Adiconsum, l’associazione a difesa dei consumatori e dell’ambiente, è riuscita ad ottenere una nuova vittoria riguardante dei buoni fruttiferi postali che erano stati rimborsati con un valore inferiore rispetto alle aspettative. La risparmiatrice è così riuscita ad ottenere 8.892 euro. Ecco i dettagli.

La vittoria di Adiconsum

Una cittadina di Thiene, un comune italiano di 24.438 abitanti in provincia di Vicenza nel Veneto, era titolare di un buono fruttifero postale della serie “P” del valore di 2 milioni di lire emesso nel lontano 1988.

Fin qui nulla di strano. La donna si è quindi recata alle Poste per chiedere il rimborso che è stato però inferiore rispetto a quanto lei credeva. Perché? Ebbene l’ufficio postale non ha riconosciuto interamente i rendimenti che erano indicati sul retro del buono con particolare riferimento agli ultimi dieci anni. Proprio per questo la cittadina veneta si è rivolta all’Adiconsum di Bassano del Grappa per presentare poi ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

I dati riguardanti il terzo trimestre del 2019 (visibili sul sito ufficiale dell’arbitrobancariofinanziario) a confronto con quelli del terzo trimestre del 2018 rivelano che i ricorsi ricevuti sono stati il 15% in meno: si è passati infatti da 5.390 a 4.599 ricorsi. Per quanto concerne, infine, i ricorsi decisi dal 3° trimestre 2018 al 3° trimestre 2019 vi è stato anche in questo caso un calo del 20%: si è passati da 6.265 del 2018 a 5.025 del 2019.

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La decisione del Collegio giudicante

La risparmiatrice del Veneto ha chiesto all’Adiconsum di ricorrere all’Arbitro Bancario per ottenere l’esatto importo che le spettava dal rimborso del buono. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che l’ABF è un sistema di risoluzione che si utilizza al posto delle controversie che possono nascere tra i clienti, le banche e gli altri intermediari di servizi bancari, finanziari o di operazioni. E’ un organismo indipendente ed è sostenuto dalla Banca d’Italia  nel suo funzionamento.

Il ricorso è poi deciso solo sulla base della documentazione che viene prodotta dalle parti ovvero ricorrente e intermediario senza che vi sia l’assistenza di un avvocato.

Tornando ai bfp della risparmiatrice, essi erano della Serie P e le Poste avevano applicato nella parte anteriore il timbro “Q/P” mentre nella parte di dietro avevano modificato i tassi di interesse fino al ventesimo anno senza però modificare il valore sviluppato per ogni successivo bimestre dal ventunesimo al trentesimo anno. Proprio per questo il Collegio di Milano che ha giudicato la causa ha accolto le richieste dell’Adiconsum ed ha condannato Poste Italiane a liquidare quanto richiesto dall’associazione al netto delle ritenute fiscali.

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