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Ritenuta per agenzie di viaggio: esclusioni, aliquote e decorrenza dopo il decreto fiscale

Decreto fiscale e provvigioni: per le agenzie di viaggio arrivano nuove regole, esclusioni e scadenze da conoscere.
26 Maggio 2026
ritenuta agenzie viaggio
Foto © Investireoggi

Le nuove regole sulle trattenute fiscali applicate alle provvigioni interessano da vicino il settore turistico e alcuni intermediari dei trasporti. Dopo il rinvio disposto dal decreto fiscale, l’obbligo è diventato operativo dal 1° maggio 2026 (rispetto al precedente termine del 1° marzo), ma la legge di conversione ha ristretto il campo di applicazione per una parte delle attività svolte dalle agenzie. Il tema centrale è capire quando la ritenuta per agenzie di viaggio deve essere applicata, con quali percentuali e in quali casi resta esclusa. Il riferimento principale è l’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dalla legge n. 199/2025 e dal D.

L. n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026.

Ritenuta per agenzie di viaggio: quando scatta davvero

La ritenuta per agenzie di viaggio riguarda le provvigioni pagate da imprese mandanti per rapporti di agenzia, mediazione, commissione o procacciamento. La regola generale prevede che chi corrisponde il compenso debba trattenere una quota a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovute dal percettore.

Il punto delicato riguarda l’ambito turistico. La legge di Bilancio 2026, art. 1, commi 140-142, legge n. 199/2025, ha eliminato il precedente esonero per agenzie di viaggio e turismo, agenti e mediatori marittimi e aerei, agenti e commissionari di imprese petrolifere. In seguito, il D.L. n. 38/2026 (Decreto Fiscale) ha spostato la partenza dal 1° marzo al 1° maggio 2026.

La conversione del decreto ha però introdotto un correttivo importante. La ritenuta per agenzie di viaggio non opera sui corrispettivi collegati alla vendita, emissione, prenotazione o intermediazione di titoli di viaggio relativi al trasporto di persone. Per le altre provvigioni, invece, l’obbligo resta.

Esclusioni e attività ancora soggette al prelievo

La distinzione pratica è essenziale.

Restano fuori dal nuovo prelievo i compensi connessi ai documenti di trasporto passeggeri, come biglietti aerei, ferroviari, marittimi o analoghi strumenti di viaggio. In questi casi, l’intervento della legge n. 88/2026 limita l’impatto della disciplina.

Diverso è il caso delle provvigioni maturate su pacchetti turistici, soggiorni, servizi accessori, attività di intermediazione non riferite direttamente a titoli di trasporto di persone o altri incarichi commerciali. In tali situazioni, la ritenuta per agenzie di viaggio trova applicazione a partire dalle provvigioni pagate dal 1° maggio 2026, anche se il diritto alla provvigione è sorto in un periodo precedente.

La data del pagamento assume, quindi, un ruolo decisivo. Se la provvigione viene pagata dal 1° maggio 2026, la trattenuta deve essere considerata, salvo che ricorra l’esclusione prevista per i titoli di trasporto passeggeri.

Aliquote, base imponibile e comunicazione per la misura ridotta

L’art. 25-bis, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che la trattenuta si calcola con aliquota del 23% su una base pari al 50% della provvigione. L’effetto concreto è pari all’11,5% del compenso lordo.

Esiste però una misura più leggera. Se l’intermediario si avvale in modo continuativo di dipendenti o collaboratori, la base imponibile scende al 20% della provvigione. In questo caso, l’incidenza effettiva diventa il 4,6%. Per accedere a tale regime è necessaria una dichiarazione preventiva al mandante, secondo il D.

M. 16 aprile 1983, con dati identificativi e attestazione dell’impiego stabile di personale o terzi.

Per il 2026, poiché l’obbligo è partito in corso d’anno, è ragionevole richiamare i criteri già indicati dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare . n. 7/E/2024 per casi analoghi. La ritenuta per agenzie di viaggio in misura ridotta richiede, quindi, una comunicazione tempestiva, coerente con il momento in cui maturano i requisiti.

Ritenuta per agenzie di viaggio: versamento ed esempio pratico

Il versamento della ritenuta per agenzie di viaggio avviene con Modello F24, codice tributo 1040. In via ordinaria, il termine è il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la trattenuta viene effettuata.

Una regola specifica opera quando la provvigione è trattenuta direttamente dall’agenzia sulle somme incassate per conto del mandante. L’art. 25-bis, comma 4, D.P.R. n. 600/1973 prevede che il percettore riversi al mandante anche l’importo della trattenuta. In questa ipotesi, la ritenuta si considera eseguita nel mese successivo a quello della trattenuta della provvigione, con versamento entro il giorno 16 del mese ancora successivo.

Riassumendo

  • La ritenuta per agenzie di viaggio scatta dal 1° maggio 2026.
  • L’obbligo riguarda le provvigioni pagate da imprese mandanti.
  • Restano esclusi i compensi legati ai titoli di trasporto passeggeri.
  • L’aliquota effettiva ordinaria è pari all’11,5% della provvigione.
  • Con dipendenti o collaboratori continuativi, l’incidenza scende al 4,6%.
  • Il versamento avviene con F24, usando il codice tributo 1040.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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