Dal 2026 prende forma un percorso alternativo per le aziende che non possono accedere al regime di adempimento collaborativo. La normativa consente, infatti, di scegliere un modello organizzato di individuazione, valutazione e presidio delle criticità tributarie, con una comunicazione formale all’Agenzia delle entrate. Questa possibilità è prevista dall’art. 7-bis del D. lgs n. 128/2015, inserito dal D. lgs n. 221/2023, e trova attuazione concreta con il provvedimento direttoriale del 3 febbraio 2026, che ha approvato il modello ufficiale e le istruzioni operative.
La misura è rivolta alle imprese che, pur avendo una struttura organizzata, non raggiungono le soglie dimensionali richieste per la cooperative compliance. In particolare, per gli anni 2026 e 2027, il limite di riferimento è un volume di ricavi inferiore a 500 milioni di euro.
In questo contesto, il controllo rischio fiscale diventa uno strumento volontario ma strategico per instaurare un rapporto più trasparente con l’amministrazione finanziaria, riducendo l’incertezza sulle scelte tributarie.
Ambito soggettivo del regime opzionale sul controllo rischi fiscale
Le regole di funzionamento del nuovo assetto sono state definite dal decreto del viceministro dell’Economia del 9 luglio 2025, che ha chiarito requisiti, modalità di accesso e benefici collegati all’opzione. L’adesione non è automatica: occorre una manifestazione di volontà esplicita, accompagnata da un impianto documentale strutturato.
Il perimetro soggettivo riguarda esclusivamente imprese residenti o con stabile organizzazione in Italia, con una dimensione economica inferiore alla soglia prevista per l’adempimento collaborativo. L’obiettivo del legislatore è estendere i principi di prevenzione e dialogo anche a realtà di media dimensione, favorendo un approccio anticipato alle questioni fiscali. In questo quadro, il controllo rischio fiscale assume una funzione di prevenzione delle contestazioni, basata su procedure interne chiare e verificabili.
Benefici e condizioni per la disapplicazione delle sanzioni
Da non confondere con il concordato preventivo biennale (CPB), l’elemento di maggiore interesse del regime riguarda i vantaggi sanzionatori. In presenza di determinate condizioni, non trovano applicazione le sanzioni amministrative e penali relative a violazioni tributarie connesse a rischi segnalati in anticipo mediante interpello. Il beneficio non è automatico, ma subordinato al rispetto di criteri precisi.
In primo luogo, il comportamento tenuto dall’impresa deve essere coerente con quanto rappresentato nell’istanza di interpello. Inoltre, è indispensabile l’assenza di condotte fraudolente o di operazioni simulate. Solo in questo contesto il controllo rischio fiscale produce effetti premiali, rafforzando l’affidabilità del contribuente agli occhi dell’erario. La logica è quella di premiare la trasparenza e la collaborazione, non l’elusione mascherata.
Durata, rinnovo e vantaggi del controllo rischio fiscale
Dal punto di vista temporale, l’opzione ha validità per due periodi d’imposta. Alla scadenza, il rinnovo avviene in modo automatico per un ulteriore biennio, salvo revoca espressa. Questa continuità consente di programmare nel medio periodo le politiche fiscali aziendali, integrandole nei processi decisionali.
La comunicazione dell’opzione deve avvenire, all’Agenzia Entrate, tramite posta elettronica certificata, inviando il modello approvato alla Direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale (dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it).
Alla trasmissione vanno allegati i documenti indicati dall’art. 2, comma 3, del decreto del 9 luglio 2025: descrizione dell’attività svolta, strategia fiscale deliberata dagli organi di gestione, illustrazione del sistema di rilevazione dei rischi, mappatura dei processi e delle aree di criticità, oltre alla certificazione del sistema adottato.
Nel complesso, il controllo rischio fiscale rappresenta una scelta organizzativa che rafforza la governance tributaria e riduce l’esposizione a sanzioni. Per molte imprese, questa opzione costituisce un passaggio intermedio verso modelli di compliance più evoluti, mantenendo al centro il principio della collaborazione preventiva.
Riassumendo
- Previsto un regime opzionale per imprese sotto 500 milioni, alternativo alla cooperative compliance.
- La scelta è prevista dall’art. 7-bis Dlgs 128/2015, come modificato dal Dlgs 221/2023.
- Il sistema punta a individuare e gestire in modo strutturato i rischi fiscali aziendali.
- Prevista esclusione di sanzioni se i rischi sono comunicati preventivamente via interpello.
- Necessari comportamenti coerenti e assenza di frodi o operazioni simulate.
- Opzione valida due anni, rinnovabile, con invio PEC e documentazione completa all’Agenzia.