Rottamazione cartelle. Ammessi i debiti fino al 30 giugno 2022

Nella Legge di bilancio prevista la rottamazione delle cartelle esattoriali per debiti affidati per il recupero all'Agente della riscossione entro il 30 giugno 2022
2 anni fa
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Ecco cosa cambierebbe passando dalla rottamazione quater alla rottamazione quinquies, sulle cartelle esattoriali nel 2025.
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E’ un sanatoria delle cartelle diversa da quella che si era prospettate nelle ultime settimane. Nella Legge di bilancio 2023, salta il saldo e stralcio ma sono confermati sia lo stralcio delle cartelle ossia l’annullamento automatico delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro sia la rottamazione delle cartelle affidate per il recupero all’Agente della riscossione (Ex Equitalia ora Agenzia delle entrate-riscossione) fino al 30 giugno 2022.

Dunque, il Governo ha deciso di ammettere alla rottamazione tanto più debiti possibili, considerato che inizialmente si discuteva di rottamare solo i debiti fino al 31 dicembre 2015 e che l’ultima rottamazione, ex art.

3 del DL 119/2018, consentiva la definizione agevolata per i debiti fino al 31 dicembre 2017.

Detto ciò, vediamo quali sono i vantaggi dell’adesione alla nuova rottamazione delle cartelle e cosa cambia rispetto alla precedenti edizioni.

La nuova rottamazione delle cartelle

L’art.46 della bozza della Legge di bilancio 2023, prevede una nuova edizione della rottamazione delle cartelle.

In particolare sono ammessi alla definizione agevolata, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Per capire cosa vuol dire “singoli carichi affidati”, è sufficiente rifarsi alle indicazioni contenute nel nostro approfondimento Sanatoria Cartelle. Il singolo debito rottamabile.

A ogni modo, saranno ammessi alla sanatoria delle cartelle, i ruoli la cui consegna formale dall’ente creditore (ad esempio l’Agenzia delle entrate) all’Agente della riscossione, sia avvenuta entro il 10 luglio 2022. Sempre se sono stati effettivamente trasmessi all’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2022 ( si veda a tal proposito l’art4 del D.M. n. 321 del 1999). Informazioni che possono essere desunte direttamente dalla cartella in nostro possesso.

Se il debito è contenuto in un accertamento esecutivo

Se il debito che si vuole rottamare, è contenuto non in una cartella esattoriale, ma in un accertamenti esecutivo, sempre se affidato per il recupero all’Agente della riscossione, tornano utili le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 2/2017.

In tale sede, è stato messo nero su bianco che:

Atteso che il momento della “trasmissione” telematica dei flussi è l’unico elemento previsto sia dalla disciplina dell’accertamento esecutivo(vedi provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n°99696 del 30 giugno 2011) che da quella dei ruoli (come da cartella esattoriale -D.M. n. 321 del 1999), l’espressione “carichi affidati” deve essere intesa quale “carichi trasmessi” in quanto usciti dalla disponibilità dell’Ente creditore-Agenzia delle entrate”. Per gli accertamenti esecutivi l’“affidamento formale” della riscossione in carico all’Agente”(trasmissione del carico) coincide con la data di trasmissione del flusso di carico (che è effettuata con cadenza giornaliera- decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti nonché 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento).

In sintesi, ai fini della rottamazione-quater, rottamazione-ter, possono essere rottamati gli accertamenti esecutivi per i quali il “flusso di carico” è stato trasmesso all’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2022. Qui bisogna andare per forza sul tecnico.

Si pagano le imposte, niente sanzioni. Più vantaggi rispetto alla precedenti rottamazioni

Rispetto alla precedenti rottamazioni, il contribuente sarà tenuto a pagare solo l’imposta contestata. Non dovrà versare le sanzioni e, novità rispetto alla precedente rottamazione, non pagherà:

  • gli interessi (neanche quelli per ritardata iscrizione a ruolo),
  • né l’aggio della riscossione.

E’ confermato, come già previsto per le precedenti sanatorie, che non sono da pagare neanche le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99).

Dunque, il contribuente pagherà di meno di quanto ipotizzato nel prospetto qui disponibile.

Nel quale rientravano: le somme somme affidate per il recupero all’agente della riscossione a titolo di capitale e interesse per ritardata iscrizione a ruolo; l’aggio della riscossione (calcolato solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo); le spese di rimborso per le procedure esecutive (si pagano anche con la nuova rottamazione); le spese di notifica della cartella di pagamento; gli interessi di dilazione in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Anche queste ultime voci di spesa sono dovute in caso di adesione alla nuova rottamazione.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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