L’ultima bozza del Decreto Rilancio parla anche dei buoni fruttiferi postali ed esattamente nell’articolo 37. In esso si legge infatti che i contratti relativi al servizio di collocamento dei titoli dematerializzati fino al termine del periodo di emergenza Coronavirus  (deliberato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 31 gennaio) potranno essere stipulati anche mediante l’ausilio del telefono.

Questo purché il consenso di chi sottoscrive i buoni postali fruttiferi sia fissato su un supporto durevole (registrazione vocale dell’accettazione) con modalità tali da garantirne l’integrità, la sicurezza e l’immodificabilità.

Dovrà essere poi custodito dal proponente ed in questo caso Poste Italiane.

Ecco le info riguardanti i bfp nella bozza del Decreto Rilancio e quelle relative alla riscossione ella prescrizione.

Buoni di Poste Italiane e l’ultima bozza del Decreto Rilancio

Fino a che ci sarà il periodo di emergenza Coronavirus, i buoni fruttiferi postali potranno essere stipulati anche telefonicamente: ecco cosa dice l’articolo 37 della bozza del Decreto Rilancio. Ciò avverrà mediante registrazione telefonica in cui il sottoscrittore accetterà di sottoscrivere i buoni. Tale registrazione sarà poi custodita dal proponente.

Il sottoscrittore, però, prima di essere vincolato dal contratto di collocamento dovrà ricevere, previo espresso consenso, tutte le informazioni relative alla normativa vigente in materia di collocamento di tali titoli compresa la possibilità del diritto di recesso.

Una volta sottoscritto il buono via telefono, verrà poi inviata una copia cartacea del contratto relativo al titolo sottoscritto comprensivo delle condizioni di contratto insieme al regolamento del prestito.  Tra i diritti esercitabili dal sottoscrittore ci sarà ovviamente anche quello di recesso  il cui termine decorrerà dalla ricezione della copia cartacea a seguito di spedizione per posta o trasmissione.

La prescrizione dei bfp per emergenza Coronavirus

Nella bozza del Decreto Rilancio si è parlato anche di prescrizione dei buoni fruttiferi postali. Quelli che si prescrivono infatti nel periodo di emergenza Coronavirus in data 31 gennaio 2020 ovvero fino ad una data antecedente o successiva al periodo di emergenza sono esigibili dai sottoscrittori o di chi ne ha diritto entro i 2 mesi successivi della fine dello stato di emergenza Coronavirus.

Maggiori risorse per il sostegno

Con tale emendamento si vuole cercare di far protendere la popolazione ad utilizzare maggiormente i canali telematici digitali e aiutare chi non dispone di essi ad accedere comunque ai buoni fruttiferi postali mediante canale telefonico. Si vuole poi assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del Coronavirus tutelando così i lavoratori del servizio postale ed i sottoscrittori dei titoli. La norma vuole anche assicurare maggiori risorse per il sostegno e per il finanziamento delle infrastrutture nazionali.

In ogni caso l’articolo 10 comma 4 del Decreto Legge numero 9 in tema di decadenza dei termini sostanziali ed i DPCM che si sono susseguiti in questo periodo non hanno dato info chiare sulla sospensione dei termini di prescrizione. Non si è capito infatti se essa sia limitata alla ex zona rossa iniziale o riguardi l’intero territorio nazionale. Proprio per questo si è deciso di intervenire riconoscendo ai sottoscrittori di buoni postali che si prescrivono nel periodo di emergenza ulteriori 2 mesi per riscuotere gli stessi.

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