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Quali spese vanno documentate per ottenere il bonus acqua potabile

Le spese che danno diritto al bonus acqua potabile devono essere opportunamente documentate con fattura o documento commerciale con codice fiscale
19 Luglio 2021
Bonus acqua potabile, dopo la percentuale arriva il codice tributo

Al fine di godere del nuovo bonus acqua potabile, introdotto dalla Legge di bilancio 2021 (commi 1087 e 1089) è necessario che le spese sostenute siano effettivamente documentate.

Il bonus acqua potabile

Il bonus, si sostanzia in un credito d’imposta spettante a fronte di spese sostenute, nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2022,

per l’acquisto e per l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Beneficiari possono essere persone fisiche e soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Gli importi del bonus

Il credito d’imposta acqua potabile è pari al 50% della spesa sostenuta. Tuttavia, il beneficio non può essere superiore a:

  • 1.000 euro per ciascuna unità abitativa, se trattasi di persone fisiche non esercenti attività economica
  • 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, se trattasi di altri soggetti.

Come documentare le spese nel bonus acqua potabile

I criteri, le modalità di applicazione e fruizione del beneficio sono definiti con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 giugno 2021.

Uno dei requisiti fondamentali per godere del bonus acqua potabile è quello di documentare le spese sostenute. In dettaglio, le spese che danno diritto al bonus (acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti), devono essere documentate:

  • con fattura elettronica
  • oppure con documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito (per le spese sostenute in data antecedente il 16 giugno 2021, se il documento commerciale non riporta il codice fiscale, è possibile integrarlo a mano).

E’ precisato che, per i soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica (ad esempio il contribuente forfettario), va bene anche la fattura cartacea.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.