In data 23 aprile 2020 sono state pubblicate sul sito dell’ABF nuove decisioni prese anche in merito ai buoni fruttiferi postali. Riguardo a questi ultimi dalla lettura delle sentenza si evince che il Collegio di Bologna ha accolto la richiesta di un risparmiatore che chiedeva gli fossero riconosciuti gli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate dietro al titolo. Questo per gli anni dal ventunesimo al trentesimo.

Nel dettaglio la parte ricorrente era titolare di un titolo della serie “Q/P” sottoscritto il 25 gennaio del 1988 del valore di 1.000.

000 lire. L’intermediario e quindi Poste Italiane per l’emissione aveva utilizzato un modello cartaceo della serie “P” sul fronte del quale era indicata mediante un timbro la serie di appartenenza “Q/P”. Dietro ai titoli invece c’era questo timbro ” BPF serie Q/P ai seguenti tassi” 8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,50% dal 11° al 15°anno;12% dal 16° al 20° anno“. Quindi non veniva specificato nulla in merito ai rendimenti dal ventunesimo al trentesimo anno.

Bfp: rendimenti dal 21° al 30° anno

Il buono in questione in possesso del risparmiatore aveva un timbro con i rendimenti fino al ventesimo anno. Non è stato invece specificato nulla in merito ai rendimenti dal ventunesimo al trentesimo anno. Per tale periodo l’intermediario ha applicato quindi un tasso di rendimento del 12% (relativo alla serie Q) invece di utilizzare quello fisso che era stampato dietro ai buoni.

La parte ricorrente ha quindi chiesto che gli venisse rimborsato il titolo alle condizioni che erano riportate originariamente dietro di esso per quanto riguarda il rendimento dal 21° anno fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione.

La serie P

I buoni postali della serie P furono emessi dal 1° luglio 1984 al 30 giugno 1986. Tali titoli erano a lungo termine ma potevano essere liquidati in ogni momento al netto delle ritenute fiscali. Per poter ricevere gli interessi, però, era necessario che fosse trascorso almeno 1 anno dall’investimento.

Con il Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986, poi, i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie Q a partire dal 1° gennaio 1987.

La decisione

La questione giuridica sottoposta all’esame del Collegio di Bologna riguardava le condizioni di rimborso del buono dato che l’intermediario aveva utilizzato un modulo cartaceo della vecchia serie “P” quando c’erano ancora in collocamento i titoli della serie “Q”.

Nello specifico sul modulo cartaceo della serie P sul retro veniva riportata soltanto una tabella con i rendimenti bimestrali fino al ventesimo anno mentre era privo di indicazioni sul rendimento inerente agli ultimi dieci anni.

Il Collegio di Bologna, ecco il link della sentenza, ha quindi accolto la richiesta del risparmiatore ed ha invitato l’intermediario a pagare gli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sul titolo. La ricorrente ha avuto quindi il diritto di ottenere l’applicazione delle condizioni che originariamente erano state riportate sul retro dei titoli per quanto riguarda il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione tenendo conto di quanto già liquidato.

[email protected]