamento riguarda l’11° rata.

Accanto a questi versamenti, nello stesso periodo entra in gioco anche la 4° rata della riammissione alla definizione agevolata. Si tratta, quindi, di una scadenza unica, ma con effetti diversi a seconda della posizione del contribuente e del percorso seguito dentro il piano di pagamento.

Rottamazione quater: le date da rispettare e il margine di tolleranza

La scadenza ordinaria cade il 31 maggio 2026, ma la normativa consente un piccolo margine di tempo. Per effetto dei giorni di tolleranza e dei differimenti previsti dalla legge, il pagamento conserva validità se effettuato entro i 5 giorni successivi. Considerando i festivi e i rossi a calendario che capitano nel mezzo, la scadenza finale può passare all’8 giugno 2026.

Questo slittamento non modifica la natura della scadenza, ma permette di considerare tempestivi i versamenti eseguiti entro l’ultimo giorno utile. Superata tale data, il rischio è molto rilevante, perché la disciplina della definizione agevolata non ammette ritardi oltre i limiti consentiti.

La rottamazione quater si fonda, infatti, sul rispetto puntuale (compressi i 5 giorni di tolleranza) delle rate indicate nella “Comunicazione delle somme dovute”, documento inviato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione dopo l’accoglimento della domanda. Gli importi da pagare sono quelli riportati nei moduli allegati a tale comunicazione, senza possibilità di riduzioni autonome o versamenti parziali non coerenti con il piano.

Come effettuare il versamento

Le modalità di pagamento sono diverse e consentono di utilizzare sia strumenti digitali sia canali tradizionali. Una prima possibilità è rappresentata dal servizio “Paga online”, disponibile per saldare quanto dovuto in via telematica.

In alternativa, il pagamento può avvenire attraverso i servizi online delle banche, di Poste Italiane e degli altri Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti al nodo pagoPA. L’elenco dei PSP abilitati e le informazioni sui canali attivi sono disponibili sul portale pagoPA.

Per chi ha già scelto e attivato la soluzione, resta valida anche la domiciliazione bancaria. In tal caso l’addebito segue le regole previste per il conto indicato.

La rata della rottamazione quater può essere pagata anche usando i moduli ricevuti insieme alla comunicazione dell’Agenzia. I bollettini sono utilizzabili presso banche, uffici postali, ricevitorie e tabaccai. È inoltre possibile rivolgersi direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma solo dopo aver fissato un appuntamento.

Cosa accade in caso di errore o ritardo

Il rispetto delle scadenze è l’elemento decisivo per mantenere i vantaggi della definizione agevolata. La normativa prevede, infatti, conseguenze pesanti in caso di mancato pagamento, versamento insufficiente oppure pagamento effettuato oltre il termine ultimo consentito.

Se l’importo non viene corrisposto correttamente entro l’8 giugno 2026, vengono meno i benefici della rottamazione quater. Le somme già pagate non vanno perse, ma sono considerate semplici acconti sul debito complessivo ancora dovuto.

Questo significa che il contribuente decade dal trattamento agevolato e il carico torna a essere gestito secondo le regole ordinarie della riscossione. La perdita dei benefici può incidere in modo significativo, perché la definizione agevolata permette di chiudere i debiti affidati alla riscossione secondo condizioni più favorevoli rispetto al pagamento ordinario.

Per questo motivo, la rata di fine maggio rappresenta un altro passaggio delicato. La rottamazione quater resta valida solo se il piano viene rispettato con precisione, sia negli importi sia nei tempi. La tolleranza fino all’8 giugno 2026 offre un margine utile, ma non elimina il vincolo della puntualità.

Perché la rottamazione quater resta centrale nel 2026

Il 2026 è un anno segnato da più appuntamenti fiscali legati alla riscossione. Da un lato procede l’iter della nuova definizione, con l’attesa per le risposte sulla rottamazione quinquies entro il 30 giugno 2026. Dall’altro, continuano i pagamenti dei piani già avviati con la quater.

In questo quadro, la rottamazione quater mantiene un ruolo pratico molto rilevante. Chi è ancora dentro il piano deve seguire le scadenze residue e verificare con attenzione i moduli di pagamento già ricevuti. La rata del 31 maggio 2026, pagabile fino all’8 giugno per effetto della tolleranza, è quindi uno snodo da non sottovalutare.

La regola resta semplice: pagamento corretto e nei termini significa prosecuzione dei benefici; omissione, ritardo o importo incompleto comportano la decadenza. Per la rottamazione quater, quindi, la puntualità resta la condizione essenziale per conservare la definizione agevolata.

Riassumendo

  • La rottamazione quater prevede una nuova scadenza legata alle rate 2026.
  • Il termine ordinario per pagare è fissato al 31 maggio 2026.
  • Il versamento resta valido se effettuato entro l’8 giugno 2026.
  • La scadenza riguarda dodicesima rata, undicesima per soggetti del Decreto Alluvione, la quarta per i riammessi.
  • Sono disponibili pagamenti online, pagoPA, domiciliazione, bollettini e sportelli AdER.
  • Ritardi, omissioni o importi insufficienti fanno perdere i benefici fiscali.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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