I rimborsi INPS donatori di sangue rappresentano una garanzia per i lavoratori e una tutela economica per i datori di lavoro.
Infatti, i lavoratori dipendenti che si recano a donare il sangue anche qualora risultino inidonei alla donazione, hanno diritto alla normale retribuzione per la giornata o le ore di assenza dal lavoro.
È un principio tutelato dalla legge già dal 1967 e confermato da una lunga serie di provvedimenti normativi e prassi amministrative. A garantire il rispetto di questo diritto e a sostenere economicamente le imprese che lo rendono possibile, interviene lo Stato, attraverso il rimborso ai datori di lavoro delle somme anticipate ai propri dipendenti.
A tal fine, l’INPS ha pubblicato la circolare n. 96 del 26 maggio 2025, che fornisce un aggiornamento organico delle disposizioni in materia e riepiloga le istruzioni operative e contabili rivolte ai datori di lavoro privati.
L’obiettivo è chiarire le modalità di conguaglio e di rimborso per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori assenti per donazione di sangue o per accertata inidoneità alla donazione.
Il quadro normativo di riferimento
La normativa di base è rappresentata dalla Legge 584/1967, che all’articolo 1 riconosce al lavoratore dipendente il diritto a una giornata di riposo retribuita per ogni donazione. L’obbligo di anticipare la retribuzione spetta al datore di lavoro, che può successivamente ottenerne il rimborso.
Nel corso del tempo, questo impianto è stato arricchito da ulteriori disposizioni.
In particolare, il decreto ministeriale 8 aprile 1968 ha definito le modalità di rimborso, mentre il decreto-legge 663/1979, convertito nella Legge 33/1980, ha attribuito la gestione del rimborso all’INPS, tramite il meccanismo del conguaglio contributivo.
Con la Legge 219/2005 è stato inoltre esteso il diritto alla retribuzione anche ai lavoratori giudicati temporaneamente inidonei alla donazione, a seguito delle visite e degli accertamenti effettuati presso i centri trasfusionali.
Rimborsi INPS donatori di sangue: cosa prevede la circolare 96/2025
La circolare INPS n. 96/2025 sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori donatori di sangue, chiarisce in modo puntuale come deve essere calcolata la retribuzione da porre a rimborso.
Nel caso della donazione completa, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione giornaliera, calcolata considerando tutte le voci fisse e continuative del trattamento economico, escluse quelle occasionali. Se il lavoratore è retribuito con paga mensile, l’importo giornaliero si ottiene dividendo la retribuzione teorica mensile per 26.
Diversa è la situazione di chi risulta inidoneo alla donazione. In questo caso, la retribuzione rimborsabile è limitata alle ore effettivamente impiegate per gli accertamenti sanitari e per il tragitto da e verso il centro trasfusionale. Quando la retribuzione è su base oraria, si applica il divisore orario standard previsto per il mese.
Particolari indicazioni sono fornite anche per i lavoratori agricoli, per i quali il riferimento è il flusso Uniemens-PosAgri: si considera una giornata lavorativa come composta da 6,5 ore.
Modalità operative per il rimborso
I datori di lavoro possono recuperare le somme corrisposte ai dipendenti assenti per donazione o inidoneità secondo due modalità: il conguaglio contributivo oppure la richiesta diretta di rimborso.
Nel caso più comune, il conguaglio avviene mediante flusso UniEmens.
I datori devono indicare le giornate o le ore di assenza tramite i codici evento: “DON” per le assenze da donazione e “IDS” per quelle dovute a inidoneità. Inoltre, a partire da luglio 2025, dovranno essere utilizzati i nuovi codici causali:
- S110 per l’indennità corrisposta per donazione di sangue;
- S111 per eventuali differenze di indennità;
- S114 per le assenze per inidoneità, nei termini già stabiliti dalla precedente circolare n. 29/2017.
Il conguaglio deve essere effettuato entro il mese successivo a quello dell’evento.
In alternativa, per quei rapporti lavorativi che non prevedono il conguaglio (come il lavoro domestico o gli operai agricoli a tempo determinato), è possibile presentare domanda di rimborso all’INPS tramite i servizi telematici. Anche in questo caso, la richiesta deve essere inoltrata entro la fine del mese successivo alla donazione o alla dichiarazione d’inidoneità.
Documentazione necessaria e obblighi di conservazione
Per ottenere il rimborso, è fondamentale che il datore di lavoro acquisisca e conservi per almeno dieci anni tutta la documentazione che attesta la legittimità dell’assenza.
Nel caso della donazione, è richiesto il certificato del centro trasfusionale, che deve riportare:
- la conferma della donazione (di almeno 250 g);
- la gratuità del gesto;
- i dati anagrafici del donatore;
- la data e l’orario di inizio e fine dell’operazione;
- l’identificazione del centro di raccolta.
Per i soggetti dichiarati inidonei, invece, è necessario un certificato che attesti la visita, l’orario e la causa dell’inidoneità, sempre rilasciato dalla struttura trasfusionale.
Contabilità e contribuzione figurativa
Dal punto di vista contabile, la circolare prevede anche un aggiornamento al piano dei conti dell’INPS, per garantire corretta tracciabilità nei flussi informativi. Le indennità rimborsate tramite UniEmens devono essere riportate con i nuovi codici contabili specifici, così da permettere la gestione automatizzata.
Infine, la contribuzione figurativa resta garantita in tutti i casi di assenza giustificata per donazione o accertata inidoneità. Purché il datore di lavoro richieda il rimborso. In caso contrario, la retribuzione resta assoggettata a contribuzione ordinaria.
Conclusioni
La circolare INPS n. 96/2025 riordina le modalità per i rimborsi INPS donatori di sangue, distinguendo tra conguaglio contributivo e richiesta diretta.
Consolidando il quadro normativo esistente e chiarendo le modalità operative, l’Istituto punta a garantire una corretta e tempestiva applicazione di un diritto importante, legato a un gesto di straordinario valore civile e sociale.
Infine, l’INPS ha ribadito che la retribuzione corrisposta per la giornata di riposo o le ore in cui il lavoratore si astiene dal lavoro per effettuare la donazione ha natura indennitaria. E, pertanto, non è assoggettabile a contribuzione obbligatoria.
Le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue devono essere assoggettate a contribuzione obbligatoria solo nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non si avvalga della facoltà di chiederne il rimborso.
Riassumendo
- Diritto alla retribuzione. I lavoratori dipendenti, anche se giudicati inidonei alla donazione, hanno diritto alla retribuzione per la giornata o le ore di assenza per donazione di sangue.
- Rimborso al datore di lavoro. Il datore anticipa la retribuzione e può ottenerne il rimborso tramite conguaglio INPS o domanda diretta, secondo modalità stabilite fin dal 1967.
- Circolare INPS n. 96/2025. Fornisce un quadro normativo aggiornato e istruzioni operative dettagliate su conguagli, rimborsi e documentazione da conservare.
- Modalità di calcolo e gestione. La retribuzione varia a seconda che si tratti di donazione completa o accertata inidoneità; per ogni caso l’INPS indica codici e procedure specifiche.
- Contribuzione figurativa. È garantita solo se il datore chiede il rimborso; altrimenti la retribuzione è soggetta a contribuzione ordinaria.