Le nuove regole sulle trattenute fiscali applicate alle provvigioni interessano da vicino il settore turistico e alcuni intermediari dei trasporti. Dopo il rinvio disposto dal decreto fiscale, l’obbligo è diventato operativo dal 1° maggio 2026 (rispetto al precedente termine del 1° marzo), ma la legge di conversione ha ristretto il campo di applicazione per una parte delle attività svolte dalle agenzie. Il tema centrale è capire quando la ritenuta per agenzie di viaggio deve essere applicata, con quali percentuali e in quali casi resta esclusa. Il riferimento principale è l’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dalla legge n. 199/2025 e dal D.
L. n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026.
Ritenuta per agenzie di viaggio: quando scatta davvero
La ritenuta per agenzie di viaggio riguarda le provvigioni pagate da imprese mandanti per rapporti di agenzia, mediazione, commissione o procacciamento. La regola generale prevede che chi corrisponde il compenso debba trattenere una quota a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovute dal percettore.
Il punto delicato riguarda l’ambito turistico. La legge di Bilancio 2026, art. 1, commi 140-142, legge n. 199/2025, ha eliminato il precedente esonero per agenzie di viaggio e turismo, agenti e mediatori marittimi e aerei, agenti e commissionari di imprese petrolifere. In seguito, il D.L. n. 38/2026 (Decreto Fiscale) ha spostato la partenza dal 1° marzo al 1° maggio 2026.
La conversione del decreto ha però introdotto un correttivo importante. La ritenuta per agenzie di viaggio non opera sui corrispettivi collegati alla vendita, emissione, prenotazione o intermediazione di titoli di viaggio relativi al trasporto di persone. Per le altre provvigioni, invece, l’obbligo resta.
Esclusioni e attività ancora soggette al prelievo
La distinzione pratica è essenziale.
Restano fuori dal nuovo prelievo i compensi connessi ai documenti di trasporto passeggeri, come biglietti aerei, ferroviari, marittimi o analoghi strumenti di viaggio. In questi casi, l’intervento della legge n. 88/2026 limita l’impatto della disciplina.
Diverso è il caso delle provvigioni maturate su pacchetti turistici, soggiorni, servizi accessori, attività di intermediazione non riferite direttamente a titoli di trasporto di persone o altri incarichi commerciali. In tali situazioni, la ritenuta per agenzie di viaggio trova applicazione a partire dalle provvigioni pagate dal 1° maggio 2026, anche se il diritto alla provvigione è sorto in un periodo precedente.
La data del pagamento assume, quindi, un ruolo decisivo. Se la provvigione viene pagata dal 1° maggio 2026, la trattenuta deve essere considerata, salvo che ricorra l’esclusione prevista per i titoli di trasporto passeggeri.
Aliquote, base imponibile e comunicazione per la misura ridotta
L’art. 25-bis, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che la trattenuta si calcola con aliquota del 23% su una base pari al 50% della provvigione. L’effetto concreto è pari all’11,5% del compenso lordo.
Esiste però una misura più leggera. Se l’intermediario si avvale in modo continuativo di dipendenti o collaboratori, la base imponibile scende al 20% della provvigione. In questo caso, l’incidenza effettiva diventa il 4,6%. Per accedere a tale regime è necessaria una dichiarazione preventiva al mandante, secondo il D.
M. 16 aprile 1983, con dati identificativi e attestazione dell’impiego stabile di personale o terzi.
Per il 2026, poiché l’obbligo è partito in corso d’anno, è ragionevole richiamare i criteri già indicati dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare . n. 7/E/2024 per casi analoghi. La ritenuta per agenzie di viaggio in misura ridotta richiede, quindi, una comunicazione tempestiva, coerente con il momento in cui maturano i requisiti.
Ritenuta per agenzie di viaggio: versamento ed esempio pratico
Il versamento della ritenuta per agenzie di viaggio avviene con Modello F24, codice tributo 1040. In via ordinaria, il termine è il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la trattenuta viene effettuata.
Una regola specifica opera quando la provvigione è trattenuta direttamente dall’agenzia sulle somme incassate per conto del mandante. L’art. 25-bis, comma 4, D.P.R. n. 600/1973 prevede che il percettore riversi al mandante anche l’importo della trattenuta. In questa ipotesi, la ritenuta si considera eseguita nel mese successivo a quello della trattenuta della provvigione, con versamento entro il giorno 16 del mese ancora successivo.
Riassumendo
- La ritenuta per agenzie di viaggio scatta dal 1° maggio 2026.
- L’obbligo riguarda le provvigioni pagate da imprese mandanti.
- Restano esclusi i compensi legati ai titoli di trasporto passeggeri.
- L’aliquota effettiva ordinaria è pari all’11,5% della provvigione.
- Con dipendenti o collaboratori continuativi, l’incidenza scende al 4,6%.
- Il versamento avviene con F24, usando il codice tributo 1040.
