I buoni fruttiferi postali sono dei prodotti di investimento emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e collocati sul mercato da Poste Italiane. È possibile sottoscriverli sia in forma cartacea che dematerializzata ma è con quest’ultima che si può stare più sereni in quanto non potranno cadere mai in prescrizione. Cifra investita e interessi, infatti, alla scadenza dei bfp verranno caricati direttamente sul conto di regolamento.

Per sottoscriverli servirà infatti quest’ultimo che potrà essere sia un libretto di risparmio postale che un conto corrente BancoPosta.

I buoni dovranno poi avere la stessa intestazione del relativo conto di regolamento.

In molti ci stanno chiedendo cosa prevede la clausola con pari facoltà di rimborso. Ecco le info in merito e l’ultima decisione numero 19783/2020 con la quale Poste è stata obbligata a pagare i buoni postali con pari facoltà di rimborso senza la presenza degli altri intestatari.

Clausola “Pfr “con pari facoltà di rimborso” che significa?

La sigla “Pfr” significa con pari facoltà di rimborso. Questo significa che ognuno degli intestatari del buono fruttifero postale (al massimo possono essere quattro) può chiedere autonomamente il rimborso del buono presentando il titolo cartaceo all’atto della richiesta.

In merito a tale clausola l’avvocato Alberto Rizzo, esperto di diritto bancario e finanziario, comunica che il pagamento dei titoli non è subordinato ad alcuna specifica o particolare modalità di riscossione. Questo significa che sia il titolare che il cointestatario possono chiedere a vista all’ufficio postale il pagamento dell’importo del buono con gli interessi. Ciò anche nel caso di un terzo cointestatario senza che vi sia la necessità di presentare la quietanza congiunta di tutti coloro che ne hanno diritto.

La decisione numero 19783/2020 sui bfp con pari facoltà di rimborso

Di recente sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario è stata pubblicata, ecco il link, la decisione numero 19783/2020 del Collegio di coordinamento dell’Abf sul tema del diritto contitolare dei titoli con clausola PFR.

Ebbene, è stato comunicato che i cointestatari hanno il diritto a riscuotere i buoni dopo il decesso di uno degli altri intestatari.

Dopo l’ordinanza della Corte di Cassazione, numero 11137 del 10 giugno 2020, il provvedimento del Collegio di coordinamento ha confermato quindi l’orientamento già espresso dal medesimo Arbitro nella decisione , numero 22747 del 10 ottobre 2019.

L’avvocato braidese Alberto Rizzo, legale specializzato in diritto bancario e postale, in merito ai bfp”Pfr” ha evidenziato il principio di diritto contenuto nell’ordinanza: “Nell’ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari“.

In merito al caso presentato dall’ABF, comunque, la necessità di una quietanza congiunta dei coeredi potrebbe essere necessaria se il ricorso fosse proposto dall’erede di un cointestatario ed esista un concreto interesse dell’intermediario (Poste Italiane) all’accertamento nei confronti di tutti gli intestatari, in ragione dell’opposizione di un coerede.

Questa ipotesi, però, non ricorre al caso di specie. Il ricorso è stato infatti proposto dal contitolare superstite e la controparte non ha presentato controdeduzioni.

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