Dal prossimo anno sarà più caro ricorrere al ravvedimento operoso. Infatti, nella Gazzetta Ufficiale, G.U., serie generale n° 292 del 16 dicembre, è stato pubblicato il decreto 13 dicembre 2022 del Ministero dell’economia e delle finanze. Il decreto alza il tasso di interesse legale dall’1,5% al 5%; dunque si tratta di un bel balzo in avanti che segue l’andamento dell’inflazione degli ultimi mesi.
La novità impatterà anche sul ravvedimento speciale previsto nella Legge di bilancio 2023. Di certo si tratta di una cattiva notizia per chi non ha potuto pagare imposte e tributi in tempo e stava pensando di regolarizzare la propria posizione grazie al ravvedimento operoso.
Il ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso, ex art.13 del D.Lgs 472/1997, permette al contribuente di sistemare le violazioni tributarie, pagando l’imposta, gli interessi al tasso legale nonché la sanzione prevista per la violazione commessa. Grazie al ravvedimento, la sanzione viene ridotta in base alla tempistica con la quale l’omesso versamento o il mancato adempimento viene effettuato rispetto alla sua scadenza originaria. Dunque, più è tempestivo il ravvedimento meno si paga di sanzioni.
Detto ciò, il ravvedimento è ammesso sempreche’ la violazione non sia stata gia’ constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita’ amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Per i tributi amministrai dall’Agenzia delle entrate, Ires, Irpef, Iva, ecc, il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (compresi gli avvisi bonari).
Il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento
Ravvedimento operoso. Dal prossimo anno aumentano gli interessi
Ai fini del ravvedimento, “il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche’ al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.
Dunque, il contribuente deve pagare anche gli interessi al tasso legale.
Proprio ieri, nella Gazzetta Ufficiale, G.U., serie generale n° 292 del 16 dicembre, è stato pubblicato il