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Oggi: 05 Dic, 2025

Regime Forfettario, svolta IVA: versamento trimestrale per le operazioni estere

Novità per il regime forfettario: nuove scadenze IVA per reverse charge e operazioni estere a partire da ottobre 2025
5 mesi fa
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forfettario
Foto © Investireoggi

Il panorama fiscale italiano si evolve ancora una volta con l’introduzione del Decreto Legislativo n. 81 del 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno. Questo nuovo provvedimento si inserisce nel solco tracciato dalla legge delega n. 111/2023, riformando ulteriormente vari aspetti dell’ordinamento tributario, tra cui il trattamento dell’IVA nei confronti dei contribuenti in regime forfettario. Tra le novità forfettari più significative, spicca il nuovo calendario di versamento dell’imposta in caso di reverse charge, inclusi gli acquisti da fornitori intracomunitari ed extra-UE.

In premessa è utile ricordare che chi opera in regime forfettario non applica IVA in fattura e non versa l’IVA. L’eccezione è rappresentata dalle operazioni di reverse charge.

Forfettari: la novità sul versamento IVA da reverse charge

La modifica riguarda i tempi di versamento dell’IVA dovuta in applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), come previsto dall’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972.

I soggetti che adottano il regime forfettario, pur essendo esonerati dagli obblighi ordinari di liquidazione e versamento dell’imposta, restano tenuti a regolarizzare alcune operazioni passive, in particolare quelle con fornitori non residenti.

Con la modifica introdotta dall’art. 1, comma 58, della legge n. 190/2014 (arricchita con la nuova lettera e-bis), viene stabilito che l’IVA relativa a tali operazioni deve essere versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla fine del trimestre solare in cui è avvenuta la prestazione o l’acquisto. Questo rappresenta un allineamento ai termini previsti per i contribuenti ordinari che operano con liquidazione trimestrale, superando il precedente obbligo di versamento mensile che era applicato indistintamente.

Operatività delle nuove regole: decorrenza e modalità

Le nuove disposizioni troveranno applicazione per tutte le operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2025.

Lo ha chiarito la relazione illustrativa al decreto, specificando che per identificare il momento impositivo si dovrà fare riferimento all’articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972, che disciplina il momento di effettuazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

Dal punto di vista operativo, resta invariato l’obbligo di emettere un’autofattura nei casi in cui il fornitore sia un soggetto extra-UE. Allo stesso modo, nei rapporti con fornitori europei, permane l’onere di integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’IVA dovuta, secondo il meccanismo del reverse charge. Tuttavia, anche con lo spostamento dei termini di versamento, i forfettari non potranno comunque portare in detrazione l’imposta versata, rimanendo fedele alla logica dell’irrilevanza dell’IVA in entrata per questo regime agevolato.

Obblighi formali e adempimenti connessi

Accanto al nuovo termine per il versamento dell’imposta, restano pienamente vigenti alcuni adempimenti formali connessi alle operazioni con l’estero. In particolare:

  • i contribuenti in regime forfettario che effettuano acquisti intracomunitari superiori alla soglia di 10.000 euro annui continuano ad essere obbligati all’iscrizione al VIES (Vat Information Exchange System);
  • in caso di superamento della soglia citata, scatta anche l’obbligo di presentazione degli elenchi INTRA relativi agli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea;
  • rimane tuttavia l’esonero dalla presentazione delle comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA (cosiddette Lipe), anche per quei forfettari che effettuano operazioni soggette al reverse charge.

    Questo principio è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 32/2023.

Novità IVA per i forfettari: impatto per i contribuenti

L’introduzione di un termine trimestrale per il versamento dell’IVA rappresenta un’importante semplificazione per i titolari di partita IVA in regime forfettario. La possibilità di raggruppare gli adempimenti su base trimestrale, anziché mensile, contribuisce a ridurre la frequenza degli obblighi fiscali, migliorando la pianificazione finanziaria e la gestione amministrativa.

Tuttavia, ciò non comporta un’esenzione dagli obblighi documentali. L’auto-fatturazione, l’integrazione delle fatture e i versamenti restano richiesti. Anche l’impossibilità di detrarre l’IVA assolta sulle operazioni passive resta un tratto caratterizzante del regime forfettario, non modificato da questa novità normativa.

Riassumendo

  • Nuovo termine IVA per forfettari: versamento entro il secondo mese post-trimestre.
  • Cambiano le scadenze solo per operazioni in reverse charge e acquisti da estero.
  • Decorrenza dal 1° ottobre 2025, riferita al momento impositivo dell’operazione.
  • Restano obblighi di autofattura, integrazione e impossibilità di detrarre l’IVA.
  • Obbligatoria iscrizione al VIES e invio elenchi INTRA oltre 10.000 euro.
  • Nessun obbligo di invio Lipe per forfettari, anche con reverse charge.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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