Rottamazione cartelle esattoriali: ecco il piano B per azzerare i debiti

Come fare se si perde la rottamazione delle cartelle o se si sceglie di non pagare le rate e come sfruttare al meglio la rateizzazione ordinaria di Agenzia delle Entrate Riscossione.
1 anno fa
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Il 30 giugno scorso sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di definizione agevolata delle cartelle esattoriali. In pratica, il 30 giugno 2023 sono scaduti i termini per la cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali. Adesso la palla dal contribuente è passata all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Perché l’ex Equitalia dovrà rispondere alle domande presentate dai contribuenti. E poi la palla tornerà al contribuente interessato, che deve iniziare a far fronte ai pagamenti. Ma per tutti i contribuenti resta in piedi sempre una via alternativa alla sanatoria.
Una via che può utilizzare sia chi non ha aderito alla definizione agevolata e sia chi lo ha già fatto.
“Buonasera, sono un contribuente che ha presentato la domanda di definizione agevolata delle cartelle. Ho fatto tutto da solo, con il mio Spid. Adesso però ho cambiato idea. Non voglio aspettare settembre per vedere se la mia domanda è accettata o meno e vorrei iniziare a pagare subito. Anche perché mi sono fatto due conti e la rottamazione non mi sembra più così conveniente come prima. Rate troppo alte e tempi ristretti per pagare. Posso cambiare idea adesso?”

Cosa succede adesso dopo la presentazione delle domande di definizione agevolata

L’Agenzia delle Entrate Riscossione adesso dovrà rispondere ai contribuenti sulle istanze presentate da questi ultimi. E il termine entro cui il concessionario alla riscossione dovrebbe rispondere ai contribuenti è il 30 settembre. Le risposte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione possono avere tre esiti diversi e cioè:
  • Domanda accolta;
  • Domanda respinta;
  • Accoglimento parziale della domanda.
Nel primo caso, come è facile capire, la domanda viene accolta, e il concessionario manderà a casa del contribuente la lettera di accoglimento con i bollettini da pagare con tutte le relativa scadenze. Il secondo caso invece vede la domanda respinta, e il contribuente perde il diritto alla rottamazione che come sappiamo, oltre alle rate, offre un taglio del debito per via dell’eliminazione di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, aggi e sanzioni.
Nel terzo caso invece, la domanda viene accolta solo su alcune delle cartelle inserite dal contribuente in rottamazione, mentre altre vengono eliminate dalla sanatoria e tornano interamente dovute.

Agenzia delle Entrate Riscossione, quando la risposta sulle domande di rottamazione delle cartelle esattoriali?

La risposta dell’Agenzia delle Entrate Riscossione può generare diversi effetti sul contribuente che a suo tempo ed entro la scadenza (che dal 30 aprile passò al 30 giugno 2023, ndr), ha inoltrato la domanda. Se le rate concesse sono meno di quelle che avrebbe voluto (massimo 18 rate trimestrali), oppure in caso di reiezione della domanda, o ancora nel caso in cui le rate sono troppo elevate come importo, il contribuente può riconsiderare il tutto. Si tratta infatti di alcune motivazioni che possono giustificare un ripensamento nel contribuente che ha presentato domanda. E in quel caso basta non pagare niente, nemmeno la prima rata e la decadenza riporta il debito nella condizione iniziale. Significa di fatto rinunciare alla rottamazione e perdere il diritto alla definizione agevolata.

Tutte le scadenze della rottamazione quater delle cartelle esattoriali

La rottamazione delle cartelle, dopo la proroga della scadenza della presentazione delle domande, ha visto cambiare la data di scadenza solo della prima rata. Infatti a domanda accolta le rate da versare saranno:
  • 31 ottobre 2023;
  • 30 novembre 2023;
  • 28 febbraio 2024;
  • 31 maggio 2024;
  • 31 luglio 2024;
  • 30 novembre 2024;
  • 28 febbraio 2025;
  • 31 maggio 2025;
  • 31 luglio 2025;
  • 30 novembre 2025;
  • 28 febbraio 2026;
  • 31 maggio 2026;
  • 31 luglio 2026;
  • 30 novembre 2026;
  • 28 febbraio 2027;
  • 31 maggio 2027;
  • 31 luglio 2027;
  • 30 novembre 2027.
Le prime due rate devono essere pari al 10% cadauna dell’intero ammontare della rottamazione, le altre pari al 5%. Significa che per un debito totale di 10.000 euro, le prime due rate saranno di importo pari a 1.000 euro ciascuna, mentre le altre pari a 500 euro l’una. Ogni scadenza ha un periodo di tolleranza di 5 giorni. Ma decorso anche questo arco di tempo di salvaguardia, anche una sola scadenza saltata fa perdere il diritto alla rottamazione.
Chi paga le prime rate ma finisce nella decadenza per aver saltato anche una sola delle rate successive, dovrà pagare il debito originale, ricaricato di sanzioni, aggi e interessi, ma al netto degli importi delle rate pagate. Che verranno valutate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione come pagamenti parziali del debito originario.

Perché un contribuente adesso può trovare meno conveniente la rottamazione dopo che ha presentato domanda

Le problematiche della rottamazione, che possono spingere un contribuente a considerare la sanatoria non così appetibile come magari inizialmente pensava sono varie. E partono da quanto detto in precedenza. Prima di tutto la risposta dell’Agenzia delle Entrate Riscossione a settembre, a soli 30 giorni dalla scadenza della prima rata, può essere considerata come troppo distante dalla domanda e troppo vicina all’avvio dei pagamenti. E poi, le prime due rate che coprono il 20% dell’intero debito, possono essere troppo elevate come importo, soprattutto per chi ha debiti elevati.
E la loro scadenza ravvicinata, a 30 giorni di distanza, fa il resto, rendendo queste prime due rate un vero e proprio ostacolo per molti. Inoltre, la sanatoria delle cartelle esattoriali riguarda solo i debiti affidati all’Agente della Riscossione fino a giugno 2022. Molti contribuenti potrebbero avere cartelle più recenti e non rottamabili, lasciando debiti anche se si onora la rottamazione. Alla stregua di chi riceverà un accoglimento parziale della rottamazione, con cartelle che non vi rientreranno. Infine il fattore decadenza, che con la rottamazione è un rischio non certo difficile da materializzarsi. basta una sola rata non pagata e addio ai benefici. Manca flessibilità e c’è troppa rigidità nel provvedimento.

Rottamazione cartelle esattoriali, ecco il piano B per azzerare i debiti per i contribuenti

Adesso sono molti i contribuenti che si chiedono se non sarebbe il caso di passare alla rateizzazione ordinaria con l’Agenzia delle Entrate Riscossione al posto della rottamazione delle cartelle.
La rateizzazione ordinaria infatti ha diversi vantaggi tra cui:
  • Sempre attiva, a prescindere da rottamazione, sanatorie, condoni, saldo e stralcio delle cartelle;
  • Rate mensili fino a 72 mesi, cioè fino a 6 anni;
  • Rate fino a 10 anni (120 rate mensili) per chi ha manifesti problemi economici facilmente dimostrabili;
  • Decadenza dal piano di rateizzazione solo dopo 8 rate non pagate anche non consecutivamente.
Vantaggi netti quindi con la rateizzazione invece che con la sanatoria delle cartelle conosciuta come rottamazione. Solo gli importi possono essere considerati penalizzanti dal momento che la rottamazione prevede sconti su sanzioni, interessi e aggi mentre la rateizzazione ordinaria no. Inoltre sulle rate della rateizzazione gli interessi per la dilazione sono maggiori rispetto a quelli che subisce il contribuente con la rottamazione. Per quanto concerne la flessibilità sui mancati pagamenti, la rateizzazione è nettamente migliore della rottamazione. Infine, le rate sono di importo più basso perché mensili e non trimestrali e perché la durata di quello che possiamo definire piano di ammortamento del debito è lungo da 6 a 10 anni e non di 4 anni come nella sanatoria è previsto.

Giacomo Mazzarella

In Investireoggi dal 2022 è una firma fissa nella sezione Fisco del giornale, con guide, approfondimenti e risposte ai quesiti dei lettori.
Operatore di Patronato e CAF, esperto di pensioni, lavoro e fisco.
Appassionato di scrittura unisce il lavoro nel suo studio professionale con le collaborazioni con diverse testate e siti.

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