Il 10 dicembre sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario sono state pubblicate delle nuove decisioni riguardanti cessione del quinto, delegazione di pagamento, estinzione anticipata, rimborso oneri, bancomat, carte di credito, mutui ma anche sui buoni fruttiferi postali, prodotto emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti e collocato sul mercato da Poste Italiane. Ecco una delle ultime sentenze, la numero 18898 del 27 ottobre 2020, qui il link.

Buoni fruttiferi postali: ecco perché è stato presentato ricorso

L’erede di un buono fruttiferi postale della serie Q emesso in data 22 dicembre 1989 di 5 milioni di lire ha comunicato che il 3 gennaio 2020 in sede di rimborso ha ricevuto un’errata liquidazione del titolo.

Ha argomentato, infatti, che i timbri che modificavano i tassi di rendimento non dicevano nulla del periodo compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno. Il risparmiatore ha quindi fatto un reclamo a Poste ma con esito insoddisfacente per cui si è rivolto all’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo che fossero applicati i rendimenti indicati dietro al titolo e nel dettaglio quelli dal ventunesimo al trentesimo anno.

La resistenza dell’intermediario sul buono fruttifero postale

L’intermediario in merito al ricorso presentato per la questione su indicata ha precisato che il Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 ha istituito dal 1° luglio 1986 la nuova serie di buoni fruttiferi postali Q e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie. Ha spiegato poi che il Decreto Ministeriale ha stabilito i nuovi tassi fino al ventesimo anno e che per il periodo dal ventunesimo al trentesimo, la disciplina non era mutata. Per questo si continuava a prevedere il riconoscimento ogni due mesi dell’importo risultante dall’applicazione dell’interesse semplice sul tetto massimo raggiunto ovvero del 12%. Inoltre ha riferito che il timbro per tali anni non c’era perché non era previsto dal DM del 1986 su citato.

La decisione del Collegio sul buono fruttifero postale

Il Collegio di Torino ha esaminato a fondo la documentazione oggetto della controversia ovvero un bfp della serie Q/P. Quest’ultimo originariamente era della serie P in quanto riportava davanti la variazione della serie da P a Q e dietro un timbro con la misura dei nuovi tassi prevista per la serie Q. Il problema è nato dal fatto che, nonostante il buono fosse di durata trentennale, i nuovi interessi inseriti con tabella erano solo fino al ventesimo anno senza comunicare nulla per il periodo successivo. Il Collegio di Torino, quindi, ha stabilito che l’intermediario dovrà rimborsare il titolo con i rendimenti inseriti dietro ad esso (come da tabella) per gli anni dal ventunesimo al trentesimo.

C’è però un problema che sta affliggendo molti risparmiatori ovvero quello dell’inadempienza di Poste Italiane, qui si troverà l’elenco degli intermediari che non hanno rispettato le decisioni adottate dall’Abf. In questo caso al risparmiatore non resterà che attivare una nuova azione giudiziaria portando come prova la decisione dell’Abf.

Potrebbe interessarti: Buoni fruttiferi postali: i migliori tassi di dicembre 2020

[email protected]