Sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario in data 19 febbraio 2020 sono state pubblicate nuove decisioni riguardanti i buoni fruttiferi postali. Nel dettaglio il ricorso è stato fatto da ricorrenti che hanno affermato di essere intestatari di 12 bfp della serie Q/P e della serie Q che hanno lamentato l’errata stima da parte di Poste Italiane del controvalore al momento della liquidazione, tenendo conto dei tassi di interesse che erano riportati sui documenti. Ecco le info.

Il caso di 12 buoni fruttiferi postali

I ricorrenti intestatari di dodici buoni postali fruttiferi delle serie Q e Q/P si sono lamentati per una stima errata fatta da Poste Italiane del controvalore al momento della liquidazione dei titoli, tenuto conto del tasso di interesse che è riportato sul titolo.

Gli stessi hanno quindi chiesto in sede di ricorso che venga corrisposto loro il rendimento dei titoli secondo quanto era previsto dietro agli stessi.

L’intermediario, però, ovvero Poste ha contestato tale richiesta perché i buoni in oggetto erano stati integrati dalle pertinenti previsioni normative. In particolar modo l’intermediario si riferisce al buono della serie Q la cui differenza di rendimento è riconducibile all’attuazione delle ritenute fiscali. Per quanto concerne, invece, i titoli della serie Q/P, Poste comunica che i rendimenti relativi a tale serie sono stati modificati a seguito del DM del 13 giugno 1986. Su tali bfp, poi, spiega risulta esserci un timbro che reca i nuovi rendimenti fino al ventesimo anno mentre dal ventunesimo al trentesimo anno doveva essere applicato un importo fisso a bimestre calcolato in base al tasso massimo raggiunto. Per tali motivi l’intermediario ha chiesto il ricorso fosse rigettato.

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La decisione del Collegio di Roma

La decisione N. 14516 del Collegio di Roma, ecco il link, in merito a tale vicenda dà ragione in modo parziale ai ricorrenti perché dei 12 buoni fruttiferi postali soltanto alcuni sono stati inseriti negli atti mentre il buono della serie Q non è stato proprio prodotto.

In seguito alla verifica di quelli della serie Q/P emessi tra il mese di agosto e quello di dicembre 1987 (nel periodo in cui era collocato sul mercato quello della serie Q) si è constatato che i buoni recano con un timbro l’indicazione del numero della serie Q/P nonché con un altro timbro leggibile i tassi della serie Q/P. Il problema è che dopo il ventesimo anno, comunica il Collegio, non sono riportate indicazioni ulteriori a quelle derivabili dalla tabella.

Il Collegio ha quindi accolto in modo parziale il ricorso disponendo che l’intermediario corrisponda a chi ha fatto il ricorso gli importi determinati nella misura indicata dietro ai titoli della serie Q/P prodotti per il periodo successivo alla scadenza del ventesimo anno dall’emissione. Inoltre, la domanda relativa al buono Q la cui documentazione non è stata prodotta è stata dichiarata inammissibile e quindi respinta.

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