Il 13 gennaio scorso sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario sono comparse nuove sentenze anche in merito ai buoni fruttiferi postali. Nel dettaglio la titolare di due titoli appartenenti alla serie Q/P ha chiesto il riconoscimento della quota di interessi risultante dall’applicazione dei rendimenti stampati dietro ad essi. Esattamente per gli anni dal 21° al 30°. Ecco come si è evoluta la vicenda e cosa ha deciso il Collegio di Milano.

La vicenda dei 2 buoni fruttiferi postali serie Q/P

Una risparmiatrice ha presentato ricorso all’Abf perché ha ottenuto una quota di interessi all’atto di rimborso del buono inferiore a quante le spettava per gli anni dal 21° al 30° anno.

In merito a tale diatriba, Poste Italiane comunica di aver calcolato i rendimenti in modo esatto ai sensi del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986. Quest’ultimo prevedeva che si utilizzassero modelli della serie P (precedente) purché su di essi si apponessero due timbri. Uno sul davanti con la scritta “serie Q/P” e l’altro dietro con i tassi della nuova serie Q. L’intermediario comunica inoltre che per il DM i saggi di interesse applicati sono quelli indicati nelle tabelle allegate. Fino al ventesimo anno prevedevano un rendimento calcolato con interesse annuo composto. Dal 21° al 30° anno, invece, con tasso di interesse fisso (12%) e rendimento calcolato sulla base dell’interesse semplice. Aggiunge inoltre che il fatto che fossero assenti gli importi nel timbro è perché ciò è previsto dall’articolo 5 del DM del 1986.

Cosa ha deciso l’Abf in merito ai due buoni fruttiferi postali

Il Collegio di Milano ha esaminato con attenzione i due buoni postali oggetto del ricorso della serie Q/P e già incassati. Ha notato che per gli ultimi dieci anni non c’era alcun timbro modificativo dietro ai titoli. Per questo nel dare un giudizio ha richiamato la consolidata giurisprudenza Abf che in molti analoghi casi si è orientata sempre allo stesso modo.

Quando non c’è un timbro che disciplina con esattezza la cifra del rendimento da erogare per gli anni ventunesimo al trentesimo, si applica quanto previsto dalla dicitura stampata originariamente dietro al titolo. Con decisione numero 23598 del 17 novembre 2021, quindi, il Collegio ha accolto il ricorso e disposto che Poste Italiane applichi le condizioni riportate sul retro dei buoni fruttiferi postali. Il problema è che però quest’ultima non sta rispettando le decisioni dell’Arbitro e quando questo accade non resta altro da fare che intraprendere una nuova azione legale in Tribunale.
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