L’8 ottobre scorso sulla pagina web ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario sono state pubblicate tutte una serie di decisioni relative anche ai buoni fruttiferi postali. La decisione numero 14865 del 27 agosto 2020 del Collegio di Bari, ecco il link, riguarda il ricorso presentato da una risparmiatrice che possedeva un buono ordinario di 2 milioni di lire emesso il 18 febbraio 1988 e appartenente alla serie Q/P. La signora ha comunicato di aver ricevuto una somma inferiore rispetto a quella che risultava dalle condizioni riportate dietro al titolo per gli anni dal 21° al 30°.

Ma vediamo esattamente quello che è accaduto.

Bfp: perché è stato presentato ricorso

Una risparmiatrice cointestataria insieme ad un altro soggetto (che ha aderito al ricorso) ha comunicato di aver sottoscritto il 18 febbraio 1988 un buono fruttifero postale di 2 milioni di lire appartenente alla serie Q/P. Ha riferito di aver riscosso il titolo il 19 aprile 2019 e che l’intermediario non ha liquidato correttamente l’importo dovuto. La somma erogata, infatti, è stata determinata considerando il rendimento della serie “Q” anche per il periodo intercorrente tra il ventunesimo ed il trentesimo anno anziché il rendimento originario della serie “P” come dalle condizioni risultanti dietro al titolo.

La risparmiatrice ha riferito che per quel determinato periodo avrebbe dovuto prevalere il principio del legittimo affidamento per i tassi di interessi riportati sul titolo e in merito a ciò ha richiamato anche una serie di sentenze precedenti come quella della Cassazione SS.UU numero 13979/2007. Per questo ha chiesto all’Abf di accertare il diritto a percepire gli interessi al tasso indicato dietro al titolo dal 21° al 30° anno.

Buoni postali: ecco cosa ha risposto l’intermediario

L’intermediario chiamato in causa ha riferito che le modifiche del buono fruttifero postale in oggetto erano lecite a tutti gli effetti perché la serie “Q” era stata istituita con Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986.

I buoni presentavano quindi sul davanti l’indicazione “Q/P” e dietro una nuova tabella indicante i nuovi tassi di interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale secondo quanto recitava l’articolo 5 del Decreto citato.

L’intermediario ha inoltre comunicato che la tabella del D.M indicava gli interessi che dovevano essere applicati ovvero uno composto per i primi 20 anni ed un importo bimestrale per ogni bimestre maturato dopo l’anno ventesimo e fino al 31 dicembre del trentesimo anno dopo quello di emissione. Esso era calcolato in base al tasso massimo raggiunto al ventesimo anno.

Ha spiegato infine che il Decreto non prevedeva che sui nuovi buoni serie “Q/P” venisse apposto un timbro con i rendimenti dal 21° al 30° anno in quanto il sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato e quindi al 12%.

La decisione del Collegio

Il Collegio di Bari ha analizzato il titolo ed ha fatto presente che l’articolo numero 5 del DM ha disposto che sono a tutti gli effetti bfp della nuova serie oltre a quelli della serie Q anche quelli della serie P emessi dal 1° luglio 1986. Su questi ultimi, però, dovevano essere apposti dall’ufficio postale due timbri. Il primo sul davanti con la dicitura “Q/P” ed il secondo sul retro con la misura dei nuovi tassi.

Il Collegio ha quindi precisato che l’intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della vecchia serie P per l’emissione della successiva serie Q rispettando la disposizione. Il problema però è che il timbro apposto dietro al titolo non comunicava nulla del rendimento che doveva essere applicato dal 21° al 30° anno.

In questo caso l’orientamento maggioritario dei collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario, confermato anche dalla decisione numero 6142/20, accredita come soluzione per gli anni dal ventunesimo in poi quella più favorevole al cliente anche perché quest’ultimo fa affidamento sull’applicabilità delle condizioni di rimborso previste all’origine dietro al buono.

Per questo il Collegio di Bari ha accolto il ricorso e disposto che l’intermediario provveda al rimborso del bfp applicando le condizioni risultanti originariamente dietro al titolo dal 21° al 30° anno.

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