L’INPS ha spiegato come va gestita una particolare domanda di valorizzazione contributiva che interessa alcuni periodi di lavoro svolti nel passato. Il punto centrale riguarda la possibilità di chiedere il riscatto ai fini pensionistici per periodi di servizio già prestati, anche quando al momento della domanda risulta già raggiunto il tetto massimo di cinque anni di maggiorazione.
Il chiarimento arriva dopo la sentenza della Corte dei Conti, Sezioni riunite, n. 8/2025/QM/SEZ, ed è contenuto nel Messaggio INPS n. 981 del 20 marzo 2026.
Quando spetta il riscatto ai fini pensionistici
La base normativa richiamata dall’INPS è l’art. 5, co. 1 e 3, del D.
Lgs. n. 165/1997. In sintesi, la legge stabilisce che gli aumenti utili per la pensione non possono superare complessivamente cinque anni. Allo stesso tempo, lo stesso decreto consente il riscatto ai fini pensionistici di periodi di servizio comunque svolti, entro quel medesimo limite massimo.
Il chiarimento più importante riguarda il modo in cui va controllato questo tetto. Secondo l’orientamento accolto dall’Istituto, conta un criterio cronologico: la domanda può essere riconosciuta anche se, nel giorno in cui viene presentata, il lavoratore ha già maturato i cinque anni di maggiorazione. Però resta fermo il limite complessivo quinquennale. Per questo motivo, se si riconosce un nuovo periodo, bisogna togliere una quota equivalente di maggiorazione già attribuita in seguito, partendo da quella più recente.
In pratica, non viene superato il tetto dei cinque anni, ma cambia la composizione dei periodi valorizzati. Questo passaggio rende più chiara l’applicazione dell’art. 5, co. 3, D. Lgs. n. 165/1997 e supera i dubbi che avevano generato il contenzioso.
Il principio fissato dalla Corte dei Conti
La sentenza della Corte dei Conti richiamata dall’INPS afferma che la facoltà di riscatto va riconosciuta anche a chi ha già raggiunto il limite massimo, senza dare rilievo alla collocazione temporale delle maggiorazioni già maturate. L’unica condizione è che venga sottratto un periodo equivalente già riconosciuto automaticamente e collocato in data successiva rispetto a quello che si vuole far valere.
L’INPS precisa inoltre che lo scomputo deve seguire un criterio cronologico inverso: prima si eliminano le maggiorazioni più vicine nel tempo e poi, se necessario, quelle più risalenti. Resta però un paletto preciso: non si possono toccare periodi già riscattati per i quali l’onere sia stato già pagato. In questo caso vale il principio di immodificabilità dei riscatti definiti.
Va ricordato anche l’art. 7, co. 3, del D. Lgs. n. 165/1997. La norma salva gli aumenti maturati entro il 31 dicembre 1997 con percezione della relativa indennità, anche se eccedono i cinque anni. Tuttavia, dal 1° gennaio 1998 tali aumenti non possono più crescere ulteriormente in base all’art. 5, co. 1, dello stesso decreto.
Sul piano economico, il messaggio non indica importi fissi in euro né tariffe standard. L’atto si limita a chiarire i criteri giuridici e operativi da seguire nelle domande ancora aperte o da riesaminare.
L’esempio pratico spiegato dall’INPS
Per rendere più semplice la lettura, l’INPS propone un caso teorico.
Il lavoratore ha svolto servizio dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1985. Per questo periodo presenta domanda chiedendo il riconoscimento di un quinto, cioè 1 anno. Al momento della domanda, però, ha già maturato cinque anni di maggiorazioni riconosciute automaticamente dopo il 31 dicembre 1997.
Secondo il nuovo criterio, la domanda va comunque accolta. Per rispettare il tetto massimo complessivo, si deve togliere 1 anno tra le maggiorazioni già attribuite dopo il 1997, partendo da quella più recente. Il risultato finale è questo: 1 anno viene riconosciuto sul periodo 1980-1985 e restano 4 anni di maggiorazioni automatiche. In totale, il monte utile resta pari a 5 anni.
L’esempio aiuta a capire il senso del chiarimento: non si crea un vantaggio aggiuntivo oltre i limiti di legge, ma si consente di sostituire, entro certi confini, una parte di maggiorazione già presente con una riferita a periodi più remoti. È questa la novità pratica più rilevante del Messaggio n. 981/2026.
Chi può chiedere il riscatto ai fini pensionistici e quali domande possono essere riviste
Una parte importante del documento riguarda Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza. Per queste categorie, l’INPS ricorda che diversi periodi senza indennità pensionabile possono essere considerati servizio comunque svolto. Tra questi rientrano, in base ai chiarimenti delle amministrazioni interessate, i periodi da allievo nelle scuole di formazione, negli enti addestrativi o negli istituti di istruzione, oltre al servizio militare. In tali casi può trovare spazio il riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’art. 5, co. 3, D. Lgs. n. 165/1997.
C’è però un’esclusione netta. Per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, il corso da allievo collocato dal 1° gennaio 1998 in avanti non può essere valorizzato con questa stessa facoltà, perché per quel periodo esiste già uno specifico riscatto oneroso richiamato dalla nota operativa INPDAP n. 11 del 18 marzo 2010.
Infine, il messaggio precisa che le nuove istruzioni valgono per le domande ancora pendenti alla data di pubblicazione. Possono inoltre essere riesaminate, su richiesta dell’interessato, anche le istanze già respinte, purché non siano scaduti i termini del ricorso amministrativo oppure sia già pendente un ricorso tempestivo. Resta anche possibile presentare una nuova domanda secondo le regole ordinarie.
Per molti interessati, quindi, il riscatto ai fini pensionistici torna oggi al centro dell’attenzione.
Riassumendo
- Il riscatto ai fini pensionistici può valere anche con limite già raggiunto.
- Il tetto complessivo delle maggiorazioni resta comunque fermo a cinque anni.
- Conta il criterio cronologico fissato dalla Corte dei Conti.
- Il nuovo periodo riconosciuto sostituisce una maggiorazione automatica più recente.
- L’INPS conferma il principio con un esempio pratico chiaro.
- Le domande pendenti o respinte possono essere riesaminate in alcuni casi.
