Il nuovo regime di rateazione delle cartelle esattoriali introdotto dalla riforma della riscossione, operativo dal 1° gennaio 2025, si applica a tutte le domande presentate da tale data. Anche con riferimento a cartelle e debiti ante 2025. Rileva dunque la data di presentazione della richiesta di rateazione.
Lo ha chiarito il sottosegretario Federico Freni rispondendo, in Commissione Finanze della Camera, all’interrogazione dell’on. Vito De Palma (FI).
Tuttavia però, al momento non ci sono le condizioni finanziarie tali per intervenire sulle severe regole di decadenza dalla rateazione che si applicano alle dilazioni richieste dal 16 luglio 2022; la riforma infatti non ha modificato tali previsioni.
Vediamo nello specifico, alla luce di tale chiarimento, quali sono le conseguenze per chi ha un piano di rateazione in corso oppure che sta per richiederlo.
Rateazione cartelle esattoriali. Le nuove regole per le richieste dal 2025
Il D.Lgs n°110/2024 ha cambiato le regole di rateazione delle cartelle esattoriali andando incontro alle richieste dei contribuenti che volevano più tempo per pagare le cartelle senza troppo documentare la propria situazione di difficoltà economica.
Così il decreto di riforma della riscossione, già a partire dal 1° gennaio 2025, per debiti fino a 120.000 euro, è possibile richiedere piani di dilazione più lunghi, ex art.19 del DPR 602/1973.
Con un incremento progressivo del numero massimo di rate mensili richiedibili:
- 84 rate per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Per ottenere questo tipo di rateazione “ordinaria” non è necessario allegare alcuna documentazione a prova della propria difficoltà a pagare il debito in unica soluzione.
Non serve neanche l’ISEE.
Il numero di rate che possono essere concesse dall’ADER aumenta se il contribuente documenta la propria situazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
Per i debiti di importo superiore a 120.000 euro, potrà richiedere fino ad un massimo di centoventi rate mensili. Già dal 2025.
Per i debiti di importo fino a 120.000 euro le rate richiedibili sono così individuate: 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 109 a un massimo di 120 rate mensili per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Se ci sono difficoltà economiche…
La situazione di temporanea difficoltà economica può essere documentata: per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regime semplificato tramite ISEE; per gli altri soggetti, in base all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e al valore della produzione.
A ogni modo il numero di rate se il contribuente documenta la situazione economica precaria dipende dai parametri fissati dal decreto attuativo MEF 27-12-2024- sulla rateazione delle cartelle.
Cartelle esattoriali. Rate più lunghe anche per i debiti ante 2025, rimane la tagliola della decadenza
Nel corso di un’interrogazione parlamentare il sottosegretario Federico Freni rispondendo, in Commissione Finanze della Camera, all’on.
Vito De Palma (FI) ha fornito alcuni chiarimenti sulle nuove regole di rateazione delle cartelle.
Come già si deduceva dalla norma, il sottosegretario ha confermato che il nuovo regime di rateazione (vedi 1° paragrafo), operativo dal 1° gennaio 2025, si applica a tutte le domande presentate da tale data, anche quando riguardano carichi iscritti a ruolo nel 2024. O prima aggiungiamo noi.
Rileva la data di presentazione della richiesta di rateazione; le richieste presentate dal 2025 in aventi godono delle nuove regole.
Rimane la tagliola sulla decadenze delle rate
Sulle stringenti regole di decadenza dei piani di rateazione al momento non sono previsti interventi. Eventuali modifiche dovranno rispettare gli equilibri di finanza pubblica.
Si ricorda che la riforma fiscale non ha cambiato le regole che disciplinano le ipotesi di decadenza della rateazione.
Infatti:
- per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Fiscale”);
- per le le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Ristori”);
- per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.
Tali indicazioni varranno anche per il 2025 e per gli anni a seguire. Salvo eventuali modifiche normative.
Cosa molto compromettente per il contribuente è che, per le dilazione richieste dal 16 luglio 2022 in avanti, se si decade dalla rateazione, non si potrà nuovamente rateizzare il debito per i quali la rateazione è andata persa; ciò espone il contribuente a pignoramenti, ipoteche, ecc. Un’eventuale rottamazione però non è preclusa. Almeno stando alle regole delle definizioni agevolate degli ultimi anni.
Riassumendo
- Decorrenza – Il nuovo regime di rateazione cartelle si applica a tutte le domande presentate dal 1° gennaio 2025, anche per carichi antecedenti.
- Debiti ≤ 120.000 € – Piani “senza documenti” più lunghi: 84 rate (2025-26), 96 rate (2027-28) e 108 rate dal 2029.
- Debiti > 120.000 € – Possibile dilazione fino a 120 rate mensili, previa prova di difficoltà economica (ISEE o indici di liquidità).
- Regole di decadenza – Nulla cambia: per piani aperti dal 16 luglio 2022 si decade dopo 8 rate omesse e il debito non è più rateizzabile.
- Nessun “ravvedimento” – Il MEF (sottosegretario Freni) esclude per ora soluzioni più morbide: servono coperture di bilancio.